LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24768/2016 R.G. proposto da Comune di Ischia, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Napoli, al Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell’avv. Gennaro di Maggio da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso; domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria delle Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
C.A., elett.te domiciliata in Roma, al Viale Angelico n. 70, presso lo studio dell’avv. Paolo Palma, unitamente all’avv. Pasquale Pacifico, da cui è rapp.ta e difesa come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2971/8/16 della CTR della Campania, depositata il 23/3/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 2971/8/16, depositata il 23 marzo 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Ischia, avverso la sentenza n. 22587/1/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento riguardante l’ICI per l’anno 2007, in relazione a tre unità immobiliari, ultimate nel 1993, la cui richiesta di accatastamento era stata presentata solo con procedura DOCFA del 2010; la contribuente aveva eccepito il difetto di motivazione dell’atto e contestato l’utilizzo da parte del Comune di rendite catastali non notificate, e comunque diverse da quelle oggetto di DOCFA, nonchè la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una sanzione per un ritardato pagamento di una seconda rata ICI per il 2007;
3. la CTP aveva accolto il ricorso rilevando un difetto di motivazione del provvedimento impugnato; la CTR aveva rigettato il gravame del Comune sul presupposto che non avesse provato l’utilizzo delle stesse rendite proposte con la procedura DOCFA, che in ogni caso la proposta era del 2010 e quindi inapplicabile al 2007, che le nuove rendite potevano essere applicate solo previa notifica, che la variazione di classamento ad opera dell’Agenzia del Territorio era avvenuta nel 2011, che non vi fosse prova del ritardo nel pagamento cui era conseguita la sanzione;
4. avverso la sentenza di appello, l’ente impositore proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 21 ottobre 2016, affidato a tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Ischia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, lett. a) e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la rendita notificata può essere utilizzata anche per accertamenti relativi ad annualità precedenti, che dalla stessa procedura DOCFA presentata dalla contribuente risultava che il fabbricato fosse stato ultimato già nel 1993, che correttamente era stata applicata la rendita rivalutata dall’Agenzia del Territorio nel 2011;
2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando una inesatta lettura della documentazione da cui emergeva, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, che la contribuente nel 2010 non aveva proposto denuncia di variazione ma denuncia di fabbricato di nuova costruzione, soggetto quindi a tassazione sin dalla sua ultimazione, avvenuta pacificamente nel 1993;
3. con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 388 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la contribuente non aveva mai contestato la difformità tra le rendite applicate con l’accertamento e quelle dichiarate con la procedura DOCFA nel 2010, non rientrando tra l’altro nei poteri dei Comuni l’attribuzione delle rendite nè risultando tali rendite oggetto di contestuale impugnazione; quanto alla sanzione per tardivo pagamento rileva che nessuna ulteriore prova andava fornita, risultando le date chiaramente riportate nell’atto.
OSSERVA CHE:
1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione, formulata dalla contribuente nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per illegittimità della procura; la controricorrente lamenta l’omessa indicazione delle generalità e delle funzioni del legale rappresentante firmatario.
L’identificazione del nominativo del soggetto che ha sottoscritto una procura alle liti per conto di una persona giuridica ha la funzione di consentire la verifica della sua qualità e dunque del suo potere di rappresentanza processuale.
Costituisce orientamento pacifico che “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l’irregolarità dell’atto di conferimento. (Vedi Cass. n. 6799 del 2020 e n. 20563 del 2014).
1.1 Nel caso in esame, pur mancando l’indicazione nell’atto e nella procura del nominativo del legale rappresentante del Comune, rileva che la procura è stata sottoscritta con una firma leggibile, sicchè era possibile risalire al nome del sottoscrittore e agevolmente verificare presso l’ente l’identità del Sindaco “pro-tempore” e la coincidenza con quella del soggetto conferente; ebbene la controparte, pur potendo, non ha formulato nessuna contestazione circa il potere rappresentativo della persona fisica che ha conferito la procura, limitando la sua doglianza alla difficoltà di identificazione, da ritenersi insussistente data la leggibilità della firma.
2. In ordine logico va preliminarmente esaminato il secondo motivo, di cui va dichiarata l’inammissibilità.
2.1 In conformità a quanto già deciso da questa Corte in relazione ad analogo ricorso tra le stesse parti, avente ad oggetto la successiva annualità 2008 (Vedi Cass. n. 25597 del 2018), anche a prescindere dall’erroneo riferimento al parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’effettiva articolazione della censura che, per un verso lamenta un omesso esame di documenti e per l’altro denuncia invece la violazione delle disposizioni normative indicate in rubrica, il motivo risulta inammissibile per la carente esposizione dei fatti di causa.
