LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22548/2013 R.G. proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difeso dall’avv. Enrico Fronticelli Baldelli presso il cui studio in Roma, viale Regina Margherita n. 294, è
elettivamente domiciliata per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Società “Eredi C.G. di N.I.”, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Simonelli, presso il cui studio in Tropea, Via IV Novembre è
domiciliata per procura speciale in calce al controricorso, domicilio in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 167/3/12, depositata il 15.10.2012.
Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 25.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 167/3/12, depositata il 15.10.2012 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dalla società “Eredi C.G. di N.I.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia che, previa declaratoria del proprio difetto di giurisdizione per le somme non concernenti tributi, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria sul presupposto della tardività della impugnazione.
La CTR affermava che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, determina il venir meno della capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo e che la sua efficacia è ripristinata solo allorchè viene notificata l’intimazione ad adempiere, evento nella specie non avvenuto.
Avverso la sentenza Equitalia Sud s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.
L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia Sud s.p.a. deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Lamenta che l’atto di appello non era stato notificato presso il domicilio eletto ma presso la sede di Equitalia.
La censura è fondata.
E’ incontestato che l’atto di appello sia stato notificato direttamente ad Equitalia, quale parte processuale, non presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, bensì direttamente presso una sede operativa ETR.
Va premesso che, quanto all’individuazione del luogo in cui va effettuata la notificazione dell’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, cioè del ricorso in appello, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 17, per il processo tributario, avente carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto a quella prevista dall’art. 330 c.p.c., concernente soltanto il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali (cfr. Cass., Sez. U., n. 14916 del 2016). Ciò posto, deve ritenersi che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, menzionato art. 17, comma 1, secondo il quale “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”, la notifica dell’atto di appello, in presenza di elezione di domicilio, deve essere effettuata nel domicilio eletto (Cass. n. 4233 del 2017).
La violazione di tale disposto mediante notificazione dell’atto di appello direttamente ad Equitalia ha comportato la nullità della notificazione medesima, in base al principio per cui (Cass. Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014): “nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2". L’esclusione, nella specie, di qualsivoglia sanatoria deriva dal fatto che – come si desume dalla sentenza impugnata – Equitalia non si è costituita nel giudizio di gravame. Ne consegue che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto – rilevato il vizio della notificazione – disporre la rinnovazione della medesima ex art. 291 c.p.c..
Non cambia la decisione il richiamo alla possibilità di “consegna in mani proprie” prevista, per il giudizio tributario, dal citato art. 17; nè sono qui applicabili i principi stabiliti, in diversa fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimità di questa Corte (Cass. n. 1528 del 2017, ed altre). Va infatti considerato che, nel caso di specie, si verte non già di notificazione alla sede legale, e nemmeno di consegna a mani proprie del destinatario (legale rappresentante di Equitalia), bensì di mero recapito presso un ufficio operativo della società.
Va aggiunto che, poichè il vizio della notifica dell’appello non determina l’inammissibilità dell’impugnazione (che sia tempestivamente proposta), qualora il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l’atto d’impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 27139 del 2006, 6220 del 2007 e 19563 del 2014, in motiv.).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della trattazione degli altri motivi e dell’appello incidentale – in qui si fa questione della validità della notifica della iscrizione ipotecaria – con il rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; dichiara nullo il giudizio di appello; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021