Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17935 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5045/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via Emanuele Gianturco n. 6, presso l’avv. Filippo Sciuto, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1352/14/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, pronunciata il 28 aprile 2014, depositata il 4 luglio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso C.A. per la cassazione della sentenza n. 1352/14/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, pronunciata il 28 aprile 2014, depositata il 4 luglio 2014 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del diniego di rimborso Irpef per gli anni di imposta dal 2005 al 2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Livorno;

la C.t.r. in primo luogo aveva dato atto che il contribuente aveva affermato di aver prodotto all’Ufficio le ricevute del datore di lavoro, da cui era possibile evincere la nazionalità del soggetto erogatore del reddito, e che tale affermazione non era stata oggetto di “manifesta opposizione” da parte dell’Ufficio;

inoltre, il giudice di appello aveva ritenuto che, vertendosi in tema di redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero da società estera, ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Italia Francia, erano imponibili solo in Francia;

il contribuente resiste con controricorso;

il ricorso, fissato per la camera di consiglio del 4 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., veniva rinviato a nuovo ruolo per l’impedimento del relatore e successivamente fissato per la camera di consiglio dell’11 maggio 2021.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

l’Agenzia delle entrate deduce che la C.t.r. non ha tenuto conto che il contribuente, che impugni, come nel caso di specie, un diniego di rimborso, ha l’onere di provare gli elementi costitutivi del suo diritto;

il giudice di appello, invece, si sarebbe limitato a constatare che il contribuente, pacificamente residente in Italia per un periodo superiore a 183 giorni all’anno, aveva affermato di aver prodotto all’Ufficio le ricevute del datore di lavoro, da cui era possibile evincere la nazionalità del soggetto erogatore del reddito, e che tale affermazione non era stata oggetto di “manifesta opposizione” da parte dell’Ufficio;

l’Agenzia ricorrente, invece, precisa di aver specificamente contestato, sia esplicitamente nel provvedimento di diniego, sia nel processo di primo e secondo grado, la carenza di prova documentale sulla nazionalità del soggetto erogatore del reddito;

con il secondo motivo, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione della Convenzione Italia Francia sulle doppie imposizioni, art. 15, ratificata con la L. 7 gennaio 1992, n. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la ricorrente sostiene che il giudice di appello, nel ritenere il reddito imponibile esclusivamente in Francia, non abbia correttamente interpretato l’art. 15 della Convenzione, che nel caso in esame prevede una tassazione concorrente dei due Stati, con la possibilità per il contribuente di detrarre dalle tasse dovute in Italia, le imposte pagate in Francia;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

invero, deve rilevarsi che “in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o – dove in concreto ne ricorrono i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29613 del 29/12/2011);

nel caso di specie, il contribuente ha impugnato un provvedimento esplicito di diniego di rimborso, motivato sul fatto della mancata produzione della documentazione attestante la nazionalità del datore di lavoro;

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il ricorrente aveva, quindi, l’onere di provare gli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre l’amministrazione, ai fini della contestazione della pretesa attorea, poteva limitarsi a chiedere il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di diniego (cosa che pacificamente ha fatto nei due gradi del giudizio di merito);

l’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento del secondo;

in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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