LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritto al n. 21147 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. Genercredit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Angelo Dente, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avv. Marco Machetta;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 7 marzo 2014, n. 552/15/2014;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– si legge nella sentenza impugnata che, nel caso in esame, “…un’azienda…già proprietaria di un’attrezzatura e/o di un macchinario (trattori agricoli e beni strumentali) vende ad una società di leasing finanziario (Genertractor s.r.l.) il bene medesimo tornandone in possesso (non in proprietà) contemporaneamente mediante la stipula di un contratto di leasing finanziario (concesso dalla Banca Mediocredito)”;
– ne sono scaturiti, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, per i profili ancora d’interesse, altrettanti avvisi di accertamento coi quali l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che le operazioni fossero realizzate al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volte a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati e di valore perdipiù notevolmente inferiore a quello artificiosamente fatturato dalle parti; sicchè ha recuperato l’iva che era stata detratta dalla s.r.l. Genercredit, interpostasi, a suo avviso, tra la Genertractor, dalla quale acquisiva ciascun bene, e il precedente proprietario, al quale lo cedeva di nuovo;
– la contribuente ha impugnato gli avvisi, senza successo in primo grado, mentre la Commissione tributaria regionale della Puglia ne ha accolto l’appello. A sostegno della decisione il giudice d’appello ha qualificato l’operazione in questione come sale and sale back, specificando che il cessionario è anche cedente del medesimo bene, per cui mediante il sistema della rivalsa e delle detrazioni l’iva è compensata per imponibili di pari valore;
– la Commissione tributaria regionale ha poi escluso la natura fraudolenta del contratto, il quale, invece, ha sottolineato, risponde alla causa concreta di assicurare immediata liquidità, con la possibilità di restituire il finanziamento ottenuto con una lunga dilazione, e di ottenere il vantaggio economico consistente in interessi passivi scontati rispetto a quelli al tasso ordinario; laddove la valutazione del bene come nuovo mira soltanto ad ottenere un maggiore finanziamento, senza alterare i termini economici del rapporto contrattuale tra le parti;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la società replica con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, in relazione alla Dir. n. 112 del 2006, artt. 168 e 178, là dove il giudice d’appello ha riconosciuto la detraibilità dell’iva in relazione all’operazione descritta in narrativa: e ciò perchè mancherebbe un atto traslativo, poichè l’esborso della controparte si riduce ad un finanziamento del soggetto che appare come venditore;
2. – emerge in effetti dalla sentenza impugnata che lo scopo dell’operazione, la sua causa concreta, si è risolto in un finanziamento, e la stessa società riconosce che “…il cliente non perde il possesso del bene oggetto dell’operazione” (pag. 10 del controricorso);
3. – indipendentemente, allora, dalla configurazione del contratto come sale and lease back, o come sale and sale back, non è comunque ravvisabile alcuna operazione imponibile da cui scaturisca il diritto di detrazione;
3.1. – anzitutto non è configurabile cessione di beni imponibile: ai fini dell’iva, difatti, per cessione di beni si deve intendere non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario;
3.2. – sicchè, ha chiarito la giurisprudenza unionale (Corte giust. 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio), un’operazione di carattere eminentemente finanziario come il sale and lease back, volta al fine di aumentare la liquidità del venditore, che mantiene il possesso dei beni venduti, e in maniera duratura, per esigenze concernenti lo svolgimento della sua attività economica, non risponde a tale nozione (sia pure in diversa prospettiva, faceva comunque leva, sempre a proposito del sale and lease back, sulla necessità di un’operazione di scambio reale Cass. 15 ottobre 2001, n. 12549; da ultimo, in applicazione dell’indicata giurisprudenza unionale, Cass. 27 aprile 2021, n. 11023, ha escluso che un’operazione di sale and lease-back configuri una cessione di bene imponibile ai fini dell’iva);
3.3.- alle medesime conclusioni si giunge anche con riguardo alla figura del sale and sale back, la quale, nella ricostruzione della contribuente, pur sempre risponde a causa di finanziamento, considerato che “la circostanza di fatto che il bene strumentale è rimasto nella disponibilità delle imprese che conferivano l’incarico è un aspetto tipico del predetto contratto…” (pag. 12 del controricorso);
4. – nè a diverse conclusioni si potrebbe pervenire qualificando l’operazione come prestazione di servizi; e ciò perchè la causa concreta di finanziamento accertata dal giudice di merito comporterebbe sì la soggezione a iva, ma in regime di esenzione, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1 (vedi, in argomento, Cass. 27 novembre 2015, n. 24268; 12 gennaio 2021, n. 242), che osta all’insorgenza del diritto di detrazione;
5. – nel caso in esame, dunque, e tenendo conto della prospettazione della contribuente, che fa leva sulla catena di cessioni, poichè non sono ravvisabili cessioni imponibili ai fini dell’iva, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione risulta allora irrilevante ogni ulteriore indagine, comprese quelle volte ad evidenziare l’inesistenza delle operazioni e la consapevolezza di tale inesistenza da parte della Genercredit, sollecitate col secondo e col terzo motivo di ricorso, coi quali, rispettivamente, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., là dove il giudice d’appello ha addossato all’Agenzia l’onere di provare la condotta fraudolenta dei partecipi all’operazione, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo consistente nell’effettiva esistenza dell’operazione di sale and sale-back; e ciò sebbene in relazione ad altro anno d’imposta risulti accertato, in esito a Cass. 20 ottobre 2020, n. 22706, che Genercredit e Genertractor abbiano effettivamente realizzato operazioni inesistenti, sempre in relazione a vendite a catena di macchine agricole usate;
5. – in definitiva, il primo motivo è fondato e i restanti sono inammissibili per difetto di rilevanza, di modo che la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti, il ricorso originario va rigettato;
5.1. – la circostanza, tuttavia, che la giurisprudenza unionale si sia formata successivamente alla notificazione del ricorso comporta la compensazione di tutte le voci di spesa dell’intero processo.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto per il profilo corrispondente.
Compensa tutte le voci di spesa dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021