LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7163-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato MONICA PERONACE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 558/2014 della COMM. TRIB. REG. BASILICATA, depositata il 23/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento del 2010, l’Ufficio di Potenza rettificò la dichiarazione IVA di B.P. per l’anno 2005, disconoscendo il diritto di detrazione inerente all’IVA esposta nella fattura passiva n. ***** del *****, per l’ammontare lordo di Euro 96.000,00, in quanto concernente operazione di cessione oggettivamente inesistente. In proposito, il contribuente aveva dapprima venduto un macchinario agricolo a Generaltractor s.r.l., per l’importo lordo IVA di Euro 96.000,00, come da fattura n. ***** del *****; detto macchinario era stato poi ceduto a Genercredit s.p.a. e quindi nuovamente rivenduto al B., per lo stesso prezzo (ma con riconoscimento del privilegio di cui alla L. n. 1329 del 1965, c.d. legge Sabatini), come da fattura contestata. Il contribuente impugnò l’avviso con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Potenza, che lo respinse con sentenza n. 199/03/11, ma la C.T.R. della Basilicata, con sentenza del 23.10.2014, in riforma della prima decisione e accogliendo l’appello del B., annullò l’avviso stesso. Osservò il giudice d’appello che, nella specie, era stata realizzata un’operazione di sale and sale back, del tutto effettiva e non fittizia.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste B.P. con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia rileva che, contrariamente a quanto opinato dalla C.T.R., nella specie lo schema negoziale cui le parti avrebbero fatto ricorso (ossia il sale and sale back) mal si attaglia alla realtà dei fatti, venendo in rilievo da un lato l’interposizione fittizia di un soggetto, Generaltractor s.r.l., avente la funzione di “cartiera”, e dall’altro il riferimento ai benefici della legge Sabatini (L. n. 1329 del 1965), che però presuppongono l’acquisto di macchinari nuovi, e non usati, come appunto nella specie. La descrizione contenuta nella contestata fattura passiva emessa da Genercredit s.p.a., quindi, non corrisponde alla realtà, facendosi riferimento alla novità del macchinario, nonchè ad una vendita che, nella sostanza, non è mai avvenuta, non avendo il B. neanche offerto la prova dei flussi finanziari inerenti la prima vendita a Generaltractor s.r.l.: l’intera operazione, dunque, è simulata, giacchè essa aveva lo scopo di finanziare il B. non già col pagamento del prezzo da parte di Generaltractor s.r.l., ma con i flussi finanziari derivanti dallo sconto delle cambiali emesse dallo stesso B. in favore di Genercredit s.p.a..
1.2 – Con il secondo motivo, infine, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2 e art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia lamenta la mancata considerazione, nella motivazione della sentenza impugnata, dei propri argomenti, come evidenziati nel corso del giudizio. Aggiunge anche che la decisione è stata resa ultra petita, laddove si è affermato che il contribuente, rinunciando ai benefici della legge Sabatini, non aveva posto in essere comportamenti abusivi o elusivi, mai contestati dall’Ufficio.
2.1 – Conformemente a quanto già deciso da questa Corte, in causa assolutamente similare, con ordinanza n. 24596 del 4.11.2020, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dal controricorrente, perchè eccentrica rispetto all’effettivo contenuto del mezzo.
In effetti il nucleo essenziale del primo motivo, per come enunciato nella sua epigrafe, si incentra sulla falsità ideologica della fattura di vendita n. ***** del *****, emessa da Genercredit s.p.a., perchè riguardante bene non nuovo, con conseguente inapplicabilità al suo riacquisto delle agevolazioni della c.d. legge Sabatini, donde l’inesistenza oggettiva dell’operazione; ne discende che tutte le successive considerazioni del controricorrente circa l’adeguatezza della prova della inesistenza delle società intermediatrici nel rapporto trilatero (che effettivamente paiono prive dei requisiti di ammissibilità e specificità) sono superflue e ridondanti rispetto al nucleo centrale del motivo.
