LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13554-2018 R.G. proposto da:
I Sette Laghi S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Muzin, Roma, viale Regina Margherita n. 42, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO RAVIZZOLI e ROSSANA COLOMBO;
– ricorrente –
contro
Comune di AZZATE (VA), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Azzate (VA), via G.B. Castellani;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4455/8/2017 della COMM. TRIB. REG. di MILANO depositata il 6 novembre 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.
RITENUTO
che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4455/8/2017, respingeva l’appello proposto da I Sette Laghi S.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso della Società avverso l’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2010 emesso dal Comune di Azzate (VA) su una maggiore superficie, non oggetto della dichiarazione della Società la quale era proprietaria di una vasta area adibita a campeggio e residence con abitazioni occupate dai soci a cui erano state conferite. Nel confermare la decisione di primo grado, i giudici d’appello hanno nuovamente respinto la dedotta illegittimità dell’atto impositivo per carenza di motivazione ritenendola esaustiva, così come l’impugnata decisione, nonchè hanno rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione impositiva passiva sostenuta sulla base del fatto che i reali detentori delle superfici oggetto di accertamento a fini Tarsu erano i singoli soci ai quali erano state conferite le aree ove insistevano i manufatti oggetto della maggiore superficie accertata rispetto all’originaria dichiarazione della Società contribuente, ritenendo assolutamente irrilevante l’eccepita distinzione tra zone di uso comune e di uso esclusivo stante la proprietà dell’intera area in capo alla Società.
1.1. Avverso questa decisione I Settelaghi S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Prima dell’udienza è pervenuta comunicazione dell’intervenuto fallimento della Società.
1.2. Il Comune di Azzate ha presentato controricorso.
CONSIDERATO
che:
2. Preliminarmente va ricordato che “in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge” (Cass., n. 7477 del 2017).
3. La Società ricorrente, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 76, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando l’erronea applicazione delle norme richiamate, poichè la decisione impugnata non avrebbe considerato che, in sede di sopralluogo, era emerso che i titolari utilizzatori delle aree accertate erano i singoli soci a cui erano state conferite dalla Società proprietaria del complesso, così dovendosi distinguere tra spazi collettivi e spazi esclusivi. Nell’illustrare il motivo si fa riferimento anche alla circostanza che non sia stato affrontato il tema, ritenuto decisivo, che i dati su cui si fonda l’atto impositivo impugnato sarebbero inefficaci poichè sottoposti ad una decisione sospensiva del T.a.r. in un procedimento avverso un ordine di demolizione per presunti abusi edilizi, nonchè il sopralluogo da parte della Società sarebbe stato effettuato, non a fini tributari, bensì di verifica della situazione edilizia contestata.
4. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 76, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, anche con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sulla differenziazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere e di una corretta applicazione della Tarsu, tra proprietà dell’area ed utilizzatori assegnatari che utilizzavano in modo esclusivo le strutture collocate sulle aree oggetto di accertamento.
5. I motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta, stante la loro stretta connessione.
Essi sono per più versi inammissibili.
5.1. Le doglianze della ricorrente appaiono infatti coacervate nel cumulare e sovrapporre aspetti censori tra loro diversi, inoltre non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata la quale ha ritenuto esaustiva la motivazione dell’atto impositivo, mentre non si comprende quale sia stata la lesione al diritto di difesa della parte contribuente per l’eccepita carenza motivazionale dell’atto impositivo impugnato, peraltro sorretto da un sopralluogo di cui non è possibile limitare gli effetti cognitivi; analogamente i giudici d’appello hanno ritenuto correttamente giustificata la decisione di primo grado sorretta da accertamenti di fatto non contestati. In particolare nel corso dell’accertamento era stato verificato che la superficie utile ai fini dell’applicazione della tassa per cui è causa era di 15.388 mq. e che lo spazio destinato all’insediamento di strutture mobili era stato interamente occupato da strutture fisse stabilmente collegate ai servizi essenziali; l’importo corrisposto dalla parte contribuente per l’anno d’imposta contestato era stato calcolato sulla base di una superficie dichiarata di soli 8000 mq., a fronte di un’estensione complessiva del campeggio di circa 53.000 mq., occupata da circa 400 case di abitazione. Tali circostanze, da ritenere essenziali ai fini dello svolgimento di un’adeguata difesa, non risultano smentite e risultano conosciute dalla parte contribuente sin dal sopralluogo, i cui effetti non possono essere ricondotti all’accertamento dei sopra richiamati abusi edilizi.
2.3. La reiterata distinzione tra spazi comuni ed esclusivi, dedotta per dimostrare che la legittimazione passiva dovesse ricadere sui singoli soci utilizzatori esclusivi della maggiore superficie accertata è stata oggetto di disamina da parte della decisione qui impugnata e conferma del resto la consolidata giurisprudenza di questa Corte che “in tema di Tarsu, nell’ipotesi di concessione demaniale (nella specie, relativa alla gestione di un porto turistico) si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un’area scoperta sulla quale, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l’effettiva disponibilità dell’area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico” (Cass., n. 3798 del 2018), e che “ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 1, “la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 da tale disposto si ricava che, salva, ovviamente, l’eventuale ricorrenza di una delle ipotesi di “esclusione”, previste dall’art. 62, il soggetto che occupa o detiene un’area scoperta, quando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell’effettivo produttore del rifiuto. Alla luce di tale previsione, la stipulazione del contratto di ormeggio con il diportista (in ipotesi equiparabile ad un contratto di locazione) non è circostanza idonea a sottrarre “al concedente ” la detenzione dell’area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest’ultima, l’obbligo tributario perchè quel contratto, per sua natura, si risolve sempre e solo nell’attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi e non sottrae in alcun modo quello stesso spazio alla detenzione del concedente, al pari di quanto avviene nella gestione di campeggio o di attività ricettive (in motivazione Cass., n. 3829 del 2009).
Va da ultimo considerato che la questione della debenza dell’imposta è già stata definitivamente risolta tra le parti (in senso sfavorevole alla società) con ordinanze di questa Corte di Cassazione nn. 15477/19 e 16221/20 le quali, per quanto riferite ad annualità diverse, hanno tuttavia applicato principi valevoli anche per l’annualità qui dedotta.
3. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna a carico della Società contribuente alle spese del giudizio legittimità quantificate come in dispositivo.
PQM
la Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che quantifica in 5.600 Euro per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021