LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12429/2013 R.G. proposto da:
S.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Pollinari e Angela Porcelli, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, 118, presso lo studio del primo per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Zacchia presso il cui studio in Roma, Via Attilio Regolo, 12/d è
elettivamente domiciliata per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 309/38/12, depositata il 29.11.2012.
Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 25.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 309/38/2012, depositata il 29.11.2012 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di S.A. avverso la sentenza n. 366/48/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente su un avviso di iscrizione ipotecaria sul presupposto dell’assenza di prova della notifica delle cartelle di pagamento poste a base della iscrizione, attesa la contumacia dell’Agente della riscossione.
La CTR affermava che le cartelle erano state debitamente notificate e compiutamente provata dall’appellante l’avvenuta notifica; rilevava poi la regolarità del’iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione relativa al difetto di integrità del contraddittorio del procedimento di appello accennata da Equitalia Sud che pure era la parte appellante.
1. In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25588, che ha ritenuto corretta l’omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto nel giudizio di primo grado insieme all’Amministrazione finanziaria, tenuto conto che l’impugnazione aveva ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria e che il termine per impugnare era già decorso).
Con riferimento alla questione riguardante la necessità o meno di integrare il contraddittorio in appello nei riguardi delle parti presenti in primo grado ma non evocate in giudizio si deve dunque aver riguardo al carattere scindibile o inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sè il riferimento al litisconsorzio necessario processuale.
Questa Corte, nel dare continuità a Sez. un. 16412 del 2007, deve ricordare come il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, permetta al contribuente d’impugnare per vizio derivato non solo l’atto d’iscrizione d’ipoteca; ma, altresì, d’impugnare, la stessa pretesa tributaria. In tal senso, difatti, le ricordate Sez. un. hanno letto il sintagma “ne consente l’impugnazione” e cioè come possibilità di scelta tra l’impugnazione del solo atto colpito da vizio derivato e l’impugnazione con esso della pretesa tributaria. E con la fondamentale conseguenza per cui in capo al Concessionario viene con ciò ad esistenza uno specifico interesse processuale a chiamare in lite l’Ufficio poichè, in mancanza di assolvimento dell’onere in parola, il ridetto Concessionario risponde dell’eventuale esito negativo del processo ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, per cui “Il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Norma che, escludendo il litisconsorzio necessario con l’Amministrazione, e quindi l’obbligo del giudice d’integrarlo, comporta l’automatico insorgere dell’interesse del Concessionario alla chiamata del Fisco ovvero, in mancanza, l’interesse processuale a resistere per non sopportare il possibile esito negativo della lite.
Nella specie Equitalia non ha chiamato in causa l’ente impositore, sicchè il contraddittorio deve ritenersi integro.
2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con entrambi i motivi lamenta che la CTR aveva errato nel ritenere ammissibile la costituzione di Equitalia solo nel grado di appello nonchè ammissibile e adeguata la produzione documentale offerta.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
Alla stregua dell’uniforme orientamento di questa Corte avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all’art. 345 c.p.c., ed alle condizioni, ivi previste, di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello (Cass. n. 20109 del 2012; n. 18907 del 2011; n. 1915 del 2007), “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cass. sent. n. 27774 del 2017).
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che, nel comma 1, sottopone invece a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776 del 2015; vedi anche la sentenza n. 0199 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2) (Cass. n. 22776 del 2015; n. 3661 del 2015; n. 23616 del 2011).
Correttamente la CTR ha valutato i documenti prodotti in grado di appello destinati a dimostrare l’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione di ipoteca e, dunque, l’infondatezza di una delle ragioni di impugnazione fatte valere dalla contribuente.
3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Evidenzia che la CTR non aveva erroneamente rilevato che il concessionario non aveva prodotto copia delle cartelle ma delle semplici stampe riportanti gli estremi dell’iscrizione a ruolo, senza alcun timbro o attestazione di veridicità e di conformità alle cartelle.
4. Con il quarto motivo proposto in via subordinata si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di esaminare il fatto controverso concernente l’irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
5. Con il quinto motivo, in via ulteriormente gradata si deduce la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa o insufficiente motivazione in ordine alle contestazioni circa l’irregolarità della notifica delle cartelle.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono in parte infondate e in parte inammissibili-.
5.1. La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708 del 2011, ma anche più di recente n. 6395 del 2014, e n. 9246 del 2015).
In relazione a detta modalità di notificazione non è affatto necessario che l’Agente della riscossione produca l’originale o la copia della cartella di pagamento notificata, nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, essendo senz’altro sufficiente l’avvenuta produzione in giudizio degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r., rispondendo tale soluzione anche al disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, prevede che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Quindi, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato art. 26, comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dei concessionario. Deve ritenersi, pertanto ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo (Cass. n. 15784 del 2017).
Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per il quale, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 3036 del 2016; n. 16949 del 2014; n. 15315 del 2014; n. 9111 del 2012). La CTR ha affermato che le cartelle erano state debitamente notificate e compiutamente provata l’avvenuta notifica.
5.2. Le censure proposte in via subordinata difettano di autosufficienza.
Questa Corte ha affermato che “in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle retate degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass., sez. 5, n. 31038 del 2018, Rv. 65162201).
Tale verifica immediata si impone ancor di più in un caso come quello che viene qui all’esame della Corte, nel quale l’agente della riscossione ha contestato le deduzioni avversarie circa l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria (Cass. n. 32757 del 2019).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021