LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rito – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24756-2018 proposto da:
HOTEL LA GINESTRA DI R.L. & C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GRAZIA DI SCALA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso STUDIO MECHELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ACUNTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 538/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
che:
l’Hotel La Ginestra s.a.s. impugnava la sentenza con cui la CTP di Napoli in data 28.10.2015 aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di pagamento con cui il Comune di Forio d’Ischia aveva richiesto il pagamento della Tari per l’anno 2014.
A fondamento del gravame deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado per avere l’avviso di accertamento disatteso la denuncia presentata ai sensi del D.L. n. 507 del 1993, art. 70, per aver omesso di considerare l’effettivo periodo di occupazione dei locali regolarmente comunicato e per non aver considerato che la tariffa applicata era stata determinata con delibera di Giunta comunale.
La CTR della Campania con sentenza in data 22 gennaio 2018 rigettava l’appello.
Con ricorso per cassazione articolato in quattro motivi la contribuente impugnava la sentenza della CTR.
Parte resistente si costituiva con controricorso. Preliminarmente deduceva: 1) la nullità del ricorso per mancata sottoscrizione da parte del difensore nè in modo digitale nè in modo manuale e la nullità della relata di notificazione; 2) la illegittimità della procura e la inammissibilità del ricorso non essendo indicato il nome del legale rappresentante della società ed i suoi poteri.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per violazione di legge ai sensi dell’all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, e per “errore in procedendo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4" parte ricorrente assumeva che la CTR non aveva tenuto conto della stagionalità dell’attività alberghiera e che la superficie da tassare doveva essere quella indicata nella denuncia del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 4, dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 112,113,115 c.p.c. – nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per errore in iudicando” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva adeguatamente motivato in ordine all’eccepito difetto di motivazione dell’atto impositivo basato sulla delibera tariffaria adottata dalla giunta nonostante che la competenza fosse del consiglio comunale.
Con il terzo motivo rubricato ” Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. – nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per omesso esame di un punto essenziale con conseguente “error in iudicando” nonchè di un elemento essenziale ai fini della decisione con conseguente nullità della sentenza” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza laddove non aveva considerato che la superficie di mq 50 era destinata alla produzione di rifiuti speciali e che era stata ignorata la denuncia di variazione del 23.4.2014.
Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. per totale difetto di motivazione del motivo n. 4 dell’originaria impugnazione” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva ridotto proporzionalmente la imposizione sulla base della stagionalità dell’attività e del fatto che mq 50 erano destinati alla produzione di rifiuti speciali.
L’eccezione di nullità del ricorso è infondata.
Con riguardo alla prima eccezione, va rilevato che è’ ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (vedi Cass., Sez. 6-3, n. 19434/19).
Con riguardo alla seconda eccezione, la procura alle liti fa specifico riferimento al ricorso per cassazione contro la sentenza 538/18 Ctr Campania, nella quale è indicata la società con il relativo legale rappresentante R.L., indicato anche nell’intestazione del ricorso per cassazione; inoltre in calce alla procura alle liti vi è il timbro dell’hotel con il nome del legale rappresentante R.L., il quale ha sottoscritto la procura stessa con firma ‘leggibilè. Non vi sono quindi dubbi che il potere di difesa sia stato attribuito dal legale rappresentante della parte, individuato nel R..
Venendo all’esame del ricorso, il primo motivo è infondato.
Parte ricorrente deduce che la società aveva denunciato al comune D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, la chiusura stagionale (da ottobre a marzo) ed il Comune nulla aveva obiettato su tale denuncia, sicchè aveva prestato acquiescenza sul punto.
A riguardo va rilevato che non si può ritenere che la mancata contestazione da parte del comune equivalesse ad acquiescenza nè ad accettazione di quanto dichiarato essendo invece onere della società fornire la prova della chiusura stagionale in base alla licenza di esercizio, ovvero alla minore produzione di rifiuti in concreto.
Ed invero, la TARSU è dovuta, a norma della D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perchè ponendo la norma una presunzione “iuris tantum” di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Il D.Lgs. cit., art. 66, contempla, diversamente, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali Vedi Sez. 5 -, Sentenza n. 31460 del 03/12/2019 (Rv. 656023 – 01).
Nella specie, detta prova non risulta essere stata data e d’altra parte a tale fine non è sufficiente la mera presentazione della denuncia ex art. 70.
Il secondo motivo è inammissibile.
Ed invero l’avviso di pagamento non è riportato nel ricorso per cassazione nè viene indicato allegato o localizzato all’interno del fascicolo.
La censura tuttavia è da ritenersi comunque infondata per quanto concerne la competenza tariffaria, in applicazione dell’indirizzo secondo cui in tema di TARSU, ai, sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f), spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle. relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dalla L. n. 142 del 1990, previgente art. 32, comma 2, lett. g) (vedi Sez. 5 -, Ordinanza n. 22532 del 27/09/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 10154 del 11/04/2019).
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento in proprio sono elementi necessari ma non sufficienti per ottenere l’esenzione di tassazione sulla superficie di relativa produzione; occorre infatti che si tratti di rifiuti speciali ‘non assimilatì ai rifiuti urbani (come messo in evidenza anche dalla ctr nel richiamo a Cass.n. 18054/16), come da potestà comunale mentre su questo punto nulla si dice da parte della società ricorrente.
Tale ultima circostanza esclude anche l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuta presentazione di relativa denuncia D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, dal momento che – in assenza di allegazione di mancata assimilazione – tale fatto non poteva ritenersi di per sè decisivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il quarto motivo è infondato.
Ed invero la sentenza impugnata ha motivato sulla chiusura stagionale e sulla esenzione della superficie di metri quadrati 50 perchè destinata a rifiuti speciali smaltiti in proprio entro i limiti del c.d. ‘minimo costituzionalè.
In conclusione il ricorso è infondato.
La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2800,00 oltre accessori di legge ed esborsi liquidati in Euro 200,00.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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