LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21117/2014 R.G. proposto da:
ANTICHE TERME DI SAN TEODORO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti Romano Antonio e Romano Pietro e con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Forgione Ercole in via Trasone n. 8/12, che pure la difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3791/05/14 depositata il 14/04/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/01/2021 dal Consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
Che:
con la sentenza impugnata la CTR salernitana accoglieva l’appello dell’Ufficio e pertanto in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRPEF, IVA ed IRAP 2004;
– ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato tre motivi illustrati da memoria; resta intimata l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice dell’appello reso una pronuncia erronea in quanto sorretta da un presupposto inesistente, vale a dire la qualificazione del rapporto intercorso tra la ricorrente e il sig. T.P. come rapporto di lavoro dipendente mascherato da rapporto di procacciamento d’affari operata dall’INPS; tal circostanza, secondo la società ANTICHE TERME DI SAN TEODORO s.p.a., risulta smentita dalla pronuncia del Tribunale di Avellino, sez. Lavoro, n. 611 del 2014 resa tra INPS e la ricorrente società, che ha escluso la sussistenza di tal rapporto di lavoro dipendente;
– va premesso, quanto alle osservazioni formulate in memoria, che questa Corte non è vincolata nella sua pronuncia a quanto ivi dedotto; non sussistono invero, con riferimento al giudizio di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2492/2019 allegata a detta memoria i requisiti del giudicato esterno; tal pronuncia infatti è stata resa tra parti diverse da quelle che sono parti del presente giudizio;
– venendo al contenuto del motivo, lo stesso si rivela inammissibile;
– risulta dalla sentenza impugnata che l’accertamento operato dall’INPS in sede di verifica ispettiva riguardo il rapporto intercorso tra il sig. T.P. e la società ricorrente è definitivo, poichè il contribuente non ha “impugnato l’atto presupposto nelle sedi opportune” (pag. 3 terzultimo periodo sentenza CTR impugnata); in particolare “nel caso di specie tale accertamento è stato condotto dall’INPS con verbale ispettivo che non risulta impugnato dinanzi al giudice del lavoro” (pag. 3 secondo capoverso sentenza CTR impugnata);
– a fronte di tal statuizione in ordine alla definitività dell’accertamento INPS in parola da parte della CTR, non risulta che la contribuente abbia dedotto nei gradi di merito (non trascrivendosi in ricorso nulla degli atti di causa di fronte alla CTP ed alla CTR) l’aver impugnato il verbale ispettivo di fronte al giudice del Lavoro; pertanto il motivo propone in concreto per la prima volta in sede di Legittimità l’eccezione qui svolta, che risulta nuova e pertanto inammissibile;
– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione analitica; violazione della L. 212 del 2000, art. 7, comma 1;
– il motivo è inammissibile;
– esso infatti contiene censure dirette univocamente nei confronti dell’avviso di accertamento e non, come dovevasi, nei confronti della sentenza della CTR che l’ha ritenuto legittimo; inoltre, lo stesso motivo da un lato contesta la legittimità dell’atto impositivo sotto il profilo della motivazione in esso contenuta; dall’altro però non trascrive tal porzione dell’atto stesso, nè lo produce in questa sede di Legittimità;
– in tal modo, la formulazione del motivo ad opera di parte ricorrente rende il mezzo di impugnazione privo di autosufficienza, non risultando possibile per la Corte avere contezza direttamente dal ricorso senza accedere al fascicolo della sussistenza o meno del vizio motivazionale dell’atto impositivo che si denuncia;
– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e sull’art. 2697 c.c., sulla mancanza di valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– anche questo motivo è inammissibile;
– invero, la censura è diretta anche in questo caso avverso l’atto impositivo, sotto il profilo del difetto di prova della pretesa tributaria in esso manifestata, e non si confronta in alcun modo con le statuizioni rese dalla CTR;
– conseguentemente, il ricorso è rigettato;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante il difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate nel presente giudizio di Legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contrasto unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021