LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14760/2014 R.G. proposto da:
N.D. e M.S., rappresentati e difesi dall’avv.to Mario Porzio e dall’avv.to Laura Bove, elett. dom.
presso lo studio dell’avv.to Romano Pomarici in Roma, via Crescenzio 103;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 580/1/13, depositata il 4 novembre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
che:
– N.D. e M.S., quali soci della società Fashion Trading S.r.l., a seguito della verifica disposta nei confronti della società che aveva fatto rilevare maggiori ricavi, sono stati destinatari di avvisi di accertamento per Iva, Irap, Irpef per l’anno di imposta 2005;
– il ricorso innanzi alla CTP di Napoli era stato parzialmente accolto ed i maggiori ricavi accertati dall’ufficio erano stati ridotti del 30% sia per la società che per i soci;
– la CTR con sentenza n. 580/1/13, depositata il 4/11/2013 ha rigettato gli appelli dei contribuenti osservando che “l’accertamento non scaturisce dal semplice riscontro di una percentuale di ricarico inferiore a quella del settore, ma da un riscontro contabile delle scritture contabili risultate inattendibili. Di qui discende la legittimità del metodo analitico-induttivo nella ricostruzione dei maggiori ricavi occultati. La difesa di parte privata cui cede l’onere di dimostrare l’inerenza e la deducibilità è risultata generica a fronte di precise contestazioni operate dall’ufficio”;
– il ricorso è affidato a due motivi, illustrati con una memoria depositata il 15/2/2021;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, notificato il 24/6/2015.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, anche in relazione all’art. 111 Cost., ovvero, occorrendo, all’art. 132 c.p.c., n. 4, e all’art. 118 disp. att. – Inesistenza e mancanza della motivazione, omessa pronuncia e nullità della sentenza: il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per essere la sentenza impugnata, sul punto delle rigetto dell’appello in relazione alla attribuzione ai soci degli utili extra bilancio accertati, dotata di una motivazione apparente e generica, così da non consentire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione; rilevano come essi, sin dal ricorso introduttivo, avevano denunciato la violazione del divieto della doppia presunzione, in quanto la distribuzione di utili in nero ai soci non poggiava su un fatto noto; l’erronea applicazione della presunzione di distribuzione, costituente mera illazione; l’utilizzo, “con un assunto generico e scarsamente garantista” della nozione di ristretta base azionaria, non prevista dalla legge e, comunque, costituente una presunzione semplice non idonea a fornire la prova che le somme sono confluite ai soci; gli stessi motivi erano stati dedotti con l’atto di appello ed erano stati rigettati con laconiche ed apodittiche affermazioni, senza esaminare le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione in ordine alla presunta distribuzione ai soci dei maggiori ricavi determinati a carico della società, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa motivazione ed omessa pronuncia su un motivo di gravame;
– la censura è inammissibile. E’ sicuramente vero, infatti, che la CTR ha omesso di pronunciare sulle singole eccezioni riproposte dalla contribuente in appello e riprodotte in ricorso; occorre, peraltro, richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il quale la violazione dell’art. 112 c.p.c., non impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciarsi nel merito se la questione proposta, come nella fattispecie, è di puro diritto: infatti, “alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (v. Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del 28/10/2015 e, da ultimo, Cass. n. 16171 del 28/06/2017);
– Con il secondo motivo, i contribuenti deducono la “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), anche in relazione all’art. 2697 c.c., e agli artt. 2727-2729 c.c., nonchè occorrendo, e comunque, al precetto di cui agli artt. 3 e 53 Cost.”, laddove la CTR, nel rigettare l’appello, aveva applicato la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società stessa sulla circostanza della ristretta base azionaria; si ritiene invero che per l’operatività della presunzione sia necessario non solo un legame di vicinanza familiare o parentale tra i soci, ma anche la prova della effettiva percezione degli utili mediante accertamenti bancari; nel caso in esame, si afferma, tra i soci non vi era quel vincolo e del resto il socio M. era titolare di una quota minoritaria del 30% che non gli consentiva il controllo sulla gestione sociale alla quale era estraneo e privo di potere di controllo;
– la censura è inammissibile;
– nella fattispecie, i temi proposti dai contribuenti sono manifestamente infondati: questa Corte, con orientamento costante da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha già affermato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l’applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili – salva prova contraria da parte del contribuente – anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24572 del 18/11/2014, Rv. 633455 – 01; Cass.n. 19680/12);
– si è precisato che questo principio, ancorchè spesso enunciato nell’ambito di controversie in cui i (pochi) soci della società di capitale erano (anche) legati tra loro da rapporti di parentela o di coniugio, non postula necessariamente l’esistenza di tali rapporti, in quanto discende dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende – secondo l’id quod plerumque accidit e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria – un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi; il che legittima, anche quando i soci non siano legati da rapporti familiari, la presunzione che gli stessi siano edotti degli affari sociali e quindi siano consapevoli dell’esistenza di utili extra bilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale;
– quanto poi al fondamento della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati alla società a ristretta base partecipativa, Sez. V, n. 15824 del 2016 ha, ancora da ultimo, affermato, con i principi che questa sezione condivide, che “E’, infatti, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società: ciò non sì pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonchè un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti”(tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014);
– nel caso in esame, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria (con due soci), l’accertamento di utili non contabilizzati legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili stessi, sui quali ricadeva l’onere, non assolto, di provare di non averli percepiti ovvero che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti;
– nè è idonea a sovvertire questa conclusione la circostanza, ribadita anche nella memoria, della diversa ripartizione delle quote tra i soci, trattandosi di affermazione apodittica e priva di riscontro, dal momento che anche una posizione minoritaria, comunque nella ampia percentuale del 30%, non esclude la possibilità di controllo e di ingerenza nella gestione sociale;
– infine, nessuna ragione è stata prospettata per ritenere la normativa in contrasto con norme costituzionali ed, anzi, la sottoposizione a tassazione di ricavi occultati è imposta dalla Costituzione;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
– nulla per le spese atteso che il controricorso dell’agenzia, notificato il 24 giugno 2015, oltre i termini posti dall’art. 370 c.p.c., è tardivo stante la regolarità della notifica del ricorso all’agenzia eseguita il 7 maggio 2015.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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