Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17934 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14906/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 627/04/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 17 settembre 2012, depositata il 10 dicembre 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi avverso D.G. per la cassazione della sentenza n. 627/04/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 17 settembre 2012, depositata il 10 dicembre 2012 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito con maggiore Irpef ed addizionale regionale per l’anno di imposta 2004, ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno;

la C.t.r., dato atto che il contribuente appellante aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’omessa redazione della relata di notifica, riteneva che l’omesso deposito, da parte dell’Ufficio, della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa all’avviso di accertamento, pur in presenza dell’avviso di ricevimento, comportasse l’inesistenza della notificazione, per l’impossibilità di ricondurre l’avviso di spedizione all’avviso di accertamento;

il contribuente è rimasto intimato;

il ricorso, fissato per la camera di consiglio del 4 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., veniva rinviato a nuovo ruolo per l’impedimento del relatore e successivamente fissato per la camera di consiglio dell’11 maggio 2021.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

l’Agenzia delle entrate deduce che la C.t.r. avrebbe pronunciato ultra petita, in quanto, come riportato proprio nella sentenza impugnata, il contribuente appellante aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’omessa redazione della relata di notifica, mentre la C.t.r. ha accolto l’appello sul presupposto che l’omesso deposito, da parte dell’Ufficio, della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’avviso di accertamento, pur in presenza dell’avviso di ricevimento, comportasse l’inesistenza della notificazione;

ciò, peraltro, in assenza di qualsiasi contestazione del destinatario in ordine alla riconducibilità della notifica all’avviso oggetto di contestazione;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, degli artt. 148 e 149 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 e art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe dovuto riconoscere che la notificazione si aveva per avvenuta all’atto della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, senza necessità di alcuna relata di notifica;

ciò in quanto il giudice di appello aveva accertato in punto di fatto che l’avviso di accertamento era stato notificato direttamente a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, ex art. 14;

pertanto, alla spedizione dell’atto dovevano applicarsi le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della stessa L. n. 890 del 1982 citata;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4,7 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto l’omesso deposito della ricevuta di spedizione integrerebbe una mera irregolarità;

con il quarto motivo, avanzato in subordine, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 4, 7 e 14, dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto l’eventuale causa di nullità della notifica, per la presunta incertezza della riferibilità all’avviso di accertamento oggetto di impugnativa, doveva ritenersi sanata dalla tempestiva impugnazione;

i primi due motivi di ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento dei successivi;

invero, come sì evince dalla lettura della sentenza ìmpugnata, il contribuente aveva contestato l’inesistenza della notifica a mezzo posta per la carenza della relata;

secondo l’orientamento costante di questa Corte, “in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019);

pertanto, nel caso di specie, non vi era alcuna necessità di relata, essendo pacifico che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse avvenuta a mezzo del servizio postale e regolarmente ricevuta dal destinatario, come attestato dall’avviso di ricevimento, in assenza di alcuna contestazione sul punto;

questa Corte ha avuto modo di chiarire che “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell’avviso di accertamento, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta conseguentemente l’invalidità della notifica, e l’illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso di accertamento, in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell’avviso predetto” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14861 del 05/09/2012);

nel caso di specie, la produzione dell’avviso di ricevimento consente di ritenere provata l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento;

nè vi è problema di riconducibilità della notifica all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, poichè tale aspetto non è mai stato specificamente contestato dal contribuente;

l’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei rimanenti;

la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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