Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17911 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5094/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

VISI S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigia Lazzaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Albani n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 5209/40/2014 depositata il 20 agosto 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2021 dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 253/4/2011 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso della società Visi S.r.l. società unipersonale avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP 2005, emesso a seguito di accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4 nel cui quadro veniva fatta applicazione di studio dei settore.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l’impianto e la misura delle riprese nei confronti della contribuente, svolgente attività di “commercio al dettaglio di confezioni per adulti” nei confronti della qua-le, a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta, emergeva una antieconomicità contrastante con il principio di ragionevolezza, per irrisorietà delle percentuali di ricarico e di redditività.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4 e art. 55 in combinato disposto con gli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che la controversia riguardasse un avviso di accertamento emesso in applicazione mera di studio di settore, senza sussumere la fattispecie nella corretta disciplina dell’accertamento induttivo puro del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), nel quadro del quale è fatta applicazione dello studio di settore nel caso di specie.

5. In via preliminare, la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso perchè diretto surrettiziamente a far valere un vizio motivazionale e, con riferimento alla prospettata falsa applicazione di legge, perchè non offrirebbe argomenti in diritto per mostrare la fondatezza delle pretese impositive, incorrendo il mezzo, se qualificato ai sensi del n. 5 del paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nel divieto di ottenere un nuovo accertamento in fatto, sottratto per legge al vaglio di legittimità, oltretutto in presenza – a dire della contribuente – di c.d. “doppia conforme”.

Il complesso delle eccezioni di inammissibilità è destituito di fondamento in quanto il vizio prospettato, di violazione e falsa applicazione della legge, non involge alcuna rivalutazione dei singoli elementi di prova che compongono il quadro istruttorio, ma contesta la qualificazione giuridica delle riprese stesse da parte della CTR, con allegazione della conseguente erronea applicazione del canone probatorio alla fattispecie.

6. Il motivo è fondato. Va premesso che “La procedura di accertamento tributario.standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.”. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 – 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01). Nel caso in esame pacificamente è stato instaurato il contraddittorio endoproce-dimentale con la contribuente e, dunque, sussistono i presupposti per l’applicazione dello studio.

7. Nondimeno, a differenza di quanto ritiene il giudice d’appello nella sua succinta motivazione, che fa un limitato riferimento alla fattispecie concreta e agli elementi di prova in atti, essenzialmente menzionando in un inciso solo la “ristrutturazione del negozio e nuova strategia di mercato con capi di abbigliamento superiori al passato”, l’accertamento non è fondato semplicemente sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato. Dalla lettura dell’avviso di accertamento, la cui parte motiva è riprodotta in ricorso alle pagg. 5-8, si evince che i verificatori hanno accertato che la contribuente avrebbe fatto applicazione per il periodo di imposta un ricarico di appena il 2%o rispetto al costo d’acquisto delle merci compravendute e condotto una gestione dell’attività gravemente antieconomica ritenuta in contrasto con tutti i normali canoni di commercio, anche tenuto conto della variazione della tipologia della merce due anni prima rispetto all’anno oggetto di ripresa, con conseguente inattendibilità della documentazione contabile. Di tale compendio istruttorio il giudice d’appello non tiene conto.

8. I parametri applicati infine rappresentano la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento induttivo puro ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d. La sentenza della CTR merita pertanto di essere cassata in quanto non ha correttamente sussunto la fattispecie, che non riguarda una mera applicazione di studio di settore, bensì un accertamento induttivo puro poggiante su un vasto compendio probatorio e, in particolare sulla grave antieconomicità aziendale, che non spetta alla Corte vagliare, ma con cui il giudice d’appello in sede di rinvio dovrà confrontarsi secondo il corretto riparto dell’onere della prova.

9. Il giudice del merito è anche chiamato ad accertare se, in applicazione dell’insegnamento della Corte Costituzionale n. 225 del 2005, l’Amministrazione finanziaria, avendo ricorso a presunzioni “super-semplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019), l’Ufficio abbia nel caso di specie determinato, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poichè, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

10. In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Lazio, sez. staccata di Latina, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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