LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25524-2019 proposto da:
VE.CO. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, S.C., SO.UG., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79 (STUDIO MORANDINI), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRULIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CRISCOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3062/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1. – Nel corso del 2005, la s.r.l. Veco, So.Ug. e S.C. (questi ultimi nella veste di fideiussori della prima) hanno convenuto avanti al Tribunale di Ariano Irpino la s.p.a. Banco di Napoli, per chiedere l’accertamento della nullità di talune clausole dei contratti di conto corrente e di apertura di credito (interessi “uso piazza”; capitalizzazione trimestrale; commissione di massimo scoperto) intercorsi tra le parti, nonchè la condanna dell’istituto alla ripetizione delle somme così indebitamente percepite.
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea.
2. – Il Banco di Napoli ha proposto appello avanti alla Corte di Napoli.
Con sentenza depositata il 6 giugno 2019, la Corte territoriale ha parzialmente accolto l’impugnazione e, per l’effetto, rideterminato in minus l’importo delle somme indebitamente percepite durante il rapporto.
3. – Per quanto qui ancora in interesse, la Corte campana riscontra, con riferimento al contrato di apertura di credito stipulato nel 1991, che questo, nella parte iniziale del suo testo, contiene l’espressa indicazione del tasso dovuto, con l’aggiunta “salvo variazioni di mercato”.
Tale pattuizione – si osserva – “certamente prevale sulla clausola prestampata di cui all’art. 57”, per cui gli interessi sono dovuti secondo le condizioni praticate sulla piazza, trattandosi di pattuizione “aggiunta” a quelle “unilateralmente prestampate”.
D’altra parte – si viene anche a ritenere -, “la facoltà della Banca di variare il tasso di interesse convenzionale pattuito (“salvo variazioni di mercato”) non inficia la clausola in esame”: “il testo unico bancario, art. 118, prevede che nei contratti a tempo indeterminato possa essere convenuta, con clausola specificamente approvata dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi”; il CTU ha tenuto “fermo il tasso di interesse debitorio convenzionale applicato dalla banca con le relative variazioni disposte dalla stessa, in presenza di una specifica pattuizione in tal senso”; gli appellati “non hanno dedotto di non avere ricevuto la comunicazione delle variazioni del tasso, nè che tali variazioni fossero a loro sfavorevoli”.
4. – Avverso questo provvedimento, la s.r.l. Veco, So. e S. hanno presentato ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. Banco di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Con il primo motivo, i ricorrenti assumono la violazione delle norme della L. n. 154 del 1992, art. 4, comma 3, e art. 11, artt. 117 e 118 TUB, art. 1418 c.c., comma 2 e artt. 1284 e 1346 c.c., artt. 112 e 348 c.p.c..
Essi riscontrano, in particolare, che il contratto di apertura di credito preso in considerazione dalla Corte campana è stato stipulato nel 1991, prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza, che è del 1992, e del testo unico, che è del 1993. Perciò, questo contratto non è regolato dalla “disciplina speciale dai successivi testi normativi”, ma esclusivamente dai principi generali del sistema, come per la materia espressi dalle norme degli artt. 1284,1346 e 1418 c.c..
Ne consegue – si sostiene – la nullità della clausola che fissa la misura degli interessi dovuti dal cliente, perchè questa, “pur indicando la misura iniziale del tasso di interessi ultralegali, ne prevedono la variabilità in caso di variazioni di mercato”.
6. – Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione delle norme della L. n. 154 del 1992, art. 4, comma 3, e art. 11, artt. 117 e 118 TUB, art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1284,1346 e 2697 c.c., e artt. 112,115 e 348 c.p.c..
Nello svolgimento del motivo si afferma che, in sede di appello, il Banco di Napoli “nulla deduce circa le variazioni successivamente alla costituzione del rapporto con l’apertura di credito del luglio 1991”, limitandosi a dedurre la validità delle pattuizioni sugli interessi. E’ perciò da ritenere che la Corte di Appello si sia espressa ultra petita nella parte in cui fa salve le modifiche intervenute nel corso del rapporto in base alle variazioni di mercato, per non avere gli appellati contestato di non avere ricevuto la comunicazione delle variazioni del tasso di interessi, nè che tali variazioni fossero a loro sfavorevoli.
