LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. est. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27775/2015 R.G. proposto da:
D.C.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Anton Giulio Barrili n. 49, presso lo studio del Dott. Daniel De Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Freda, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, ed Equitalia Sud. S.p.a.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3011/15 della Commissione tributaria regionale della Campania in Salerno, depositata in data 1 aprile 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta da D.C.N. avverso la cartella di pagamento n. *****, avente a oggetto ripresa a tassazione Irap ed Iva, emessa a seguito di definitività di precedenti avvisi di accertamento emessi, in relazione agli anni di imposta 2003 e 2004, nei confronti della società New Travel Trans in accomandita semplice, di cui il contribuente era stato socio accomandatario.
2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, che non sussisteva alcuna illegittimità della cartella impugnata per omessa notificazione degli atti ad essa presupposti, in quanto dalla documentazione in atti si poteva rilevare che i due avvisi di accertamento presupposti risultavano essere stati notificati alla s.a.s. New Travel Trans, di cui il D.C. era stato accomandatario. In particolare, il primo avviso di accertamento era stato notificato a mezzo del servizio postale e consegnato a persona qualificatasi come “familiare convivente”, mentre per l’altro si era compiuta la giacenza. Ha, infine, aggiunto la CTR sul punto che eventuali vizi del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento andavano fatti valere in specifici contenziosi, come nella specie era accaduto, peraltro con esito negativo per la società contribuente, di talchè poteva da ciò dedursi la conoscenza della loro esistenza da parte del contribuente-socio che, difendendosi giudizialmente, aveva sanato ogni ipotetico vizio al riguardo.
3. Per la cassazione della citata sentenza D.C.N. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sud. S.p.a. sono rimaste intimate.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo: “Art. 360, n. 3: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e dell’art. 1306 e ss. c.c., in combinato disposto con l’art. 24 Cost., nonchè dell’art. 115 c.p.c.”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la notificazione degli avvisi di accertamento ad essa presupposti, avvenuta nei confronti della sola New Travel Trans s.a.s., potesse essere opponibile anche al socio, che pacificamente non aveva ricevuto alcuna autonoma notificazione.
b) Secondo motivo: “Art. 360, nn. 3 e 5: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente dato per non contestato dal contribuente – e quindi pacifico che la società avesse impugnato gli avvisi di accertamento, con ciò arrivando a presumere la conoscenza degli stessi anche da parte del socio, nonostante tale circostanza, data per pacifica in sentenza, fosse stata espressamente contestata dal D.C. che, tanto in primo grado che in appello, aveva argomentato che la mancata acquisizione agli atti di questo processo dei documenti contenuti in quelli aventi a oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento rendesse impossibile far ritenere raggiunta qualsivoglia presunzione di conoscenza degli stessi da parte del socio accomandatario; circostanza quest’ultima completamente omessa nella motivazione della CTR.
c) Terzo motivo: “Art. 360, nn. 3 e 5: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione al disposto degli artt. 139 e ss. c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto opponibile al socio la notifica degli avvisi di accertamento alla società, senza avvedersi che gli stessi erano stati notificati in violazione delle regole sulla notificazione alle persone giuridiche, e non presentavano alcun collegamento con gli atti di imposizione contestati; inoltre, la destinataria della notifica del primo avviso di accertamento, D.C.A., non era affatto convivente con il ricorrente, laddove la destinataria della notificazione del secondo avviso di accertamento era tale D.M.S., soggetto non conosciuto dal ricorrente; circostanze queste ultime, completamente omesse nella motivazione della CTR.
2. Il ricorso va respinto.
3. Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 13113 del 25/05/2018), che ha espresso il condivisibile principio di diritto, da ribadire in questa sede, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli.
4. Il secondo motivo, che lamenta cumulativamente la lesione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è inammissibile. Invero, pur essendo nel corpo del motivo enucleabili in maniera distinta gli aspetti di doglianza riferibili alla violazione di legge e all’omessa motivazione (ciò che esclude la declaratoria di inammissibilità per mescolanza, su cui Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018), entrambe le prospettazioni appaiono inammissibili. Invero, la lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., tende in effetti a far compere a questa Corte una nuova e inammissibile rivalutazione del materiale probatorio valutato dai giudici di merito, segnatamente in relazione all’avvenuta conoscenza da parte del socio del contezioso tra la società e l’erario in relazione agli avvisi di accertamento impugnati. Ciò che, da un canto, appare irrilevante, per quanto detto a confutazione del primo motivo di ricorso, e, per altro verso, si risolverebbe in un’inammissibile sovrapposizione da parte di questa Corte sulla valutazione delle prove che compete ai giudici del merito. Deve, peraltro, aggiungersi che il motivo in esame appare inammissibile anche per altra ragione: esso omette di confrontarsi con l’affermazione della CTR secondo cui il contenzioso avente a oggetto gli avvisi di accertamento prodromici avrebbe visto soccombente la società di cui il contribuente era socio; ciò che determina effetti di ripercussione che il socio subisce in via automatica, per effetto della partecipazione in società di persone. Tutte questioni che il ricorso non affronta. In relazione al vizio di motivazione, la censura è inammissibile stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, atteso che sul fatto si sono pronunciati in maniera del tutto conforme i due giudici di merito, in controversia di appello instaurata in data 6 maggio 2013, e dunque dopo l’entrata in vigore della citata norma (appelli notificati dopo l’11 settembre 2012).
5. Il terzo motivo, che di nuovo lamenta cumulativamente la lesione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è infondato. La censura è ammissibile, essendo nel corpo del motivo enucleabili in maniera distinta gli aspetti di doglianza riferibili alla violazione di legge e all’omessa motivazione (ciò che esclude la declaratoria di inammissibilità per mescolanza, su cui Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018). Tuttavia, in relazione alla dedotta violazione di legge, la doglianza appare infondata, posto che, per quanto detto a confutazione del primo motivo di ricorso, la vicenda relativa alla notificazione degli avvisi di accertamento alla società è del tutto ininfluente ai fini che ne occupa, posto che il titolo di responsabilità del D.C. si rinviene nella sua qualità di socio della società nei cui confronti è stato accertato il maggior reddito; accertamento che, stante la mancata contestazione della definitività affermata in sentenza di atti prodromici, è pienamente opponibile al socio e legittima l’emissione della cartella di pagamento impugnata. In relazione al vizio di motivazione, valgono le medesime considerazioni sulla preclusione da c.d. “doppia conforme”, illustrata a confutazione del secondo motivo di ricorso.
6. La mancanza di attività difensiva degli intimati esonera la Corte dal provvedere sulle spese di fase.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021