LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27714/2017 R.G. proposto da:
REDI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Salerno, alla via M. Mazziotti n. 3, presso lo studio dell’avv. Lucia Di Mauro, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso; dimicilio in Roma, P.zza Cavour, preswso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3345/2/17 della CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata in data 11/4/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 3345/2/17, depositata in data 11 aprile 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno avverso la sentenza n. 2158/1/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di avvisi di pagamento relativi a contributi consortili richiesti per gli anni dal 2011 al 2014, in relazione ad uno stabilimento industriale di proprietà della REDI s.r.l., sito nella zona P.I.P. del Comune di Montoro;
3. la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che dovesse essere escluso il presupposto impositivo rispetto ad un immobile collocato in un’area ove la realizzazione e la manutenzione delle opere infrastrutturali erano a carico del Comune;
4. la CTR, premesso che non sussisteva alcuna incompatibilità tra i compiti istituzionali dei Comuni rispetto alle aree produttive e quelli di difesa idraulica del territorio spettanti ai Consorzi, e che alcuna esenzione dai contributi era rinvenibile nella L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, aveva accolto il gravame rilevando che la contribuente non aveva contestato l’inclusione nel perimetro di contribuenza, sicchè trovava applicazione la presunzione dell’esistenza del beneficio, e che la mancata trascrizione del relativo provvedimento non aveva alcuna rilevanza ai fini del riparto degli oneri probatori avendo mera funzione di pubblicità-notizia;
5. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 10 novembre 2017, affidato a tre motivi; il Consorzio rimaneva intimato.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 27, dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 1, 2 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che un’area P.I.P., ove la realizzazione e la successiva manutenzione delle opere infrastrutturali è affidata ai Comuni, sia sottratta alla potestà dei Consorzi;
2. con il secondo motivo eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per l’omessa pronuncia sugli ulteriori motivi riproposti in appello con cui era stata contestata la debenza del tributo per la mancata inclusione nel perimetro di contribuenza, l’omessa trascrizione di tale vincolo, l’assenza di un beneficio derivante dall’attività di bonifica, e in via subordinata la rideterminazione del tributo in misura della metà per l’anno 2011, risultando l’immobile accatastato solo nel giugno 2011;
3. con il terzo motivo eccepisce la violazione e falsa applicazione degli art. 112,115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2687 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR, omettendo la pronuncia sulla mancata inclusione nel perimetro di contribuenza, non aveva correttamente regolato gli oneri probatori, sebbene il Consorzio non avesse dato prova di tale circostanza nè provato il conseguimento di benefici da parte dell’immobile.
OSSERVA CHE:
1. Il primo motivo non merita accoglimento.
1.1 E’ giurisprudenza costante di questa Corte che, con l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, a norma dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 17, il proprietario acquista la qualità di consorziato e, quindi, di soggetto passivo del tributo ed il Consorzio è esonerato dall’onere di provare il beneficio che si presume apportato al fondo in via diretta e specifica o anche solo potenziale.
I contributi consortili di bonifica, infatti, a norma del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014); rispetto a tale natura non assume alcuna rilevanza la destinazione urbanistica dell’area e la presenza di eventuali convenzioni con gli enti locali, in relazione ad aspetti che attengono alla ripartizione agli oneri di urbanizzazione e di installazione o manutenzione di infrastrutture pubbliche o private.
Il presupposto dell’obbligo contributivo è costituito, essenzialmente, dall’esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite e nessuna esclusione è normativamente prevista, neanche per gli enti pubblici, stante la generale previsione di cui al R.D. n. 215 del 1933, art. 10, allorquando i fondi traggano concreto vantaggio dalle opere consortili, in termini di sicurezza e prevenzione dal rischio di esondazioni ed allagamenti. (Vedi Cass. n. 13164 del 2014).
Il riferimento omnicomprensivo ai beni “di pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nel R.D. n. 215 del 1933, art. 10, consente di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 c.c. ne stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità.(Vedi Cass. n. 22222 del 2018).
1.2 Del resto il piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) è solo uno strumento urbanistico di natura attuativa, introdotto dalla L. n. 865 del 1971, art. 27, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 1995, n. 539); il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui della citata L. n. 865 del 1971, art. 27, una volta approvato dal Presidente della Giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il Sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l’occupazione d’urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti.
