Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17721 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 735/2015 R.G. proposto da:

Sefi Servizi Finanziari s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, con loro elettivamente domiciliata in Roma, via Lungotevere dei Mellini, 17, per procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4479/9/14 depositata il 12.5.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

Sefi Servizi Finanziari s.p.a. ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 e l’amministrazione finanziaria sottoponeva a controllo le corrispondenti annualità nel bilancio presentato e depositato dalla società presso la competente Camera di Commercio.

Ne scaturivano tre avvisi di accertamento con i quali veniva accertata l’omessa contabilizzazione di ricavi e recuperati a tassazione maggiori IVA, Irap, Irpef, oltre sanzioni.

La società impugnava gli avvisi e la C.T.P. di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo che l’amministrazione fosse incorsa nella decadenza del potere accertativo per le annualità 2002 e 2003; l’impugnazione per l’anno 2004 veniva, invece, rigettata.

Proposto appello principale dall’Ufficio e incidentale dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza 4479/9/14, depositata il 12.5.2014 accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale sul presupposto che i termini per il controllo erano stati prorogati dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 e che la contribuente non aveva provato la sussistenza dei fatti posti a fondamento del proprio ricorso.

Sefi ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, della L. n. 289 2002, artt. 7,9 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La contribuente che, effettivamente non lamenta un error in procedendo, ma una violazione di legge, lamenta che la Commissione Tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che l’azione accertatrice intrapresa dall’Ufficio potesse fruire della proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, risultando al contrario l’accertamento tardivo, in quanto notificato oltre il termine ordinario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

La censura non è fondata.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge.

La Corte ha affermato che nella locuzione normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, deve ricomprendersi anche la ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono (cfr. Corte Cass. 5 sez. 23.7.2010 n. 17395), “apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe illogicamente – un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l’accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono” (cfr Cass. n. 14018/2012; n. 22921 del 2014). (Conformi Cass. 33775/2019; 16964/2016, Cass. 3816/2018).

Nel caso di specie è la stessa contribuente ad affermare che le era preclusa la facoltà di beneficiare del condono avendo omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.

Si osservi che la CTR ha tenuto conto del fatto che la contribuente aveva scelto di determinare il suo periodo di imposta nel periodo decorrente dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo, osservando che per il periodo di imposta 2002 l’esercizio iniziava il 1 luglio 2002 e terminava il 30 giugno 2003 e che per il periodo di imposta 2003 l’esercizio iniziava il 1 luglio 2003 e terminava il 30 giugno 2004.

2. Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR, una volta condivisa con l’ufficio la questione preliminare della non intervenuta decadenza dal potere impositivo dell’amministrazione, avrebbe dovuto esaminare le contestazioni sul merito delle riprese contestate per gli anni di imposta 2002 e 2003.

La censura non è fondata.

La CTR ha esaminato le contestazioni della società osservando: “ed invero come hanno correttamente osservato i giudici di prime cure, l’appellante in primo grado non ha fornito alcuna prova di quanto ha affermato e dedotto limitandosi, semplicemente, a denunciare l’erroneità dell’avviso di accertamento, pur avendo l’onere di fornire la prova rigorosa della sussistenza dei fatti posti a base del proprio ricorso”.

La CTR, dunque, non si è limitata a pronunciare sulla insussistenza della decadenza del potere impositivo ma ha esaminato le contestazioni sulla pretesa tributaria, il che comporta che è stata implicitamente presa in considerazione la prospettazione della ricorrente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la CTR aveva motivato in maniera apparente con riferimento alle riprese afferenti l’anno di imposta 2004, senza considerare che l’Agenzia non aveva mai specificamente contestato le risultanze dei documenti ad essa consegnate dalla Sefi s.p.a. dai quali emergeva chiaramente la correttezza della condotta.

La censura non è fondata.

La CTR ha osservato che la contribuente non aveva fornito la prova della sussistenza dei fatti posti alla base del proprio ricorso evidenziando che l’Ufficio aveva contestato puntualmente i fatti eccepiti dalla Sefi, “essendo anche pienamente legittimato a determinare il reddito complessivo sulla base di dati e notizie regolarmente raccolti, avendo proceduto a un accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, comma 1, per omessa dichiarazione dei redditi. In buona sostanza, in questi casi l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a prescindere dalle scritture contabili del contribuente eventualmente esibite. Quindi secondo questa commissione l’Ufficio ha correttamente ricostruito il volume di affari e i redditi, sommando il 50% delle operazioni attive dichiarate negli anni 2003 e 2004 (la società aveva scelto di tassare l’esercizio fiscale a cavallo di due annualità) e dividendo del 50% così realizzando un abbattimento del 60% per i costi presumibilmente sostenuti.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella specie, peraltro, il motivo difetta di autosufficienza in quanto non specifica quali documenti non contestati non sarebbero stati esaminati dalla CTR.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la CTR aveva erroneamente affermato che la sentenza penale del tribunale di Salerno, emessa nei confronti della dipendente Maresca, la quale aveva falsificato le attestazioni di pagamento dei modelli F24 e omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, non fosse idonea ad escludere l’applicazione delle sanzioni in quanto non ancora passata in giudicato.

La censura non è fondata.

E’ pacifico che la pretesa sanzionatoria muove dall’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per diversi anni.

Pertanto non è configurabile l’ipotesi codificata dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, giacchè non si discute del – mero – omesso pagamento del tributo, ma dell’omissione di tutte le attività dichiarative ad esso prodromiche e funzionali.

Inoltre, a prescindere dalla condanna in sede penale della dipendente, la contribuente non ha provato la mancanza della propria colpevolezza; non emerge infatti che abbia vigilato sul corretto adempimento dell’incarico affidato.

Anzi, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l’omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività da espletare (Cass. 6930/2017; Cass. 28359/2018).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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