3.1 – Ciò posto, il primo motivo – come sopra calibrato – è fondato.
La vicenda per cui è causa origina da una singolare operazione trilatera, per cui il B. vendette alla Generaltractor s.r.l. un macchinario agricolo come da fattura di vendita n. ***** del *****, macchinario pressochè contestualmente rivenduto a Genercredit s.p.a., che a sua volta lo rivendette al medesimo B., per lo stesso prezzo iniziale, come da fattura n. ***** del *****, con pagamento a data successiva al completamento delle procedure richieste dalla legge Sabatini (ossia, dopo l’apposizione dei sigilli), giacchè tale ultima vendita era stata effettuata col riconoscimento del relativo privilegio speciale mobiliare.
Sulla scorta di tali incontroversi dati fattuali l’Agenzia evidenzia fondatamente che, stante l’assenza di un elemento essenziale e caratteristico per la concessione del privilegio in questione, ossia il carattere nuovo del bene, e stante l’indubitabile natura di bene usato rivestita dal bene riacquistato dal B., la fattura collegata ad una cessione assistita dalle agevolazioni della c.d. legge Sabatini dovesse considerarsi ideologicamente non vera (tanto da aver determinato in prosieguo di tempo, per quanto dedotto fin dai precedenti gradi dallo stesso B., il riconoscimento dell’inesistenza dei presupposti per le agevolazioni derivanti da detta legge e la rinuncia alle medesime) e quindi relativa ad un’operazione oggettivamente inesistente, con conseguente indetraibilità dell’IVA ad essa afferente.
Tale iter argomentativo si richiama correttamente ad un costante orientamento di questa Corte secondo il quale la detraibilità dell’IVA relativa a fatture documentanti operazioni passive consegue non alla mera regolarità formale-documentale dell’operazione, ma anche alla sussistenza delle condizioni di detraibilità previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. In effetti, è stato ripetutamente affermato che “la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 – secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato “fuori conto”, e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui al citato D.P.R., art. 19. E ciò anche in considerazione del fatto che l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti costituisce, da sempre, una condotta penalmente sanzionata come delitto (cfr. Cass. n. 7289 del 2001; Cass. n. 4247 del 2007)” (Cass. n. 23551 del 2014; si veda anche Cass. n. 17774 del 2018; Cass. n. 1565 del 2014; Cass. n. 7289 del 2001).
In altri termini, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizzano i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1. Infatti, la previsione del menzionato art. 21, comma 7, se, per un verso, incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso, incide, sia pure indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con l’art. 19, comma 1, e l’art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, in assenza del relativo presupposto (Cass. n. 22882 del 2006).
Ebbene, è agevole cogliere la ratio dell’indetraibilità dell’IVA, in caso di operazioni inesistenti, nella considerazione che il diritto dell’acquirente alla detrazione dell’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, è soggetto ad una duplice condizione. La prima è che l’acquirente del bene rivesta la qualità di imprenditore; la seconda, è che sia ravvisabile l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, ossia la strumentalità del bene stesso a tale attività; requisito che viene meno ogni volta che l’Amministrazione finanziaria lo contesti anche sulla base di mere presunzioni semplici, nella specie individuate nel carattere simulato del complesso meccanismo negoziale culminato nel riacquisto da parte del B., tratto dalla intrinseca non veridicità dell’individuazione di un carattere essenziale del bene che ne costituiva oggetto; sicchè, in presenza di elementi sintomatici di deviazione verso finalità ulteriori e diverse, e tali da rompere il detto nesso di inerenza, il relativo onere probatorio circa la reale effettività del contratto e della sua inerenza all’attività d’impresa, in forza degli ordinari criteri in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), deve ritenersi ribaltato sull’interessato (Cass. n. 3518 del 2006; Cass. n. 16730 del 2007; Cass. n. 2362 del 2013; Cass. n. 27718 del 2013).
4.1 – Il secondo motivo è conseguentemente assorbito.
5.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021