Come correttamente rilevato dalla CTR tale funzione non impatta con i compiti e le finalità istituzionali dei Consorzi; nell’ambito di un P.I.P. i contributi consortili restano quindi dovuti sia rispetto a fondi oggetto di espropriazione per pubblica utilità sia a maggior ragione per quelli in proprietà di privati.
1.3 Nè alcuna esenzione è rinvenibile nella legislazione regionale; l’invocato della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, rubricato” Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica” al comma 1 recita: “I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all’art. 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della L. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonchè alle spese di funzionamento dei Consorzi.”
Il successivo comma 4 si limita a prevedere che dalle spese di cui al comma 1, a cui tutti i consorziati sono tenuti a contribuire, vanno escluse quelle sostenute dal Consorzio “per opere di carattere civile, infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed al Comunità montane”, o per opere di bonifica di interesse regionale; la norma non ha pertanto la finalità di introdurre una ipotesi di esenzione dai contributi consortili per gli enti ivi indicati, ma quella di evitare che la generalità dei consorziati sopporti anche gli oneri per spese sostenute dai Consorzi ad esclusivo beneficio di tali enti.
2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, nei termini appresso indicati.
2.1 Il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (vedi Cass. n. 7472 del 2017, conforme n. 2085 del 1995).
Tale vizio integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., quando l’omissione attenda una richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.(vedi Sez. 5. n. 7653 del 2012; da ultimo Sez. 6-5 n. 28308 del 2017 e Sez. 6-1 n. 18797 del 2018) 2.2 Nella specie, dalla semplice lettura della decisione impugnata, si evince che nessuna omessa pronuncia è riscontrabile in ordine ai motivi relativi alla inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, alla omessa trascrizione di tale perimetro, ed ai conseguenti oneri probatori in tema di vantaggio specifico, su cui la CTR si è chiaramente espressa, senza che alcuna censura sia stata formulata in ricorso sulle rispettive ratio decidendi.
In particolare, sul primo motivo la CTR ha ritenuto che la contribuente non avesse addotto alcuna contestazione specifica in merito a tale inclusione, e da tanto ne ha dedotto l’operatività della presunzione del conseguimento di un beneficio specifico per l’immobile incluso.
Sul secondo, si è espressa nel senso di attribuire alla trascrizione il mero valore di pubblicità notizia (in conformità del resto ad un orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “In tema di contributi di bonifica, poichè nel sistema delineato dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10 gli effetti dell’inopponibilità degli atti ai terzi derivevidirettamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l’omissione della stessa non comporta “ex se” l’insussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo consortile. (Vedi Cass. n. 16524 del 2019; n. 13617 e n. 23220 del 2014, nn. 17558, 17559 e 17560 del 2016) 3. Sebbene sussista, invece, una omessa pronuncia quanto al motivo formulato in via subordinata, che risulta riproposto anche in appello, in ordine alla rideterminazione del tributo in misura della metà per l’anno 2011, risultando l’immobile accatastato solo nel giugno 2011, rispetto ad esso è possibile fare ricorso all’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 16171 del 2017; Sez. U n. 2371 del 2017; n. 21968 del 2015; n. 23989 del 2014; n. 21257 del 2014; n. 15112 del 2013; n. 28663 del 2013; n. 11659 del 2012;; n. 2313 del 2010), secondo cui alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, e sempre che non sia indispensabile un accertamento in fatto, precluso in sede di legittimità.
3.1 Ebbene su tale motivo è sufficiente rilevare che in ordine all’esistenza del presupposto impositivo in tema di contributi consortili non assume alcuna rilevanza la data e la natura dell’accatastamento, che potrebbe avvenire con ritardo o subire modifiche nel tempo, ma solo il momento di acquisto della proprietà che nella specie non costituisce neanche una circostanza allegata; ne consegue il rigetto anche di tale motivo.
4. Il rigetto del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, in quanto, come rilevato nello stesso ricorso, l’erronea ripartizione degli oneri probatori presupponeva la contestazione dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, esclusa dalla CTR con motivazione non censurata.
Si ribadisce, in ogni caso, che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di riparto degli oneri probatori nell’ipotesi di immobili che ricadano in ambiti territoriali di competenza del Consorzio ” ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (vedi in Cass. n. 9511 del 2018; n. 3601 del 2017; n. 24356 e n. 17558 del 2016; n. 23223 del 2014; n. 22932/13; n. 14404/13; n. 428/2013; n. 9099/12; n. 2831 del 20132; n. 654/12; n. 17227/2010 ecc.).
5. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
5.1 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Consorzio.
5.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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