Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17752 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24086/2017 R.G. proposto da:

D.C.A., D.C.F. L.P., D.C.D., eredi di C.M.T., elett.te domiciliati in Roma, alla via Pandosia n. 43, presso lo studio dell’avv. Domenico Di Ciommo, da cui sono rapp.ti e difesi come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti-

contro

Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Pinerolo n. 22, presso lo studio dell’avv. Domenico Claudio Cirigliano da cui è

rapp.to e difeso come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/1/17 della CTR della Basilicata, depositata il 9/3/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 188/1/17, depositata il 9 marzo 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, avverso la sentenza n. 742/2/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo ad istanza del Consorzio dei contributi consortili dovuti e non pagati per gli anni 2011 e 2012, in relazione a terreni agricoli di proprietà dei ricorrenti siti nel Comune di Lavello e ricadenti nel comprensorio del Consorzio;

3. la CTP, stante la mancata costituzione del Consorzio, aveva accolto il ricorso, in assenza di prova dell’avvenuta approvazione del perimetro di contribuenza; la CTR, sulla base della documentazione esibita per la prima volta in appello dal Consorzio, aveva riformato la sentenza impugnata rilevando che l’ente aveva provato l’esistenza di un piano di classifica, in cui pacificamente rientravano gli immobili, pubblicato sul BURC e pienamente efficace, quanto a pretese successive alla sospensione disposta dalla L.R. Basilicata n. 42 del 2009, art. 20 sino al 30 giugno 2010, in assenza di contestazioni specifiche dei contribuenti;

4. avverso la sentenza di appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 10 ottobre 2017, affidato a tre motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.; il Consorzio resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, contestando l’ammissibilità della produzione di documenti in appello ad opera della parte rimasta contumace in primo grado;

2. con il secondo motivo eccepiscono la violazione e falsa applicazione della L.R. Basilicata n. 42 del 2009, art. 20, di cui lamentano una errata interpretazione da parte della CTR per aver individuato nella data del 30-6-2010, fissato dalla norma, il termine finale della sospensione e non il termine per l’adozione di un nuovo piano in sostituzione del precedente sospeso ed inefficace;

3. con il terzo motivo denunciano una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’assenza di un beneficio diretto e specifico derivante da opere del Consorzio sull’immobile di loro proprietà.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo non merita accoglimento.

1.1 Secondo il condiviso orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto.” (Vedi Cass. n. 29568 del 2018, nonchè Cass. n. 29087 e n. 17164 del 2018 sul rispetto del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.) Il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, prevede: “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, ossia è fatta salva in ogni caso, senza necessario collegamento all’art. 345 c.p.c. ossia all’impossibilità di produrli in primo grado (Cass. 22 gennaio 2016 n. 1175); in generale, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se preesistente e già loro disponibile in precedenza (Cass. 6 novembre 2015 n. 22776 e Cass. n. 8927 del 2018).

Va dunque ribadito che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (vedi Cass. n. 18907 del 2011; Cass. n. 7714 del 2013; Cass. n. 22776 del 2015); tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto” (Cass. n. 8313 del 2018 e n. 27774 del 2017).

1.2 La legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, è stata confermata dalla sentenza n. 199 del 2017 della Corte costituzionale.

Il giudice remittente, aveva dubitato della costituzionalità della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore, per disparità di trattamento tra le parti del giudizio, ed in quanto impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado.

La Consulta ha ritenuto nel merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, non solo in quanto tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, ma anche in quanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, in quanto è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 243 del 2014). Nè, ha ribadito la Consulta, esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999).

2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento, dovendosi condividere l’interpretazione della L.R. Basilicata n. 42 del 2009, art. 20 posta a fondamento della decisione impugnata.

La norma citata recita: “Sino all’adozione del nuovo piano di classifica del Consorzio di Bonifica del Vulture-Alto Bradano e, comunque sino alla data del 30 giugno 2010, resta sospesa l’efficacia di quello attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 130 del 6.2.2006, in attuazione alla L.R. 6 settembre 2001, n. 33, art. 9”.

Come correttamente ritenuto dalla CTR, il riferimento temporale del 30 giugno 2010 costituisce il termine ultimo per la durata della sospensione, previsto dalla norma “comunque”, e quindi in ogni caso, anche nell’ipotesi di mancata adozione di un nuovo piano, che avrebbe potuto giustificare solo una durata per un tempo inferiore a quello indicato.

2.1 Oltre al dato letterale depone in tal senso la ratio della norma, esplicitata dalla Delib. 29 giugno 2010, n. 10 del Consiglio Regionale della Basilicata, che, così come riportata in sentenza, andava individuata nella necessità di fare fronte a situazioni contingenti e temporanee, connesse ad anomalie nella gestione della riscossione dei contributi riscontrate per le precedenti annualità 2008 e 2009.

Correttamente la CTR ha dunque ritenuto che il piano avesse ripreso efficacia allo scadere del termine del 30 giugno 2010, legittimando la richiesta di contributi consortili per le annualità successive oggetto di causa.

3. Infondato infine il terzo motivo.

3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di riparto degli oneri probatori nell’ipotesi di immobili che ricadano in ambiti territoriali di competenza del Consorzio ” ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (vedi in Cass. n. 9511 del 2018; n. 3601 del 2017; n. 24356 e n. 17558 del 2016; n. 23223 del 2014; n. 22932/13; n. 14404/13; n. 428/2013; n. 9099/12; n. 2831 del 20132; n. 654/12; n. 17227/2010 ecc.) Indubbiamente il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà ricada non solo nell’area territoriale di competenza del Consorzio ma benefici in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica.

Quanto tuttavia al riparto dell’onere della prova circa la presenza di tali vantaggi in Cass. n. 9099 del 2012 testualmente si legge, e nelle altre pronunce citate si conferma tale affermazione motiva, che “La approvazione del cd. “perimetro di contribuenza” (secondo la terminologia del citato T.U. art. 3, comma 3 e art. 10, comma 2) altrimenti definito anche come “piano di classificazione degli immobili (cfr. ad es. L.R. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, art. 15, comma 1) o come “piano di classifica del territorio” (cfr. L.R. Campania 1 aprile 1985, n. 23, art. 22, comma 1 lett. e nel caso esaminato dalla sentenza delle SS.UU. 30.10.2008 n. 26009 relativo al Consorzio di Bonifica Conca Agnano Bacini Flegrei ed ancora al caso esaminato dalla sentenza SS.UU. 14.5.2010 n. 11722 con riferimento al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta), in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi” (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare “specificamente” la “utilitas” che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell’atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità). Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell’onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; id. 5 sez. 18.1.2012n. 654).”.

Questo principio è stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbià impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.

E’ stato da ultimo precisato che ” In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l’ente impositore è esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d’intervento e dall’avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell’ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l’onere probatorio gravante sul contribuente” (Vedi Cass. n. 6839 del 2020) 3.2 Orbene, la decisione qui impugnata è conforme con i principi affermati poichè la CTR, con motivazione completa ed esauriente, avendo il Consorzio documentato la sussistenza di una valido piano di classifica, regolarmente approvato ed efficace, ha posto a carico dei contribuenti l’onere probatorio di contestarne la legittimità ed ha deciso la lite rilevando che tale onere non era stato assolto.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4.1. Segue la condanna dei contribuenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente Consorzio le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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