Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17822 del 22/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 9836/’17) proposto da:

R.R., (C.F.: *****) e TOKENS S.R.L. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Stefano Del Villano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Stefania Di Ciommo, in Roma, v. Tacito, n. 41;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA (C.F.: *****), in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 963/2016 (pubblicata in data 13 ottobre 2016);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 989/2015 il Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione, proposta da R.R. e dalla Tokens s.r.l. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Divisione territoriale della Lombardia (prot. n. 91097 del 30 settembre 2014) nei loro confronti con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 4.000,00 in ordine alla violazione prevista dal R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. e), (cd. TULPS), per aver installato ed aver consentito l’uso nell’esercizio pubblico munito dell’insegna “*****”, sito in Bergamo e gestito dalla società Project Games s.r.l., di un apparecchio per gioco non rispondente alla caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 110, commi 6 e 7, del citato TULPS e, in particolare, perchè privo di microinterruttore e rilevazione dell’evento 22-manomissione della copertura della scheda di gioco dal programma scaams.

2. Decidendo sull’appello formulato dagli originari opponenti soccombenti e nella costituzione della suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 963/2016 (pubblicata il 13 ottobre 2016), respingeva il gravame, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte bresciana rilevava, innanzitutto, come, contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti, non poteva considerarsi sufficiente che in caso di tentativo di manomissione comparisse sul monitor il messaggio “errore 22-manomissione della scheda”, risultando invece necessario – accorgimenti questi non apportati in concreto, come constatato dai verbalizzanti – che l’apparecchio fosse presidiato dalla dotazione di dispositivi idonei a garantire la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede capaci di bloccarne il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi in grado di impedire l’accesso alla memoria.

Il giudice di appello rigettava, altresì, il motivo inerente alla supposta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, non potendo dubitarsi della legittimità dell’addebito a carico del R., quale imprenditore esercente la sua attività nello specifico settore dei videogiochi e, quindi, della sussistenza di una sua negligenza rispetto all’onere di richiedere l’esecuzione di efficaci e periodici controlli sulla permanenza delle condizioni che avevano consentito l’attestazione di conformità dell’apparecchio, tenuto conto anche del considerevole intervallo temporale intercorso dall’avvenuto ripristino della scheda (risalente al febbraio 2011) fino al controllo in cui era stata contestata la violazione (eseguito nel gennaio 2014).

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, R.R. e la s.r.l. Tokens, resistito con controricorso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Divisione territoriale della Lombardia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, avuto riguardo all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., prospettando, altresì, il vizio di apparente applicazione dell’art. 116 c.p.c..

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno denunciato – ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11 e 12, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., comma 2, per aver la Corte di appello ravvisato la loro responsabilità in ordine alla contestata violazione in difetto di una prova sufficiente e dell’omesso esercizio del potere d’ufficio di disporre c.t.u..

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione delle censure riguardanti il malfunzionamento del microinterruttore, avendo, invece, la Corte di appello ritenuto, senza apposita argomentazione, che la scheda di gioco fosse priva del suddetto dispositivo.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 110, commi 6, 7 e 9, del TULPS e della L. n. 388 del 2000, art. 38, sul presupposto che la Corte di appello, nell’impugnata sentenza, al di là del fatto che la scheda di gioco ritenuta irregolare fosse dotata dei necessari dispositivi, non aveva indicato la norma che imponeva un’ulteriore modalità di segnalazione del tentativo di manomissione, rispetto a quella prescritta dal citato L. n. 388 del 2000, art. 38, comma 3.

5. Con la quinta ed ultima censura i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 nonchè la violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo la Corte di appello rilevato che la condotta loro contestata era contraddistinta anche dall’elemento soggettivo dell’incuria del gestore nell’attività di controllo dell’apparecchio oggetto di verifica.

6. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato poichè l’impugnata sentenza è assolutamente motivata ed è, quindi, sorretta da un percorso logico-giuridico che giustifica adeguatamente la soluzione adottata con riferimento alle specifiche censure dedotte con l’atto di appello, così rispondendo pienamente ai requisiti prescritti dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1.