La Corte territoriale – si conclude sul punto – “ritiene erroneamente che fosse onere della appellata contestare che non vi fosse stata comunicazione della variazione delle condizioni”.
7. – Col terzo motivo di ricorso, si sostiene la violazione delle norme degli artt. 348 e 112 c.p.c..
La Corte di Appello, “ampliando arbitrariamente il thema decidendum e disponendo officiosamente oltre i limiti della domanda, ha condannato la s.r.l. Veco alla restituzione in favore della Banca dell’importo pari alla differenza tra la somma corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata e la somma di Euro 36.931,50”. “Ciò sul presupposto che il Banco di Napoli s.p.a. avesse eseguito la sentenza di primo grado.
8. – Il Collegio ritiene infondato il ricorso, tali dovendosi ritenere tutti motivi che sono stati proposti al riguardo.
9. – In proposito, si deve subito osservare come non sia dubbio che – per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza (e poi recepita nel Testo unico del 1993) – la materia dei contratti bancari sia stata regolata, in punto di validità, dai principi generali della materia contrattuale, senza addizioni o sottrazioni di sorta.
L’entrata in vigore della detta normativa – si deve pure subito aggiungere – ha peraltro comportato l’immediata applicazione, naturalmente ex nunc, del bagaglio di regole e di obblighi che sono stati ivi previsti. Così è secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., 18 settembre 2003, n. 13739; Cass., 25 febbraio 2005, n. 4092).
10. – Ciò posto, per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza, le pattuizioni nel concreto intercorrenti tra le parti presentano una clausola di struttura composita: formata, per una parte, dal riferimento a una specifica percentuale numerica rispetto al capitale dovuto; per altra parte, dalla formula “salvo variazioni di mercato”.
Nel contesto del ricorso, che è stato presentato, i ricorrenti non hanno indicato se – nel periodo di esecuzione del contratto cui si sta facendo riferimento – vi siano effettivamente state delle appostazioni di tassi discoste da quelle derivanti dall’applicazione della parte fissa delle pattuizioni. Il Collegio ritiene di conseguenza aspecifico il motivo prospettato. In mancanza di tale allegazione il richiamo si prospetta come una clausola di stile.
11. – Con riguardo al periodo successivo all’entrata in vigore della normativa di trasparenza, la Corte di Appello ha ravvisato la sussistenza di una “specifica pattuizione” intercorsa tra le parti, come attributiva, nel rispetto dei limiti all’epoca vigenti, di un potere unilaterale della banca di variare nel tempo i tassi.
I ricorrenti non contestano la effettiva sussistenza di una simile pattuizione, nè assumono che la stessa presenti dei contenuti contrari alle disposizioni di legge (generale o specificamente relativa alla contrattualistica delle operazioni bancarie).
E’ ancora da aggiungere che, nel concreto, i ricorrenti non allegano che, in una o in un’altra occasione, il comportamento della Banca non sia stato rispettoso dei contenuti della pattuizione così intervenuta. Sicchè la contestazione, che viene sviluppata dai ricorrenti medesimi, finisce per rimanere generica e slegata dai contorni propri della fattispecie concretamente in esame.
13. – Il terzo motivo di ricorso non risulta confrontarsi con la decisione espressa dalla sentenza della Corte di Appello. Nei fatti, questa si limita a stabilire che i ricorrenti debbono restituire alla Banca solo la somma che quest’ultima abbia liquidato loro in esubero rispetto a quella di Euro 36.931,50 che la stessa sentenza ha stabilito essere di effettiva pertinenza dei clienti.
14. – In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
In ragione dell’avvicendamento temporale di normative diverse che conferiscono una peculiarità della fattispecie concretamente in esame, Collegio ritiene di compensare le spese dl giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021