Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17842 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12389-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

EREDI DI V.C., impersonalmente e collettivamente;

– intimati –

avverso la sentenza n. 690/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

PREMESSO che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 690/28/2014, depositata il 23.01.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con cui era stato integralmente accolto il ricorso introduttivo di V.C. avverso l’avviso di accertamento che aveva rideterminato il reddito accertato nei suoi confronti ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2006.

Il contenzioso aveva tratto origine dalla cessione a terzi di alcuni terreni edificatori, dei quali il V. era comproprietario per la quota pari alla metà (27/54). Le cessioni, concretizzatesi in nove atti di compravendita, erano state oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia del Territorio, che ne aveva rideterminato il valore ai fini dell’imposta di registro. Gli atti impositivi non erano stati impugnati, così che quei valori erano divenuti definitivi. Alla rideterminazione del valore dei suoli nei confronti dei cessionari era seguito l’accertamento delle plusvalenze conseguite dal V., riferite all’anno d’imposta 2006, quantificate in Euro 255.216,00, con conseguente maggiore Irpef nella misura di Euro 58.700,00, oltre interessi e sanzioni.

Il V., che contestava le pretese erariali, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 465/09/2012 aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni ma confermando l’atto impositivo quanto alle imposte. La decisione era stata appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente. La Commissione tributaria regionale della Campania, previa riunione degli appelli, aveva accolto quello del contribuente e rigettato quello dell’Agenzia delle entrate, così annullando integralmente l’atto impositivo. Il giudice regionale ha riconosciuto che il contribuente aveva già provveduto alla rivalutazione dei terreni e al pagamento dell’imposta sostitutiva del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, ex art. 2 (con cui erano prorogati i termini per l’attivazione del procedimento previsto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7); aveva inoltre escluso che il valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro legittimasse da solo l’accertamento presuntivo delle plusvalenze conseguite dal venditore per le medesime operazioni.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con cinque motivi:

con il primo per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver dichiarato inammissibile ma di contro aver accolto una questione introdotta per la prima volta in sede d’appello – la rivalutazione dei terreni cui il contribuente affermava di aver provveduto ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7 – mai prospettata dinanzi al giudice di primo grado;

con il secondo, in subordine al primo, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla circostanza, comunque denunciata dall’Ufficio, che le vendite erano avvenute in epoca precedente alla redazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva, previste dalla L. n. 448 del 2001;

con il terzo, in ulteriore subordine, per violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, nonchè delle norme di proroga della suddetta disciplina, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto che la postergazione del procedimento finalizzato al pagamento dell’imposta sostitutiva rispetto alle cessioni implicava che il contribuente avesse di fatto rinunciato alla fruizione del regime impositivo agevolato;

con il quarto, sempre in via gradata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di verificare se con il procedimento di rivalutazione previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, la plusvalenza imponibile fosse stata azzerata oppure si fosse solo ridotta;

con il quinto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), e art. 68, degli artt. 2727,2729,2697 c.c., del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 1, 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso che il valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro legittimava l’accertamento presuntivo delle plusvalenze conseguite dal venditore per le medesime operazioni di vendita.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente determinazione.

Nonostante il ricorso risulti ritualmente notificato a V.L., nella qualità di erede di V.C., che aveva notificato la sentenza ai fini del decorso del termine breve, il V.L. è rimasto intimato, al pari degli eredi destinatari della notifica collettivamente e impersonalmente eseguita nell’ultimo domicilio del defunto.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale dell’1 dicembre 2020.

Il P.G. ha depositato in cancelleria le sue conclusioni scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va rigettato.

Deve premettersi che la sentenza con la quale la Commissione regionale campana, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha accolto integralmente il ricorso introduttivo del contribuente, è sorretta da due ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione assunta, sicchè l’infondatezza, o l’inammissibilità, dei motivi d’impugnazione anche solo nei confronti di una di esse comporta il rigetto dell’impugnazione medesima. Risulterebbe infatti comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della o delle censure infondate o inammissibili (cfr. Cass., 13/06/2018, n. 15399).

Esaminando allora, per il principio della ragione più liquida, il quinto motivo di ricorso, che è l’unico con il quale la ricorrente Amministrazione finanziaria sostiene che il giudice regionale abbia erroneamente escluso che l’accertamento della plusvalenza conseguita dalla cessione di terreni edificabili possa derivare dalla mera trasposizione dei valori accertati ai fini dell’imposta di registro, esso è infondato e va rigettato.

Le argomentazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione del D.Lgs. 22 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, il quale ha espressamente disposto che “il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit., esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass., 18/04/2018, n. 9513; 02/08/2017, n. 19227; 17/05/2017, n. 12265; 06/06/2016, n. 11543).

E’ necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che a sua volta, ove voglia contestare le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria, è gravato della prova contraria (Cass., 08/05/2019, n. 12131).

L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato “dichiarato, accertato o definito”, va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione della sua definizione con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale aveva escluso la meccanica trasposizione delle risultanze emergenti dalla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali all’attività di accertamento delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni a vocazione edificatoria. A tal fine aveva avvertito che l’accertamento era stato fondato sulla sola determinazione del valore del terreno ai fini dell’imposta di registro, senza tener conto della diversa natura dei tributi e del diverso meccanismo di determinazione del valore del bene ceduto. Aveva ritenuto che invece l’Ufficio avrebbe dovuto supportare l’accertamento con ulteriori elementi.

La decisione è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della norma di interpretazione.

Il rigetto del quinto motivo, consolidando l’autonoma motivazione della decisione impugnata, determina l’inammissibilità degli altri motivi di gravame per il giudicato formatosi sulla sentenza in ordine alla ratio decidendi che ha resistito alle censure (cfr., sebbene per ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’intero gravame quando l’impugnazione sia stata rivolta nei confronti di una sola autonoma ratio decidendi, Cass., 13/07/2005, n. 14740; 6/07/2020, n. 13880).

Il ricorso della Amministrazione va dunque rigettato.

Nulla va deciso in ordine alle spese, non avendo svolto attività difensiva gli eredi di V.C., ivi compreso il V.L..

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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