7. Anche la seconda censura è priva di fondamento e va disattesa, dal momento che la Corte di secondo grado ha fondato il suo convincimento sulla responsabilità del ricorrenti alla stregua delle risultanze – ritenendole sufficienti – degli accertamenti compiuti a loro carico, rilevando, perciò, l’insussistenza della necessità di esperire ulteriori mezzi istruttori e di disporre c.t.u..

Allo stesso modo la Corte ha ritenuto, sulla base di una congrua impostazione motivazionale, che la sanzione irrogata con l’opposta ordinanza-ingiunzione fosse adeguata e proporzionata rispetto alla natura della violazione e ai limiti edittali previsti.

Inoltre, lo stesso giudice di appello non avrebbe potuto provvedere d’ufficio alla riduzione della sanzione, poichè, ai fini della valutazione della sussistenza delle relative condizioni oggettive e soggettive, non si può prescindere dalla proposizione di apposita domanda della parte destinataria dell’ingiunzione, altrimenti incorrendo il giudice nel vizio di ultrapetizione. E, comunque, come già posto in risalto, non avendo adottato alcuna valutazione in proposito, la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente che non ne sussistessero le condizioni.

8. Il terzo motivo – con il quale è stato prospettato un asserito vizio ricondotto all’art. 360 c.p.c., n. 5) – va considerato inammissibile in virtù della “doppia conformità” della motivazione con riferimento al disposto dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, non avendo i ricorrenti specificamente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando la diversità tra le stesse (v. Cass. n. 5528/2014 e Cass. n. 20994/2019).

In ogni caso esso non coglie nel segno, perchè, indipendentemente (e, quindi, della non decisivita dell’inerente circostanza) dallo specifico accertamento delle modalità di funzionamento del microinterruttore (o della sua assenza), la Corte di secondo grado ha accertato che il videogioco non era conforme alle prescrizioni di legge e che il ricorrente R., quale gestore della struttura all’interno della quale era allocato, non aveva assolto al necessario obbligo di vigilanza sul funzionamento regolare dell’apparecchio.

9. Pure la quarta doglianza si presenta infondata e va respinta.

Infatti, la Corte di appello ha correttamente rilevato che non risulta sufficiente che in caso di tentativo di manomissione compaia sul monitor il massaggio “errore 22”, dovendo ritenersi necessario che l’apparecchio oggetto di controllo sia presidiato dalla dotazione di dispositivi tali da garantirne l’immodificabilita delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego, quindi, di programmi e schede idonei a bloccarne il funzionamento nell’eventualità di manomissione o, in alternativa, con l’utilizzo di dispositivi preposti ad evitare l’accesso alla memoria. Del resto, in punto di fatto, è rimasto incontestamente accertato che il ricorrente aveva scelto di non procedere all’acquisto di un nuovo apparecchio, ma di affidarsi ad altra modalità o procedura di ripristino dell’assemblaggio, ragion per cui, in ogni caso, l’attività di controllo successiva era a lui ascrivibile e il non aver proceduto, in un arco di tempo considerevole di circa tre anni (dal febbraio 2011, in cui fu effettuato il ripristino della scheda, al gennaio 2014 in cui fu eseguita l’ispezione), alla verifica della conformità dell’apparecchio alle prescrizioni previste dall’art. 110, commi 6 e 7 (come risultato all’esito dell’ispezione stessa), aveva comportato la legittima applicazione della sanzione contemplata dal successivo comma 9 del medesimo articolo.

10. Anche il quinto ed ultimo motivo è da dichiarare infondato e va rigettato, poichè, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 16320/2010, Cass. n. 19759/2015 e Cass. n. 33441/2019), in tema di violazioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, ragion per cui l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza. Ciò che nel caso di specie non si è verificato avendo i ricorrenti, per negligenza a loro addebitabile, consentito Ifutilizzaziorie del videogioco non conforme alle prescrizioni di legge così come previste dall’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS.

11. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, ai pagamento dei compensi del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472