LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16667/14 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
Q.E. e CASAMIA AGENZIA IMMOBILIARE DI C.R. &
C. S.N.C., in persona del legale rappresentante;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 117/29/13 depositata in data 6 maggio 2013;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.
RILEVATO
che:
1. La società Casamia Agenzia Immobiliare di C.R. & C. s.n.c. ed il socio Q.E. impugnarono rispettivamente gli avvisi di accertamento ai fini Irap e I.V.A. relativi agli anni 2001 e 2002 e l’avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno 2003, avendo l’Agenzia delle entrate accertato un maggior reddito d’impresa a carico della società ed un maggior reddito di partecipazione in capo al socio, all’esito di una verifica effettuata sui conti correnti bancari intestati ai soci.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, previa riunione, accolse i ricorsi, ritenendo non raggiunta la prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della riferibilità delle movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati ai soci all’attività esercitata dalla società.
2. Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, che eccepì il difetto di integrazione del contraddittorio e, nel merito, la riconducibilità alla società delle movimentazioni dei conti oggetto di verifica, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti della società Casamia Agenzia Immobiliare di C.R. s.n.c., avendo questa aderito alla domanda di definizione della lite pendente, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, ed effettuato il pagamento degli importi dovuti, e respinse l’appello con riguardo alla posizione di Q.E..
Relativamente a quest’ultimo, rilevò, in particolare, che non poteva ipotizzarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e che l’Amministrazione finanziaria non aveva adeguatamente documentato la riferibilità alla società delle movimentazioni risultanti sui conti intestati al socio, peraltro cointestati ai familiari, nè aveva contestato in appello l’eccedenza dei versamenti rispetto alle disponibilità.
3. Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva, sebbene ritualmente intimati.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, nella parte in cui i giudici di appello hanno omesso di rilevare il difetto di integrazione del contraddittorio tra società e soci.
Nel porre in rilievo che il giudizio concernente l’avviso di accertamento nei confronti della società per l’anno 2003 pende dinanzi a questa Corte (R.G. 24798/12), la ricorrente chiede, al fine di superare il vizio di nullità della sentenza, la riunione dei due giudizi.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e degli artt. 2697,2727 e 2728 c.c.
Premesso che il potere riconosciuto dal citato art. 32 all’Ufficio di porre a fondamento degli accertamenti i “dati” e gli “elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati…a norma del n. 7” si fonda sulla presunzione legale (ancorchè relativa) di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili, per cui incombe al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti, sostiene che la sentenza impugnata merita di essere censurata, in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto non provata la riferibilità all’attività esercitata dalla società delle movimentazioni riscontrate sui conti intestati ai soci, in assenza di una analitica giustificazione, da parte del contribuente, delle singole poste o voci.
3. Con il terzo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio o, comunque, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente fa presente che la C.T.R. con la sentenza n. 238/14/2012 ha accertato la legittimità dell’avviso di accertamento nei confronti della società per i maggiori redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2003 e che il socio Q.E. non ha dato prova in giudizio della non imponibilità di detti redditi e, quindi, della non imputabilità alla società delle movimentazioni bancarie accertate sul conto corrente a lui intestato.
4. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società Casamia Agenzia Immobiliare s.n.c.
Dalla sentenza impugnata si evince che la società – che aveva impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado due avvisi di accertamento riguardanti, non l’anno d’imposta 2003, ma gli anni d’imposta 2001 e 2002 – ha definito le liti pendenti, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, effettuando il pagamento dell’importo dovuto; in conseguenza dell’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, decisione che in parte qua non viene attinta dall’Agenzia delle entrate con i mezzi di ricorso sopra richiamati.
5. Passando all’esame del ricorso nei confronti di Q.E., merita accoglimento il primo mezzo di ricorso, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
5.1. Costituisce principio ormai consolidato quello per cui, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., sez. U, 4/06/2008, n. 14815; in tema di Irap, Cass., sez. 5, 20/06/2012, n. 10145).
5.2. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 4/06/2008, n. 14815), “nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato”.
Con la ulteriore conseguenza (Cass., 6-5, 6/06/2014, n. 12793; Cass., 6-5, 30/07/2014, n. 17360) che la formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale, e tale giudicato – ove sia sfavorevole – non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti.
5.3. I principi su esposti, espressi in relazione alla formazione del giudicato, sono sicuramente applicabili all’ipotesi in esame, in cui si è prodotta, in relazione alla società, la definitività dell’avviso di accertamento che è stato impugnato in autonomo giudizio.
Infatti, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto impositivo a carico della società per l’anno 2003 è stato separatamente deciso dalla C.T.R. con la sentenza n. 238/14/2012, depositata il 28 marzo 2012, favorevole all’Amministrazione finanziaria; tale decisione è ormai divenuta definitiva, in conseguenza del rigetto, con sentenza n. 1800 del 23 gennaio 2019 di questa Corte, del ricorso per cassazione presentato dalla stessa società.
Da ciò discende che non può essere accolta l’istanza di riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento societario relativo all’anno 2003, da cui è poi scaturito l’accertamento personale a carico del socio Q.E., essendo stato il giudizio a carico della società ormai definito con sentenza passata in giudicato.
5.4. In conformità ai principi richiamati al p. 5.1), limitatamente alla causa promossa dal socio Q.E., è configurabile un caso di litisconsorzio necessario originario, per cui il relativo giudizio di merito (sia in primo che in secondo grado), essendo stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soci, litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass., sez. 5, 22/12/2017, n. 30826; Cass., sez. 5, 25/06/2014, n. 14387; Cass., sez. 5, 27/07/2016, n. 15566; Cass., sez. 5, 29/03/2017, n. 8094).
La rilevata violazione del litisconsorzio necessario impone di dichiarare, limitatamente alla causa promossa dal socio Q.E., la nullità dell’intero giudizio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinchè, attenendosi ai principi di diritto richiamati, provveda a rinnovare il giudizio di merito in contraddittorio con tutti i soci nei cui confronti l’avviso rispettivamente notificato non sia divenuto definitivo e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società Casamia Agenzia Immobiliare di C.R. & C. s.n.c. in liquidazione.
Accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti di Q.E. e dichiara assorbiti i restanti motivi; dichiara, limitatamente alla causa promossa da Q.E., la nullità dei giudizi di merito, e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021