Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17769 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17737-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA VITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7918/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Milano Assicurazioni s.p.a. (ora UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.) evocava in giudizio Poste Italiane s.p.a. deducendo che quest’ultima aveva eseguito il pagamento di un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato; assumeva che Poste Italiane aveva negoziato l’assegno senza accertare l’identità del soggetto che aveva girato il titolo per l’incasso e che la stessa era da ritenersi responsabile nei propri confronti; ne domandava pertanto la condanna al pagamento della somma di Euro 3.250,00, pari all’importo portato dall’assegno stesso, oltre accessori.

Nella resistenza di Poste Italiane, il Tribunale di Roma respingeva la domanda.

2. – UNIPOLSAI Assicurazioni proponeva gravame che la Corte di appello di Roma accoglieva, condannando Poste Italiane al pagamento della somma di Euro 4.528,44, oltre interessi. Osservava la Corte che Poste Italiane era responsabile dell’errore commesso, stante la colpa della convenuta nell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione cartolare; rilevava, in particolare, che Poste Italiane non aveva fornito la prova liberatoria, di cui era gravata, avendo riguardo a plurime circostanze: il portatore del titolo era stato identificato attraverso un documento di identità e tramite il codice fiscale, privo, come è noto, di fotografia; non era stato allegato nè dimostrato che il titolo fosse stato girato per l’incasso da un cliente abituale; l’assegno non risultava “collegato ad introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi Poste Italiane limitata ad affermare che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato”. Ha osservato, in particolare, la Corte di merito che l’appellata, dovendo dar corso al pagamento di un assegno di traenza in favore di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti comuni di residenza e di nascita che erano indicati nel documento esibito, ovvero presso l’Ufficio delle entrate, “al fine di accertare l’autenticità di quanto esibito all’incasso”.

3. – Contro tale sentenza, resa il 14 dicembre 2017, Poste Italiane ricorre per cassazione. L’impugnazione consta di quattro motivi. Resiste con controricorso UNIPOLSAI. Sono state depositate memorie.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1763 del 1933, art. 43, in riferimento all’art. 1176 c.c., comma 2, e artt. 1218 e 1992 c.c., e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è censurata con riguardo alla valutazione della prova liberatoria di cui era onerata essa ricorrente: l’istante imputa al giudice distrettuale di aver delineato un parametro di diligenza professionale diverso da quello nella fattispecie applicabile.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83, e del D.M. 26 febbraio 2004, in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell’odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo era stato inviato per posta ordinaria.

Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Viene rilevato che il danno oggetto del risarcimento risultava essere meramente potenziale, e non effettivo.

Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2. Si osserva che la rivalutazione monetaria, accordata dalla Corte di appello, non poteva essere riconosciuta, visto che veniva in questione un debito di valuta, in relazione al quale non era “stata fornita alcuna prova dell’esistenza e dell’ammontare del pregiudizio subito”. Altra doglianza ha ad oggetto la statuizione relativa alla decorrenza degli interessi (siccome ancorata alla data di pagamento dell’assegno).

2. – Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2 (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477).

La sentenza impugnata non si è discostata da tale principio, di cui ha fatto anzi corretta applicazione, ritenendo che la configurazione di una responsabilità oggettiva della banca negoziatrice fosse estranea ai principi regolatori della responsabilità contrattuale, applicabili nella fattispecie.

Ciò detto, l’osservanza dell’obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell’identificazione del prenditore dell’assegno non trasferibile, non può essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303) e di tali accertamenti deve essere dato conto in motivazione (Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173). La responsabilità del banchiere si configura, in particolare, solo ove l’eventuale alterazione o falsificazione sia verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, e sia cioè riscontrabile ictu oculi (così Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377 e Cass. 4 agosto 2016, n. 16332).

Ebbene, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che esula dai parametri cui deve conformarsi la diligenza professionale richiesta al banchiere dall’art. 1176 c.c., comma 2, la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perchè a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107). Allo stesso modo, a fronte dell’esibizione di documenti di riconoscimento che la Corte di appello non riferisce recassero segni di contraffazione (sul rilievo di un dato siffatto: Cass. 12 febbraio 2021, n. 3649), e di una firma, sul titolo, che non si assume dovesse sospettarsi, per evenienze specifiche, essere apocrifa, non può sostenersi che l’obbligo di diligenza del bonus argentarius implicasse, per la banca negoziatrice, l’effettuazione di complesse indagini dirette a verificare l’autenticità dei documenti di identità, o ad assicurarsi che l’incasso dell’assegno fosse “collegato ad un’accertata attività economica”; tanto meno rilevante appare, nella indicata contingenza, la proclamata inesistenza di un “rapporto di clientela abituale”. Se, infatti, come si è detto, la responsabilità della banca che paga l’assegno a soggetto non legittimato va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso ed essa non si configura in assenza di una alterazione o falsificazione percettibile ictu oculi, è improprio imputare a Poste Italiane una qualche negligenza nell’identificazione del presentatore del titolo qualora non si dia previamente conto degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurla a ipotizzare, in concreto, e non in base a generiche petizioni di principio, la falsificazione della firma del beneficiario o la contraffazione dei documenti di riconoscimento esibiti al momento di negoziare l’assegno (elementi – questi – dei quali, come si è detto, la Corte di appello invece si disinteressa).

3. – Gli altri motivi restano assorbiti.

4. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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