LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 9681/2014, proposto da:
Fonti di Acquaviva s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Martielli Vito A., presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cicerone, 28, presso lo studio legale Di Benedetto & Associati, giusta mandato in margine al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia dell’Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 77/05/13 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 07/10/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere d’Angiolella Rosita nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.
RILEVATO
Che:
In data 19 aprile 2010, la società Fonti di Acquaviva s.r.l. (di seguito società), presentava istanza di interpello disapplicativo, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8, in relazione alla disciplina delle cd. società di comodo, richiesta che non veniva accolta dall’Agenzia delle Entrate la quale riteneva applicabile la specifica norma antielusiva di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30.
Avverso il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, proponeva ricorso la società contribuente che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che riteneva che la società non potesse rientrare tra le società cd. di comodo annullando, quindi, la pretesa fiscale.
L’Amministrazione finanziaria interponeva appello, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello, in quanto atto non impugnabile e, nel merito, chiedendo la riforma della sentenza di prime cure e la conferma della legittimità del provvedimento di rigetto opposto.
La CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarava inammissibile il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
Il Procuratore generale, nella persona del Dott. B.T., ha presentato memoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale.
CONSIDERATO
Che:
La società ricorrente deduce, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e dell’art. 100 c.p.c., per aver i secondi giudici ritenuto non impugnabile il provvedimento di diniego dell’interpello disapplicativo formulato dalla società contribuente ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis, e del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 37-bis, comma 8.
Il mezzo è fondato.
Gli esiti da tempo acquisiti dalla giurisprudenza di questa Corte, hanno affermato il principio secondo cui il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37-bis, comma 8, atteso che lo stesso, sebbene non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è il provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass., 05/10/2012 n. 17010). Ciò in quanto l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 ha, sì, natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Il Collegio ribadisce e fa propri tali principi secondo cui l’elenco degli atti impugnabili di cui al citato art. 19 è suscettibile d’interpretazione estensiva, seppur con il necessario corollario della mera facoltà d’impugnazione “di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19”. E’ evidente che già al momento della ricezione della notizia, sorge in capo al contribuente destinatario, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico).
La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (in termini, Cass., 05/10/2012 n. 17010; Cass.08/10/2007 n. 21045 con i precedenti ivi indicati -, cui adde Cass. 05/06/2008 n. 14846; Cass., 15/04/2011, n. 8663; Cass. 22/07/201L. n. 16100).
In coerenza ai principi esposti, è stato soggiunto (Cass., 23469 del 06/10/2017) che il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1, – secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 11 – non ha valenza interpretativa nè portata di innovazione retroattiva, ridisciplinando per il futuro la materia, e, quindi, non dispone che per l’avvenire, confermandosi, in applicazione dei su esposti principi, l’impugnabilità del diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo di norme antielusive, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis, comma 8.
In conclusione, il diniego del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate di disapplicazione di norme antielusive rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante, in quanto la risposta all’interpello, positiva o negativa, costituisce il primo atto con il quale l’amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l’immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata.
Il ricorso incidentale è inammissibile. Con esso l’Amministrazione si duole del fatto che la CTR ha affrontato il solo profilo dell’ammissibilità dell’istanza di interpello senza esaminare il motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia delle entrate riguardante la sussistenza dei presupposti per l’applicazione alla società contribuente della normativa antielusiva invece esclusa dai giudici di primo grado.
Il giudice di appello, ritenendo inammissibile il ricorso, si è spogliato della potestas iudicandi sul relativo merito e anche se avesse proceduto all’esame meritale la sua motivazione sul punto avrebbe dovuto considerarsi svolta ad abundantiam (ex plurimis, cfr. Cass., n. 30393 del 2017), il che rende inammissibile per difetto di interesse il motivo di impugnazione incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate. Ed invero, per effetto della pronuncia di appello, parte controricorrente era risultata vittoriosa, atteso l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente formulata dalla stessa Agenzia delle entrate. Peraltro, va osservato che con il presente motivo di ricorso incidentale si prospetta una questione di diritto relativa alla motivazione della sentenza di prime cure, senza che, tuttavia, possa ritenersi che, sulla base di tale questione, fosse derivata una pronuncia d’appello in ordine alla quale la stessa controricorrente era risultata soccombente e che avrebbe potuto legittimare, in questa sede, la proposizione di un motivo di ricorso in via incidentale condizionato sotto tale prospettiva (Cass., 13/07/2018 n. 18648) La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso principale accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi innanzi indicati, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso principale accolto e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021