LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35079/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
P.F., B.B., C.S., P.E., in qualità di soci, e C.F., in qualità di liquidatore della CONCRETA SERVICE s.r.l. in liquidazione, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Fabrizia DE NIGRIS ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Valadier, n. 43, presso lo studio legale dell’avv. Egidio LIZZA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6735/17/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il giorno 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. La Concreta Service s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’importo di Euro 17.476,00 quale eccedenza del credito d’imposta per l’incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, compensato dalla società contribuente negli anni 2009, 2010 e 2011, contestando il diritto della stessa all’utilizzo in compensazione del predetto credito non avendo la società medesima presentato la comunicazione C/IAL, attestante il mantenimento del livello occupazionale per l’anno 2009, richiesta a pena di decadenza.
2. Avverso la sentenza con cui la C.T.P. di Benevento rigettava il ricorso della contribuente, quest’ultima proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che con la sentenza impugnata accoglieva il gravame, ritenendo che il datore di lavoro che avesse mantenuto il livello occupazionale ben avrebbe potuto continuare a fruire del credito d’imposta, mentre la mancata comunicazione C/IAL costituiva un adempimento meramente formale alla cui inosservanza non era riconducibile alcuna decadenza di legge.
3. L’Agenzia delle entrate impugna tale sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., e degli artt. 299 e 100 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’appello perchè notificato in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data *****.
2. Il motivo è infondato alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante” (Cass., Sez. U., n. 15295 del 04/07/2014; conf. Cass. n. 11072 del 2018).
3. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi da 539 a 548 (legge finanziaria 2008) e del D.M. 12 marzo 2008, art. 7, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, ai sensi della citata normativa, al fine di fruire della quota di credito prenotata, i soggetti interessati dovevano presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009 e 2010, un’apposita comunicazione, modello IAL, attestante il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M., art. 7, comma 1, lett. a), che valeva come prenotazione dell’ammontare complessivo del credito di imposta, mentre il mancato invio della comunicazione in parola comportava la decadenza dal beneficio e l’impossibilità di fruire della quota di credito in precedenza prenotata.
4. Il motivo è fondato e va accolto.
5. La L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 547, ha espressamente demandato al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione, con decreto, delle “disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente” e lo stesso vi ha provveduto con decreto del 12 marzo 2008, prevedendo espressamente che il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta, a partire dall’anno in cui la comunicazione deve essere trasmessa.
6. Ciò posto, rileva il Collegio che questa Corte, pronunciando in un caso del tutto analogo, ha affermato che “la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico delle imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’Amministrazione Finanziaria le verifiche sulla spettanza delle agevolazioni previste. Invero, come già affermato dalla Corte costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo automaticamente conseguito sia prevista tanto per l’ipotesi del mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi, quanto per quella della riscontrata insussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione (v. Corte Costituzionale, ordinanza n. 124 del 2006, nonchè in conformità a tale orientamento Cass. n. 13077/2015; n. 25684/2013; n. 19127/2010; n. 16642/2009; n. 3578/2009)” (Cass. n. 13514 del 2020 non massimata).
7. Da tale principio, a cui il Collegio intende dare continuità, discende, da un lato, l’infondatezza dell’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate per violazione dell’art. 360 bis c.p.c., e, dall’altro, che è errata la tesi della CTR che ha attribuito all’onere prescritto per la comunicazione (mod. IAL) e al relativo termine decadenziale la rilevanza di un semplice adempimento ultroneo rispetto all’effettivo mantenimento dei livelli occupazionali previsti.
8. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. I controricorrenti vanno condannati, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente.
Condanna i controricorrenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021