Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17772 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15417-2019 proposto da:

UNICREDIT SPA, e per essa la sua mandataria DOBANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, rappresentata e difesa dall’avvocato DEOSDEDIO LITTERIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL N. *****;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 696/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 10 aprile 2019 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da Unicredit s.p.a. con riguardo al credito per il saldo di un conto corrente intrattenuto dalla fallita ***** s.r.l. con essa banca. Osservava il Tribunale che gli estratti di conto corrente prodotti in giudizio erano documenti formati dalla stessa parte che di essi intendeva avvalersi e che, inoltre, gli stessi non erano stati mai comunicati al correntista; rilevava, inoltre, che il contenuto dei predetti estratti non era opponibile alla curatela fallimentare, la quale era soggetto terzo rispetto al rapporto, nei confronti del quale non trovavano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c.; concludeva nel senso che, non risultando documentate le operazioni sottostanti, il credito oggetto di insinuazione non poteva dirsi provato.

2. – Avverso tale decreto ricorre per cassazione Unicredit s.p.a., e per essa la mandataria DoBank s.p.a.. Il ricorso si basa su di un motivo. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1832,1857 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c.; sono lamentate, altresì, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2710 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; e infine denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti. Rileva la ricorrente che il Tribunale aveva mancato di apprezzare, con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio, la completezza della serie degli estratti conto, così escludendo dal passivo del fallimento il proprio credito per Euro 215.180,54: e ciò nonostante l’assoluta mancanza di contestazioni con riferimento alle poste annotate sui detti documenti. Secondo l’istante, il Tribunale aveva impropriamente onerato la banca dell’integrazione del materiale istruttorio: è spiegato che solo in caso di contestazione da parte del curatore l’istituto di credito poteva dirsi tenuto ad “arricchire la documentazione prodotta con atti idonei ad attestare l’effettivo svolgimento dell’operazione oggetto di rilevazione contabile”.

2. – Il motivo è palesemente fondato.

Ha errato la Corte di merito nell’attribuire rilievo alla mancata comunicazione degli estratti conto al correntista: in termini generali, infatti, anche la produzione in giudizio dell’estratto conto costituisce “trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 c.c., onde essa onera il correntista stesso di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l’efficacia probatoria della produzione (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242). Tale meccanismo opera anche nei casi in cui la pretesa della banca venga fatta valere, in sede concorsuale, nei confronti del fallimento del debitore correntista. Questa S.C. è venuta infatti precisando, di recente, che, nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha il preciso onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha poi l’onere di sollevare contestazioni al riguardo (Cass. 12 settembre 2018, n. 22208 e Cass. 23 ottobre 2019, n. 27201).

Il giudice dell’opposizione ha altresì errato nel pretendere dalla banca una prova circa le “operazioni sottostanti” le singole movimentazioni del conto: infatti, è solo in presenza di specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, documentate negli estratti acquisiti al giudizio, che la banca può dirsi onerata di integrare la prova del credito da essa vantato (cfr. le cit. Cass. 12 settembre 2018, n. 22208 e Cass. 23 ottobre 2019, n. 27201).

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione; spetterà al giudice del rinvio statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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