LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3471/2015 R.G. proposto da:
C.C., rappresentata e difesa dall’avv. Rosamaria Nicastro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Filippo Nicolai, n. 73.
– ricorrente principale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 34, n. 2998/34/14, pronunciata il 09/10/2013, depositata il 09/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. C.C. impugnò due avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEF, per i periodi d’imposta 2005 e 2006, redditi non dichiarati, determinati con metodo sintetico sulla base di incrementi patrimoniali e della disponibilità di beni-indice di capacità contributiva;
2. la Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso, con sentenza (n. 29/18/2012) parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia che, con la pronuncia menzionata in epigrafe, innanzitutto, ha rigettato l’appello incidentale della contribuente, la quale lamentava il difetto di motivazione dell’atto impositivo; in secondo luogo, in relazione all’appello principale dell’ufficio, sviluppando un nuovo calcolo degli incrementi patrimoniali e dei vari indicatori di spesa, per ciascuna annualità, ha (ri)determinato il reddito in Euro 39.792,00, rispetto al maggiore importo quantificato dall’Amministrazione finanziaria;
3. la contribuente ricorre con tre motivi, illustrati con una memoria, e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, in cui articola ricorso incidentale con un motivo.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso principale (“I. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), la ricorrente reitera la doglianza, proposta nei gradi di merito, in punto di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, e lamenta che la sentenza impugnata l’abbia implicitamente rigettata;
1.1. il motivo non è fondato;
dagli atti di causa appare chiaro che la C.T.R. ha disatteso l’appello incidentale della contribuente sul presupposto che l’atto impositivo fosse sufficientemente motivato, tanto è vero che la sentenza, mercè la meticolosa disamina dei dati contabilizzati nell’avviso, ha (ri)determinato la base imponibile riducendo il reddito accertato dall’A.F.;
2. con il secondo motivo (“II. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), si addebita alla Commissione regionale di non avere fondato la propria decisione sulle risultanze probatorie, e, conseguentemente, di avere evinto la capacità contributiva della parte privata da elementi privi di rilievo sul piano reddituale;
2.1. il motivo è inammissibile;
sotto le sembianze della violazione di legge, in realtà si sollecita questa Corte, in modo non consentito, a compiere un nuovo scrutinio delle risultanze probatorie già vagliate dai giudici di merito;
3. con il terzo motivo (“III. Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente conteggiato tra gli “incrementi patrimoniali” l’importo di Euro 177.638,08 che tale non poteva essere considerato, trattandosi della quota parte di un disinvestimento immobiliare adoperata per “abbattere” parte del finanziamento utilizzato per l’acquisto dell’abitazione familiare; sotto altro profilo, s’imputa alla C.T.R. di avere trascurato l’argomento difensivo della contribuente, secondo cui la somma di Euro 46.000,00 era il frutto di risparmi personali confluiti in un conto corrente bancario;
3.1. il motivo non è fondato;
3.1.1. innanzitutto, la posta di Euro 177.638,08 (“accrediti c/c”), che la sentenza impugnata inserisce tra gli “incrementi patrimoniali del 2007”, lungi dall’essere stata erroneamente valutata dalla Commissione regionale, finisce con l’essere priva di rilievo fiscale, perchè controbilanciata dall’importo, pressochè equivalente, di Euro 175.000,00, che (in sentenza) figura (sotto la voce “vendita immobile 1/6 in comproprietà”) tra i “decrementi 2006”;
3.1.2. quanto alla giacenza su conto corrente di Euro 46.000,00, giova rimarcare che, seguendo il complessivo ragionamento della C.T.R., si evince con chiarezza che ne è stata affermata la rilevanza reddituale, in difetto di documentazione a riprova dell’opposta tesi della contribuente;
4. con l’unico motivo di ricorso incidentale (“1. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e dell’art. 782 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia deduce che la sentenza impugnata ha rideterminato il reddito della contribuente, per ciascuna annualità, in Euro 39.792,00, sul rilievo che, per un verso, l’A.F. avrebbe omesso di considerare che al costo di gestione dei beni che rilevano quali indice presuntivo di reddito avrebbero potuto concorrere anche altri componenti del nucleo familiare; per altro verso, che occorreva tenere conto anche della donazione di Euro 120.000,00, ricevuta dalla contribuente. Dal primo punto di vista, l’ufficio ascrive alla C.T.R. di avere trascurato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la determinazione del reddito in base agli indici dei decreti ministeriali sul c.d. redditometro dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova; dal secondo punto vista, l’ufficio addebita alla sentenza impugnata di avere negato che quella somma concorresse a determinare il reddito della contribuente, pur in assenza di un atto pubblico di donazione, prescritto dall’art. 782 c.c., trattandosi di donazione non di modico valore;
4.1. il motivo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile;
la prima critica appare perplessa e generica in quanto l’Agenzia omette la (necessaria) indicazione dell’incidenza dei detti costi di gestione dei beni-indice rispetto al reddito come (ri)determinato dalla C.T.R., per ciascuna annualità. Quanto al secondo profilo, si deve rammentare che non compete a questa Corte di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio, segnatamente della “documentazione” esibita nei gradi di merito dall’interessata, la quale, a giudizio della Commissione regionale (cfr. pag. 8 della sentenza), ha provato di avere “ricevuto in donazione dai propri genitori la somma di Euro 120.000” (quale importo rilevante ai fini della rettifica dell’incremento patrimoniale accertato dal fisco);
5. da ciò discende il rigetto sia del ricorso principale della contribuente che del ricorso incidentale dell’Agenzia;
6. le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, tra le parti, per la loro soccombenza reciproca;
7. rilevato che risulta soccombente (anche) una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica in relazione ad essa il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021