LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1454-2015 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo studio dell’avvocato CORINNA MARZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA CAPRI’;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 27/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 205/30/13, depositata il 27 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così riformando la decisione di prime cure, – che aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato dalla contribuente, – e, al contempo, rideterminando, in Euro 204,00 al mq., il valore di due terreni edificabili, oggetto del contratto di donazione e divisione registrato in data 13 giugno 2006, dalla cui rettifica era conseguita (anche) l’emersione di conguagli divisionali e, così, la riliquidazione delle imposte di registro, ed ipocatastali, dovute sulla donazione e sulla conseguente divisione;
1.1 – il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che:
– l’atto impugnato risultava correttamente motivato avuto riguardo alla articolata identificazione dei beni oggetto di rettifica, – beni descritti secondo “le loro caratteristiche, la loro destinazione urbanistica e l’ubicazione in un “sito periferico di grande pregio per la presenza nella quasi totalità di ville padronali esclusive di grande appetibilità, zona di costante sviluppo edilizio, ben collegata alla vicinissima località balneare di *****””, – ed alla allegata perizia tecnica dell’Agenzia del Territorio;
– il criterio di rettifica doveva ritenersi correlato al metodo sintetico-comparativo, fondato “su elementi aventi valore oggettivo, quali le rilevazioni della Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare, che ha tra le proprie finalità istituzionali la diffusione dei dati acquisiti dall’archivio dell’Agenzia del Territorio.”;
– integrando la relazione di stima prodotta dall’Agenzia un documento di parte, la verifica della fondatezza della rettifica di valore andava condotta sulla base dei diversi elaborati tecnici prodotti in corso di causa, elaborati che esponevano, peraltro, contrastanti conclusioni;
– in via dirimente, doveva allora privilegiarsi la considerazione dei criteri tecnici seguiti dalle parti in un accordo perfezionatosi nel procedimento di adesione conseguito all’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia in relazione ad un contratto di compravendita che, registrato in data *****, aveva avuto ad oggetto i medesimi terreni edificabili, – in detto accordo le parti avendo esposto che i terreni in questione ricadevano “in una zona di grande pregio, ove è insediato il top delle ville residenziali della località turistico balneare di *****, e, secondo il certificato di destinazione urbanistica, hanno una densità edificatoria pari a 0,75 mc/mq.”, – così che il valore dei terreni in questione andava determinato (in Euro 204,00 al mq.) nell’importo in detta sede definito, posto che “come risulta dal certificato di destinazione urbanistica allegato allo stesso e richiamato nell’avviso di rettifica e liquidazione n. *****, anche a quella data la loro densità edificatoria era di 0,75 mc/mq.”;
2. – A.R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – il primo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, la ricorrente assumendo che, – così come già ritenuto dal giudice del primo grado, – l’atto impugnato esponeva una motivazione sprovvista dei criteri di determinazione della rettifica e, in buona sostanza, meramente apparente anche con riferimento alla allegata perizia; motivazione, questa, che, – risolvendosi in formule di stile ed enunciazioni apodittiche, così avulse dalla specifica fattispecie impositiva, – non rendeva ragione dell’iter logico seguito dall’Agenzia nella rettifica di valore, posto, poi, che lo stesso riferimento ai valori OMI rimaneva incomprensibile a riguardo della tipologia (terreni edificabili) oggetto di stima;
– col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che la rettifica di valore non poteva ascriversi ad alcuno dei criteri legali esposti dalla disposizione di cui al citato art. 51, comma 3, la stessa perizia allegata all’avviso esponendo una “stima sommaria per scopi fiscali” che non poteva integrare il criterio comparativo;
2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi, – sono destituiti di fondamento;
2.1. – in tema di motivazione dell’avviso di rettifica, la Corte ha rilevato che, – assolvendo la motivazione dell’atto alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, – l’obbligo in questione deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, laddove (solo) nella eventuale fase contenziosa viene in considerazione l’onere dell’Amministrazione di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v. già Cass. Sez. U., 26 ottobre 1988, n. 5783, cui adde, ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., 25 marzo 2011, n. 6914; Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624; Cass., 12 maggio 2003, n. 7231; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774; Cass., 8 marzo 2001, n. 3419; Cass., 25 luglio 1997, n. 6958; Cass. Sez. U., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass. Sez. U., 21 dicembre 1990, n. 12141); nonchè che la motivazione, con le specificazioni che si rendono necessarie in relazione alle esigenze di difesa del contribuente ed alla necessità di delimitare la materia del contendere, deve ritenersi assolta (anche) qualora l’atto rinvii “ai dati contenuti in una stima effettuata dall’UTE” (v. Cass., 3 dicembre 2014, n. 25559; Cass., 25 marzo 2011, n. 6928; Cass., 7 novembre 2005, n. 21515).
