Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17858 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12090/2014 R.G. proposto da:

M.E. (CF *****) rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCO COLLI, e domiciliato presso lo studio dell’Avv. CARLO CARRIERI in Roma, Via L. Rizzo, 36;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

– Intimato –

con l’intervento di:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 140/32/2013, depositata in data 14 novembre 2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

che:

Il contribuente M.E. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta dell’anno 2006, avente ad oggetto la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili avvenuta con rogito del 13 settembre 2006, al quale aveva partecipato anche il coniuge del contribuente, avente ad oggetto la cessione di fabbricati, costituiti da laboratorio e area pertinenziale, nonchè da altri beni immobili, tutti siti in Comune di Vigevano. In relazione ai beni immobili compravenduti non era stata dichiarata dal contribuente, in relazione al laboratorio, la plusvalenza soggetta a tassazione separata, sul presupposto che si trattasse di vendita di fabbricato. L’Ufficio aveva, invece, ritenuto trattarsi di cessione di area edificabile, facendo prevalere la sostanza economica dell’operazione, valorizzando l’istanza di demolizione degli edifici esistenti, nonchè il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo complesso immobiliare, con conseguente assoggettamento a tassazione separata a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. g)-bis, quale terreno suscettibile di vocazione edificatoria.

La CTP di Pavia ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 novembre 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha osservato il giudice di appello che parte contribuente aveva chiesto al Comune di Vigevano il permesso di demolire il fabbricato esistente, chiedendo anche l’autorizzazione a costruire un nuovo compendio immobiliare, circostanza risultante anche dal fatto che l’immobile rientrasse in un Piano di recupero; da tali elementi, la CTR ha ritenuto giustificata la prevalenza data dall’Ufficio alla sostanza economica dell’operazione, secondo cui l’immobile era stato valorizzato come area edificabile e non come fabbricato.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico “motivo; si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. b) e art. 17, comma 1, lett. g)-bis, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che nel caso di specie si fosse trattato di cessione di terreno edificabile. Evidenzia il ricorrente come la compravendita avrebbe avuto ad oggetto la cessione del volume dei fabbricati, osservando – conformemente alle determinazioni della sentenza di primo grado – che gli immobili ceduti erano fabbricati ancora esistenti. Evidenzia il ricorrente che la cessione del fabbricato genera un reddito diverso da quello dell’area edificabile, richiamandosi all’arresto di Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 4150 e ponendo, pertanto, l’attenzione sull’oggetto dell’atto di cessione, circostanza relativamente alla quale sarebbe irrilevante sia l’accertamento della potenzialità edificatoria, sia la reale volontà delle parti, sia – infine – la circostanza in fatto dell’eventuale successiva demolizione del fabbricato stesso.

2 – Appare preliminare all’esame del ricorso – anche rispetto alla eccezione di inammissibilità articolata dalla costituita Agenzia della Entrate, ove osserva che il ricorso sarebbe stato notificato a mezzo posta – la questione del soggetto passivo evocato in giudizio.

2.1 – Nel caso di specie è, difatti, stato evocato in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non risulta evocato nei precedenti gradi di giudizio e che è rimasto intimato, laddove si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, già parte appellante nel giudizio di merito ma non espressamente evocata nel presente giudizio di legittimità. La circostanza risulta, con evidenza, dall’intestazione del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“contro Ministero dell’Economia e delle Finanze”) e dalla relata di notifica del ricorso, che reca l’indicazione del medesimo destinatario: “ho notificato (…) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore (…)”.

2.2 – Si osserva, in proposito, che è principio condiviso quello secondo cui il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata (Cass., Sez. V, 30 luglio 2014, n. 17295), posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita (Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 804; Cass., 27 giugno 2018, n. 16880; Cass., Sez. V, 14 marzo 2018, n. 6287; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 651; Cass., Sez. II, 29 luglio 2004, n. 14383).

2.3 – Ed è principio pacifico quello secondo cui, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, il Ministero non è più legittimato nei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556), spettando sia la legittimazione ad causam, sia quella ad processum alle suddette agenzie, con conseguente inammissibilità della domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass., Sez. V, 15 marzo 2021, n. 7159; Cass., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10240; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33809; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 22889).

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, essendo l’Agenzia estranea al giudizio di impugnazione incardinato dal ricorrente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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