Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17740 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28936/2015 R.G. proposto da:

D.C.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Anton Giulio Barrili n. 49, presso lo studio del Dott. De.Vi.Da., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Freda, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3010/15 della Commissione tributaria regionale della Campania in Salerno, depositata in data 1 aprile 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta da D.C.N. avverso la cartella di pagamento n. 01220110007706654, avente a oggetto ripresa a tassazione Irap e Iva, emessa a seguito di definitività di precedenti avvisi di accertamento emessi, in relazione all’anno di imposta 2007, nei confronti della società New Travel Trans in accomandita semplice, di cui il contribuente era stato socio accomandatario.

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, che non sussisteva alcuna illegittimità della cartella impugnata per omessa notificazione degli atti ad essa presupposti, in quanto dalla documentazione in atti si poteva rilevare che l’erario aveva notificato in data 3 novembre 2010 alla New Travel Trans s.a.s., di cui il D.C. era stato accomandatario, avviso di irregolarità, in esito a controllo automatizzato, che costituiva presunzione di conoscenza della lite tributaria anche in capo al socio; e che nessuna norma imponeva la notifica della cartella esattoriale anche alla società, essendo in facoltà dell’amministrazione fiscale scegliere tra quali coobbligati in solido procedere in via esecutiva alla riscossione del credito.

3. Per la cassazione della citata sentenza D.C.N. ha proposto ricorso affidato a un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sud. S.p.a. sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta: “Art. 360 c.p.c., n. 3: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e ss. in relazione al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’avviso bonario fosse stato notificato alla società, non essendovi alcuna prova di ciò in atti; per aver ritenuto ininfluente che la cartella di pagamento non fosse stata notificata e per aver presunto che il socio conoscesse il contenuto di tale avviso, finendo per invertire l’onere della prova sul punto, anche perchè la documentazione versata in atti a dimostrazione di tale assunto (copia meccanografica interna) non aveva alcun valore probatorio.

2. Il ricorso va respinto.

3. La CTR afferma che la cartella di pagamento è stata preceduta da notificazione alla società dell’avviso bonario. Tale circostanza è contrastata dal motivo in esame che, in maniera tuttavia del tutto inammissibile in questa sede, scende nel dettaglio della valutazione della prova compiuta dal giudice di merito, introducendo motivi di contestazione (pretesa inidoneità del documento inserito nel corpo del motivo e identificato come atto interno all’amministrazione: modulo Ser.P.I.Co.; rettifiche sostanziali e non formali in esito al controllo automatizzato) afferenti a circostanze di fatto di cui non documenta l’avvenuta prospettazione innanzi al giudice di secondo grado (che delle citate questioni non fa menzione alcuna), di talchè la censura incorre nell’inammissibilità per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Sotto concorrente profilo, la censura è anche inammissibile perchè non contesta in alcun modo la diversa ratio decidendi, fondata dalla CTR sull’assunto che l’avviso bonario sarebbe stato notificato alla società per posta in data 3 novembre 2010. Sotto ulteriore e ultimo profilo, la censura pretende da questa Corte un’inammissibile riedizione del giudizio valutativo delle prove acquisite agli atti, che non è ammissibile e appare estraneo al profilo di violazione di legge denunciato nella censura. Il contribuente afferma, poi, (richiamando Cass. 13461/2012) che si sarebbe trattato di “recupero di somme derivanti da errori nella dichiarazione”. Ma tale deduzione (pure corroborata dalla trascrizione e copia della cartella) non appare integrare, neppure in astratto (e quindi come falsa applicazione di legge), il presupposto relativo alla necessità ex lege dell’emissione dell’avviso bonario. Invero, tale condizione si verifica soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15740 del 28/07/2016; id. Sez. 5, Sentenza n. 9463 del 12/04/2017; id. Sez. 5, Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018; id. Sez. 5, Ordinanza n. 9450 del 18/04/2018). In effetti, anche la deduzione di un “errore nella dichiarazione” (ammesso dal contribuente) non appare esaustiva, non essendo chiarito il tipo di errore: errore materiale (che legittimerebbe l’emissione della cartella senza avviso bonario) o errore interpretativo o addirittura disconoscimento di credito (che invece necessiterebbe dell’avviso bonario).

4. La mancanza di attività difensiva degli intimati esonera la Corte dal provvedere sulle spese di fase.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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