Posto che delle circostanze fattuali esposte nel motivo non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata, il Comune ricorrente avrebbe dovuto precisare che la richiesta di applicazione retroattiva della rendita catastale si giustificava in relazione alla denuncia tardiva al catasto delle unità immobiliari esistenti ed idonee all’uso sin dal 1993.
Ebbene nell’esposizione dei fatti di causa, l’Amministrazione comunale riferisce essa stessa di avere fatto riferimento a detta circostanza fattuale solo con il ricorso in appello.
2.2 Ne consegue che, venendosi a fondare la pretesa impositiva su una circostanza che, alla stregua di quanto esposto dallo stesso ente impositore, risulterebbe essere stata oggetto di allegazione con il solo ricorso in appello, il motivo quale dedotto in sede di legittimità è in ogni caso inammissibile.
3. Il primo motivo va invece rigettato in quanto manifestamente infondato.
Il Comune insiste sull’applicabilità retroattiva della rendita, come variata dall’Agenzia del Territorio nel 2011, rispetto a quella dichiarata nel 2010 dalla contribuente con la procedura DOCFA, senza aver mai dedotto nè provato l’avvenuta notifica della stessa, pur risultando tale circostanza contestata ab initio dalla ricorrente e posta dalla CTR a fondamento della sua decisione.
3.1 Ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs. n. 546 del 19921, art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3160 del 2011 la citata previsione di cui all’art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell’art. 3 Cost. (e dell’art. 53), va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l’intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo (“ai soggetti intestatari della partita”) una qualche forza costitutiva – con connessa efficacia ex nunc. (Conformi Cass. n. 23600 del 2011; n. 14402 del 2017; n. 22653 del 2019). Ne consegue l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, che non esclude tuttavia l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
La L. n. 342 del 2000, art. 74, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (vedi Cass. n. 18056 del 2016).
Tale consolidato orientamento di legittimità presuppone, ai fini dell’utilizzazione a fini impositivi della rendita messa in atti successivamente al 10 gennaio 2000 anche per annualità d’imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento, che tale rendita, sia stata comunque notificata, e tale notifica risulta necessaria anche in relazione ad ipotesi, come quella in esame, di modifica della rendita catastale richiesta con procedura DOCFA (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 26 ottobre 2017, n. 25525; Cass. sez. 6-5, ord. 28 settembre 2017, n. 22789; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2017, n. 22681; Cass. sez. 5, ord. 19 luglio 2017, n. 17825; Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682).
4. Indubbiamente, secondo quanto affermato da questa Corte “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente” (Vedi Cass. n. 21505 del 2010 e n. 15719 del 2009).
4.1 Tuttavia, il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui per la liquidazione del tributo venga utilizzata la stessa rendita proposta dal contribuente in sede di procedura DOCFA, per l’ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l’ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda sulla base di una rendita diversa da quella indicata, perchè in precedenza rettificata dalla competente Agenzia del Territorio, e ove pertanto diviene nuovamente indispensabile che il contribuente abbia avuto preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile.
4.2 Nè, in tal caso, è possibile ipotizzare un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto per tempo eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale per l’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).
5. Il terzo motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile per carenza di specificità.
5.1 E’ infondato nella parte in cui si contesta che la parte abbia mai eccepito la difformità delle rendite, avendo lo stesso Comune dato per pacifico l’utilizzo, ai fini dell’accertamento, della rendita nella misura già variata dall’Agenzia nel 2011, e non di quella dichiarata dalla parte nel 2010.
5.2 Il motivo è invece inammissibile per la parte relativa alla sanzione per il tardivo pagamento della rata ICI 2007.
Il Comune, che deduce di aver assolto il suo onere probatorio con l’indicazione della data di pagamento nell’atto, circostanza ritenuta insufficiente nella decisione della CTR, avrebbe dovuto riportare nel corpo del ricorso la parte dell’avviso di accertamento corrispondente, o quanto meno fornire indicazioni sulla localizzazione del documento e sulle parti di esso rilevanti, al fine di consentire a questa Corte la relativa verifica.
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va integralmente rigettato.
6.1 Segue la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
6.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il Comune ricorrente a pagare alla contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre esborsi per Euro 200,00, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021