Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17753 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26692/2017 R.G. proposto da:

Tenuta di Bibbiano società agricola s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via di Santa Teresa n. 23, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Pietrosanti, unitamente all’avv. Giovanni Dirindelli, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, al C.so Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio degli avv.ti Domenico Iaria e Gabriella Mattioli, da cui è rapp.to e difeso come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 888/5/17 della CTR della Toscana, depositata il 4/4/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 888/5/17, depositata il 4 aprile 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 475/1/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Siena, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo ad istanza del Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno, dei contributi consortili dovuti e non pagati per l’anno 2010, in relazione ad immobili di proprietà della società ricorrente, siti nel Comune di Castellina in Chianti e ricadenti nel comprensorio del Consorzio;

3. la CTP, pur in assenza del fascicolo d’ufficio a seguito di riassunzione per competenza territoriale, aveva rigettato il ricorso rilevando che, in presenza di un piano di classifica approvato, incombeva sul contribuente la prova dell’assenza di un beneficio specifico;

4. la CTR, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, aveva confermato la sentenza impugnata osservando che, poichè il Consorzio aveva adempiuto ai suoi oneri probatori, relativi all’inserimento dei terreni nei piani di classifica debitamente approvati, operava l’esonero dalla prova aggiuntiva circa l’esistenza di un beneficio specifico e che la trascrizione del perimetro di contribuenza aveva una mera finalità dichiarativa e non costitutiva;

5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per notifica il 6 novembre 2017, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.; il Consorzio resisteva con controricorso, e depositata memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver fondato la decisione su prove mai acquisite, risultando non contestato che il fascicolo d’ufficio non era stato trasmesso all’esito della riassunzione, e che il Consorzio non si era costituito nè nel giudizio riassunto nè in quello di appello;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp.att. c.p.c., nonchè la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto fondata su atti amministrativi non presenti e che quindi non potevano essere posti a fondamento della presunzione dell’esistenza del beneficio a favore dell’ente.

OSSERVA CHE:

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla società ricorrente con la memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c..

1.1 In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514-07; n. 1773-00; nonchè già sez. un. 2874-98); il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (Vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017) Va tuttavia precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 18-00) “alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi”.

Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.

In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. un. 13916-06), il processo tributario, ancorchè generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione.

In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714-01). Per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.

L’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di “ente commerciale” o di “soggetto residente”), in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina, ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. un. 13916-06).

Come da ultimo ribadito da questa Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.” (Vedi Cass. n. 25516 del 2019), e quindi “in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Vedi Cass. n. 31084 del 2019).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

1.2 Nella fattispecie, l’annullamento della cartella di pagamento relativa ai contributi consortili dovuti per gli anni 2012 e 2013, disposto dalla CTR della Toscana con la sentenza n. 1244/2/2017, sul cui passaggio in giudicato non vi è contestazione, non può avere effetti preclusivi estesi ad altre annualità, in quanto non investe alcun elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta; per giunta risulta condizionato dall’avvenuta contestazione in quel giudizio del piano di classifica da parte dei contribuenti, dall’applicazione delle regole di riparto che pongono gli oneri probatori sull’esistenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili a carico del Consorzio, dal mancato assolvimento di tali oneri da parte del Consorzio in quel giudizio specifico.

2. Il primo motivo di ricorso risulta comunque fondato.

2.1 In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Vedi Cass. n. 27033 del 2018; n. 9356 del 2017; n. 11892 del 2016).

Va dunque ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.”(Cass. Sez. U n. 20867 del 2020).

2.2 Nella specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, benchè il Consorzio si fosse regolarmente costituito in primo grado innanzi alla CTP di Firenze, provvedendo anche al deposito di documentazione probatoria, non aveva a tanto provveduto anche innanzi alla CTP di Siena, ove il giudizio era stato riassunto all’esito di una pronuncia di incompetenza territoriale, e la decisione di primo grado era stata assunta nonostante la mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio della causa riassunta.

Sebbene il Consorzio non risultasse costituito neanche nel giudizio di appello, nell’assenza della documentazione dallo stesso esibita in primo grado, in conseguenza dell’omessa acquisizione del fascicolo d’ufficio, la CTR ha ritenuto che l’ente avesse assolto la prova circa l’esistenza di un piano di classifica, contestata dalla società contribuente, e l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, e fondato poi su tale prova, di fatto mancante, la presunzione di sussistenza del beneficio specifico e quindi la decisione della causa in assenza di prova contraria offerta dalla società contribuente.

3. Per le suesposte considerazioni, rilevato che la decisione risulta fondata su prove che pacificamente non erano nella disponibilità del Collegio, il motivo va accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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