LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14787/2018 R.G. proposto da:
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona del legale rapp.te p.t, elett.te domiciliato in Roma, alla via Cicerone n. 4, presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons, da cui è
rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Antonio Di Vita, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Danaus s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4529/25/17 della CTR della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, depositata il 9/11/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 4529/25/17, depositata il 9 novembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, decidendo quale giudice del rinvio, rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca avverso la sentenza n. 25/8/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con condanna al pagamento delle spese di lite e compensazione di quelle delle pregresse fasi;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo di contributi consortili richiesti per l’anno 2008 in relazione a terreni di proprietà della Danaus s.r.l.;
3. con precedente sentenza n. 182/63/12, depositata il 29 agosto 2012, la stessa Commissione aveva respinto l’appello del Consorzio ritenendo che i contributi consortili in parola non fossero dovuti per avere la contribuente fornito prova “che gli immobili in questione non avevano goduto di un vantaggio diretto e specifico dalle opere poste in essere dal Consorzio” e che la detta prova fosse costituita da due sentenze della territoriale Corte d’Appello “riguardanti immobili ubicati nelle medesime diramazioni consortili e fondate “sulle risultanze di consulenze tecniche” da considerarsi “prevalenti” rispetto ad altre contrarie relazioni e perizie;
4. proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 13170/2014, resa in data 11 giugno 2014, aveva accolto il quinto e settimo motivo, con cui il Consorzio aveva censurato la decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che la CTR non aveva “esplicitato perchè gli accertamenti delle sentenze della Corte d’Appello fondate su CTU fossero in termini probatori preferibili a quelli contrari formulati dagli altri esperti”, e cassato la sentenza con rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti;
5. riassunto il giudizio ad istanza della società contribuente, la CTR aveva fondato il rigetto dell’appello del Consorzio sulla prova documentale della mancata fornitura di servizi, offerta a mezzo di una perizia di parte da cui emergeva che i terreni della Danaus s.r.l. beneficiavano di servizi di acquedotto e reti fognarie a carico dei Comuni su cui insistevano i beni e di quelli ad essi limitrofi;
6. avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 maggio 2018, ricevuto il 15 maggio 2018, affidato a tre motivi; la società contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso il Consorzio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 63 nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando una omessa pronuncia in ordine all’eccepita inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto privo della sintesi delle difese svolte dalla società nei precedenti gradi di giudizio e quindi dei motivi di impugnazione;
2. con il secondo motivo eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, censurando l’impugnata sentenza per aver disatteso i principi fissati da questa Corte per il giudice del rinvio, laddove aveva nuovamente omesso di valutare la documentazione tecnica prodotta dal Consorzio da cui sarebbe emersa l’inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza;
3. con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in presenza di una omessa e apparente motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento dell’accertamento della insussistenza di un beneficio diretto a favore degli immobili della Danaus s.r.l..
OSSERVA CHE:
1. Il primo motivo non merita accoglimento.
1.1 Come già affermato da questa Corte ree ” In tema di processo tributario, ai fini della validità dell’atto di riassunzione in sede di rinvio, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, nel dettare una disciplina speciale e pertanto prevalente rispetto a quella generale di cui all’art. 392 c.p.c., non richiede una specifica indicazione del “petitum”, essendo sufficiente che siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione” (Vedi Cass. n. 8936 del 2018) Premesso che l’art. 392 c.p.c. si limita a prevedere che “la riassunzione si fa con citazione”, la quale deve avere il contenuto prescritto dall’art. 163 c.p.c., la corrispondente norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in tema di “giudizio di rinvio”, contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale processuale civile.
In primo luogo, al comma 1, formula la clausola della compatibilità logico-giuridica (“in quanto applicabili”) in ordine alla adozione delle forme previste per i giudizi di primo e di secondo grado; al comma 3 prevede la inammissibilità nella sola ipotesi della mancata produzione della copia autentica della sentenza della Cassazione, mentre al comma 4 stabilisce che nel giudizio di rinvio le parti “conservano la stessa posizione processuale” del procedimento in cui “è stata pronunciata la sentenza cassata” e, quindi, non della sola fase di legittimità, ma dell’intero procedimento, e che le stesse “non possono formulare richieste diverse da quelle prese” in precedenza (Cass. n. 16871 del 11.11.2003, Cass. n. 14616 del 1/10/2003).
Da quanto detto deriva che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi e quindi il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili (Cass. 16871 del 11.11.2003); le parti, inoltre, conservano la medesima posizione processuale.
1.2 Nel caso di specie, sebbene nel ricorso in riassunzione la società appellata si sia limitata a richiamare le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio, le conclusioni rassegnate, riportate nel ricorso dal Consorzio, risultano esaurienti ed idonee ad estrinsecare la volontà di chiedere al giudice di rinvio che venisse emessa pronuncia di conferma della decisione impugnata; del resto, in quanto appellata, la società non era tenuta neanche a riportare i motivi di impugnazione.
Tale atto di riassunzione, risultando precluso avanzare nuove domande o formulare nuove eccezioni, è sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata, essendo sufficiente che in esso siano richiamati i precedenti atti del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione.
2. Anche il secondo motivo non può essere accolto.
2.1 Giova premettere che “Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.” (vedi tra le tante Cass. n. 16660 del 2017 e n. 10549 del 2020).
2.2 Nel caso in esame, in presenza di un rinvio per vizio di motivazione, la CTR, nel rivalutare i fatti con più ampia motivazione in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell’accertamento relativo alla inesistenza di un beneficio specifico per gli immobili, si è certamente attenuta a tali principi.
2.3 Quanto ai profili di doglianza relativi alla incompleta valutazione delle risultanze istruttorie, gli stessi risultano inammissibili per difetto di specificità, non avendo la parte proceduto alla trascrizione dei documenti di cui lamenta l’omessa considerazione.
Come più volte già affermato “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Vedi Cass. n. 13625 del 2019 e n. 18506 del 2006).
Del resto, dalla semplice lettura del motivo, se ne evince anche la infondatezza, dal momento che dai documenti di cui si lamenta la mancata valutazione sarebbe dovuta emergere, secondo il Consorzio, la prova della inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, circostanza che sarebbe stata idonea a determinare solo una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, nella specie irrilevante, perchè superata dal fatto che, a giudizio della CTR, la società appellata aveva proprio offerto la prova dell’assenza di un vantaggio specifico conseguente alle opere consortili.
3. Egualmente infondato il terzo motivo.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
Si è così precisato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Vedi Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019) ed ancora che “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 ” (Vedi Cass. 13248 del 2020).
3.2 Si è anche chiarito che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (Vedi Cass. n. 22598 del 2018).
3.3 Tale vizio, per giunta non correttamente dedotto, non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R. ha chiaramente indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato l’accertamento della insussistenza di un beneficio riconducibile ad opere consortili, ritenendo che la contribuente avesse provato che i servizi di acquedotto e reti fognarie fruiti dai suoi terreni fossero a carico dei Comuni su cui insistevano e di quelli ad essi limitrofi.
Si tratta di una motivazione che, condivisa o meno, non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, nei termini innanzi descritti, e che nel suo contenuto non risulta invece censurata.
Ne consegue che, non sussistendo i profili di apoditticità denunciati col motivo in esame, la motivazione non può ritenersi viziata in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. n. 5315 del 2015).
4. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
4.1 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente.
4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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