– si è, altresì, precisato, con risalente indirizzo interpretativo, che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espongono un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l’accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, così che l’avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell’imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione”, elementi, questi, tra i quali rientra, – oltrechè una stima operata dall’Agenzia del territorio (v. Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2951), – il riferimento al criterio tabellare della rendita catastale aggiornata e rivalutata (Cass., 13 novembre 2018, n. 29143) ovvero alla destinazione, alla collocazione, alla tipologia, alla superficie, allo stato di conservazione, all’epoca di costruzione dell’immobile oggetto di valutazione (v., ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4221; Cass., 18 settembre 2003, n. 13817; Cass., 8 marzo 2001, n. 3419);
2.2 – come, pertanto, ben rilevato dal giudice del gravame, l’atto impugnato, – che recava la piana, ed inequivoca, esposizione dei tratti identitari di fattispecie, avuto riguardo a terreni identificati per ubicazione, estensione, destinazione urbanistica e potenzialità edificatoria, ed alla conseguente valutazione economica, – risultava correttamente, ed estensivamente, motivato, ed in termini tali che dette “specificazioni hanno consentito alla contribuente di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche mediante la produzione di copiosa documentazione” (così la gravata sentenza);
3. – il terzo motivo di ricorso, di natura mista, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c., ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, oltrechè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed omessa, apparente ed illogica motivazione; assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame: a) – nel pronunciare sull’accertamento di valore predicato dalla lite contestata, aveva malamente applicato il riparto degli oneri probatori nella fattispecie rilevanti; b) – nel pervenire alla concreta verifica del valore di mercato dei terreni in contestazione, – valore quantificato in Euro 204,00 al mq., – aveva erroneamente supposto il permanere nel tempo della “densità edificatoria pari a 0,75 mc/mq.” laddove, – l’accordo in adesione concluso con riferimento a contratto di compravendita registrato in data *****, – a quest’ultima data tale indice di edificabilità era mutato (in aumento), in ragione della convenzione di lottizzazione che, – conclusa il ***** dietro cessione gratuita di aree al Comune, – aveva determinato un indice di edificabilità compreso tra 0.90 e 1,08 mc/mq (e la perizia di stima prodotta da essa esponente aveva ricostruito un valore dei terreni al mq. pari ad Euro 103,19); c) – non aveva considerato che l’accertamento con adesione si era perfezionato, tra parti diverse e in relazione a diverso contenzioso, ed aveva natura transattiva, sicchè rimaneva inestensibile, nei suoi contenuti, alla lite contestata;
4. – anche questo motivo va disatteso;
4.1 – come reso esplicito dal ripercorso contenuto della gravata sentenza, il giudice del gravame, – nel rilevare che la relazione di stima prodotta dall’Agenzia costituiva un documento di parte e che, pertanto, andavano valutate le emergenze probatorie rinvenienti dai diversi elaborati tecnici le cui conclusioni, peraltro, oscillavano marcatamente, in punto di valutazione unitaria dei terreni edificabili (tra i 100 Euro al mq. della perizia prodotta dalla contribuente ed i 242,45, ovvero i 400,00 Euro, sempre al mq., delle altre due perizie), – si è allineato al (corretto) riparto degni oneri probatori, procedendo ad un accertamento in fatto che, giustappunto, predicava l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’amministrazione;
4.2 – la valutazione istruttoria che, poi, è stata resa a conclusione della verifica dei diversi dati probatori, non si è affatto risolta nella rilevazione di un’efficacia vincolante ex lege dell’accordo concluso in sede di accertamento per adesione, accordo che, – come reso (anche qui) esplicito dalla motivazione della sentenza, – è stato recepito in relazione ai suoi contenuti valutativi;
4.3 – in relazione, ora, alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata in data 27 novembre 2013), la Corte ha già statuito che detta disposizione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale ” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”; e si è, in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881);
– costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una questione, o un punto controverso, ma un vero e proprio fatto inteso in senso storico, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico qual rilevante ai fini della fattispecie normativa;
4.4 – può senz’altro ammettersi, come deduce la ricorrente, che, in ragione della (necessaria) convenzione di lottizzazione medio tempore conclusa, – la potenzialità edificatoria dei terreni era lievitata in conseguenza della rimozione di un vincolo (il piano di lottizzazione) presupposto ai fini della effettiva edificazione, ciò non di meno l’accertamento del giudice del gravame, – nell’evocare i dati di stima contenuti nell’accordo concluso in sede di procedimento per adesione, – ha assunto a suo presupposto una valutazione dei terreni che, nello stesso citato accordo, le parti avevano condotto alla stregua del “certificato di destinazione urbanistica” che esponeva “una densità edificatoria pari a 0,75 mc/mq.”; il che equivale a dire che la valutazione in discorso è stata svolta prescindendo dal mutamento (in aumento) dell’indice di edificabilità e, giustappunto, sulla base di una potenzialità edificatoria valutata come comune ai due atti impugnati (quello divisionale, ora in contestazione, e quello recante successiva compravendita dei medesimi terreni edificabili);
– il fatto denunciato difetta, allora, di decisività già in relazione al presupposto fattuale della contestata valutazione, – che, come detto, prescindeva dal dedotto aumento dell’indice di edificabilità, – e la stessa denuncia di omesso esame si correla, in via esclusiva, ad una consulenza di parte (esponente una valutazione di Euro 103,19 al mq.), che il giudice del gravame ha valutato, nel complesso degli ulteriori dati istruttori di stima, pervenendo alla conclusione che detti dati erano “a dir poco contrastanti” tra di loro; così che la decisività del fatto il cui esame sia stato omesso (fatto tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) viene conclusivamente denunciata in relazione ai contenuti di stima di detta consulenza di parte che, però, integra un mero argomento di prova, non un fatto decisivo (Cass., 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029);
5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021