LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5357/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
V.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Alessandra Stasi, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia n. 119/26/13, depositata luglio 2013.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
CHE:
1. con la sentenza n. 119/26/13 del 01/07/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto da V.A. e rigettava quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 195/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
1.1. come emerge anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di un avviso di accertamento non impugnato dalla contribuente;
1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello di V.A. evidenziando che: a) non vi era stata alcuna mutatio libelli da parte della ricorrente, la quale aveva contestato la validità della notificazione dell’avviso di accertamento; b) l’avviso di accertamento notificato non era stato prodotto in originale dall’Ufficio finanziario; c) in ogni caso, la notificazione dell’avviso era stata effettuata illegittimamente ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. V.A. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24, evidenziando l’illegittima mutatio libelli posta in essere dalla contribuente, la quale, contestando la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento prodotto dall’Agenzia delle entrate in primo grado, ha introdotto un nuovo tema d’indagine;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR avrebbe dovuto ordinare l’esibizione dell’originale dell’atto contestato e, in ogni caso, il disconoscimento della conformità all’originale sarebbe del tutto generico;
3. con il terzo motivo di ricorso si afferma la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi la legittimità della procedura di notificazione dell’avviso di accertamento;
4. il primo motivo è infondato;
4.1. è pacifico che la contribuente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento in ragione della mancata notifica del necessario atto prodromico, costituito dall’avviso di accertamento;
4.2. a fronte dell’eccezione della difesa erariale, che ha prodotto l’avviso di accertamento notificato, così allargando l’oggetto del giudizio con riferimento a fatti secondari, legittimamente V.A. ha preso posizione in ordine alla regolarità della notificazione;
4.3. le difese svolte dalla contribuente, pertanto, non implicano la modifica nè della causa petendi nè del petitum, atteso che sono in ogni caso mirate a fare valere l’illegittimità della cartella di pagamento, non preceduta dalla valida notifica del necessario atto prodromico;
5. il terzo motivo di ricorso, che va esaminato prioritariamente in ossequio al principio della ragione più liquida, è inammissibile e, comunque, infondato;
5.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185 del 28/02/2017); ciò, ovviamente, qualora la trascrizione “sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c., non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150 del 17/01/2019);
5.2. nel caso di specie, la difesa erariale ha sostenuto la correttezza della procedura notificatoria dell’avviso di accertamento, avvenuta con le forme dell’art. 140 c.p.c., ma ha provveduto alla trascrizione solo parziale della relata di notificazione (limitatamente alla parte in cui il messo notificatore dà atto dell’invio della raccomandata a.r.), determinante ai fini della corretta delibazione della regolarità della notificazione;
5.3. tuttavia, anche a volere diversamente ritenere, la notificazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi nulla in base alle stesse indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, atteso che indipendentemente dal rispetto formale della previsione di cui all’art. 140 c.p.c., da parte del messo notificatore – quest’ultima ha fornito unicamente la prova dell’invio della raccomandata a.r. al destinatario, non anche la prova della sua conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario medesimo; prova che si raggiunge unicamente con la produzione dell’avviso di ricevimento, necessario ai fini del perfezionamento della notifica (Cass. n. 10519 del 15/04/2019; Cass. n. 27825 del 31/10/2018; Cass. n. 9782 del 19/04/2018; Cass. n. 25985 del 10/12/2014; Cass. n. 21132 del 02/10/2009; si vedano anche Cass. n. 17970 del 04/07/2019; Cass. n. 5556 del 26/02/2019; Cass. n. 19772 del 02/10/2015);
6. il rigetto del terzo motivo rende inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse;
7. in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 4.818.463,98;
7.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, alle spese borsuali nella misura di Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021