LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 418-2015 proposto da:
CENTRO SOC COOP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN FRANCO PUPPOLA;
– controricorrente-
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 494/2014 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 13/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 494/02/14, depositata il 13 agosto 2014, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello di Centro Soc. Coop. a r.l. così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella esattoriale, emessa in esito ad avviso di recupero di un credito d’imposta, limitatamente all’iscrizione a ruolo delle spese di lite;
– il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che nel giudizio di primo grado si era “svolta una ampia disquisizione sugli interessi applicati, che hanno portato il collegio di prime cure a conclamare la correttezza del calcolo degli stessi” e che, peraltro, l’Agenzia delle Entrate, in detta sede, aveva dato riscontro di detto conteggio determinando “con precisione e correttezza il calcolo degli interessi, suddividendolo anno per anno.”;
2. – la Centro Soc. Coop. a r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
– l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro S.p.a. resistono con controricorso, quello dell’Agenzia illustrato con memoria.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 101,112,131,132 c.p.c., al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 34,35,36,47 e 61, assumendo, in sintesi, che, una volta disattesa l’istanza cautelare di sospensione inaudita altera parte dell’esecutività della sentenza impugnata in appello, – ed essa esponente insistendo, dietro produzione di polizza fideiussoria, su detta sospensione, – nella fissata udienza collegiale il giudice del gravame aveva omesso di provvedere sull’istanza, così pronunciando nel merito e, allo stesso tempo, pregiudicando il diritto di difesa volto a “rappresentare che il calcolo degli interessi avanzato in cartella andava riformato”;
– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., ed al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20,24 e 30, nonchè nullità della gravata sentenza, assumendo che il giudice del gravame non aveva statuito “in merito al calcolo degli interessi”, nè aveva considerato, per un verso, che il calcolo degli interessi, qual riscontrato dalla pronuncia di prime cure, non poteva affatto ritenersi incontroverso, – attese le ragioni di contestazione svolte da essa esponente, – e, per il restante, che rimanevano inespressi in cartella il tasso applicato ed i criteri di computo utilizzati, posto che il contenuto della cartella di pagamento si risolveva nella “cifra globale degli interessi dovuti”;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 47 e 68, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 15,20,25,30 e 39, deducendo che la gravata pronuncia, – in difetto di ogni accertamento “sul tipo di interessi dovuti”, – non aveva considerato che, in esito al provvedimento di sospensione dell’avviso di recupero del credito di imposta, erano dovuti i soli interessi in misura legale e che, ancora, a seguito della pronuncia di prime cure (di parziale accoglimento), avrebbe dovuto rideterminarsi l’importo suscettibile di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (nei limiti dei due terzi), con conseguente eliminazione dei corrispondenti aggi ed interessi;
2. – in via pregiudiziale, deve ritenersi tempestivo, ed ammissibile, il controricorso dell’Agenzia Entrate in quanto la costituzione in giudizio ha, così, sanato la nullità della notifica eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, essendosi rilevato che “In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass. Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641);
3. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;
3.1 – la ricorrente, difatti, difetta di ogni interesse all’impugnazione, una volta che, – in ragione degli effetti (solo) interinali, e della natura strumentale (rispetto alla decisione da assumere a definizione della lite contestata), del provvedimento di sospensione dell’esecuzione (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 12 novembre 2015, n. 23113; Cass., 1 ottobre 2014, n. 20669; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2913; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21156; Cass., 31 marzo 2010, n. 7815; Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; v., altresì, nella giurisprudenza penale, Cass. pen., 21 settembre 2016, n. 19994; Cass. pen., 17 gennaio 2013, n. 9578, nonchè Corte Cost., 15 luglio 2015, n. 161; Corte Cost., 30 dicembre 1999, n. 464), – l’istanza cautelare debba ritenersi assorbita (così come nel caso che ne occupa per rigetto del gravame) dalla pronuncia di definizione (nel merito) della lite (unica decisione, questa, suscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione; v. Cass., 16 ottobre 2020, n. 22487);
4. – il secondo, ed il terzo motivo, – che vanno congiuntamente esaminati, – sono fondati, e vanno accolti;
4.1 – la gravata sentenza, difatti, come denuncia parte ricorrente, non si è fatta carico in alcun modo del contestato conteggio degli interessi, nè ha dato conto della loro misura con riferimento al periodo successivo alla notifica del titolo impositivo (avviso di recupero credito);
– i meri rinvii, operati in motivazione dalla gravata sentenza, non sono, dunque, idonei ad esplicitarne una qualche ratio decidendi in punto di interessi, e con riferimento alla misura, ed ai criteri normativi, della relativa determinazione, oltrechè alla stessa misura degli interessi successivi alla notifica del titolo impositivo;
5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dando motivatamente conto delle proprie conclusioni.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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