LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Paolo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24393/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.L., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell’avv. Nuzzaci Vittorio, che la rappresenta e difende con l’avv. Zambianco Gino, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/22/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 7 marzo 2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.
RILEVATO
Che:
1. La Commissione tributaria regionale del Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al giudizio avente a oggetto l’impugnazione da parte di G.L. della cartella esattoriale n. *****, contenente richiesta di pagamento dell’imposta Irpef per l’anno 1983.
2. Il giudice di appello, dopo aver respinto sia l’appello dell’Ufficio, che lamentava l’erronea declaratoria di decadenza dal potere impositivo, sia l’appello incidentale, con il quale la contribuente eccepiva, tra l’altro, la decadenza dalla facoltà di riscossione e vari vizi del relativo procedimento, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l’annullamento della cartella impugnata a opera dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza, e l’assenza sull’estratto di ruolo di alcun debito tributario a nome della contribuente.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a sette motivi; G.L. ha resistito con controricorso.
4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. nella quale ha chiesto darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per diverso titolo e, in particolare, per l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto con la cartella impugnata a opera degli eredi del coobbligato B.L., deceduto nella more del giudizio, come da documentazione che allegata agli atti.
5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria, resa all’esito della camera di Consiglio del 20 novembre 2020, ha disposto la notificazione alla ricorrente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dell’elenco dei documenti depositati dalla contribuente con la memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
6. Esperito l’incombente, la causa è stata fissata per l’odierna udienza.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, nonchè dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo la nullità della sentenza per aver omesso di indicare le ragioni in fatto e in diritto della propria decisione di dichiarare in dispositivo cessata la materia del contendere.
b. Secondo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46, 49 e 68 e dell’art. 329 c.p.c., sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo la nullità della sentenza per aver omesso di rilevare che, come risultava dai verbali di udienza, lo sgravio era stato emesso solo in via provvisoria, in conseguenza di una sentenza sfavorevole emessa nel contenzioso pendente con il marito della Giacobbo e che, comunque, la cartella si fondava anche su una pretesa impositiva confortata da un giudicato giurisdizionale (sentenze n. 153 e 154 del 2009 pronunciate dalla CTC di Venezia), circostanza che impediva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
c. Terzo motivo: “omessa motivazione su fatti decisivi e controversi, disputati in giudizio, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’omesso esame dei documenti che dimostravano la natura provvisoria dello sgravio e la contestuale proposizione del ricorso alla CTC di Venezia.
d. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,artt. 1310,2943 e 2945 c.c., sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver affermato la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, giacchè la normativa dell’epoca (L. n. 114 del 1977) prevedeva che la notifica al coniuge (nella specie tempestiva), fosse opponibile anche all’altro coniuge co-dichiarante e fosse valida a interrompere il termine decadenziale, stante anche la sospensione di qualsiasi decorrenza conseguente alla pendenza del giudizio nei confronti del marito della ricorrente.
e. Quinto motivo: “omessa motivazione su fatti decisivi e controversi, disputati in giudizio, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’omesso esame da parte della sentenza impugnata di alcune decisive prove documentali depositate in atti a dimostrazione della tempestività della contestazione mossa alla contribuente.
f. Sesto motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. 114 del 1977, art. 17, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 3 e del D.M. n. 321 del 1999, art. 25, comma 2, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato la necessità di notifica alla contribuente anche degli atti presupposti alla cartella, sia perchè trattavasi di dichiarazione dei redditi congiunta, sia perchè la contribuente aveva ammesso di essere a conoscenza dei suddetti atti.
g. Settimo motivo: “omessa motivazione su fatti decisivi e controversi del giudizio, disputati in giudizio tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’omesso da parte della sentenza impugnata degli atti processuali e dei documenti versati in atti, dai quali emergeva la piena conoscenza da parte della contribuente degli atti prodromici alla cartella impugnata.
2. G.L. ha eccepito nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per mancata notificazione all’esattore Equitalia Nomos S.p.a. e, nel merito, ha argomentato l’infondatezza del ricorso, che ha chiesto di respingere, domandando poi con la memoria conclusiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento del dovuto da parte degli eredi del proprio defunto marito.
3. In via preliminare, va respinta l’eccezione sollevata dalla contribuente relativa alla presunta mancanza di integrità del contraddittorio in questa fase, stante l’omessa notificazione del ricorso per cassazione al concessionario della riscossione. Infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare con argomentazioni del tutto condivisibili e che vanno espressamente ribadite, non sussiste nella specie alcuna ipotesi di litisconsorzio tra ente impositore e concessionario, nè sostanziale (Sez. 5, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012), nè processuale (Sez. 5, Sentenza n. 933 del 16/01/2009).
4. La richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere va accolta.
5. La quietanza di pagamento dell’importo preteso con la cartella qui impugnata – documento 2 allegato alla memoria e ritualmente notificato via pec all’Agenzia delle Entrate in data 22 gennaio 2021 in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria di questa Corte – dimostra l’avvenuto integrale pagamento dell’importo originariamente iscritto a ruolo a carico di B.L. – come risultante dall’estratto di ruolo (doc. 3 parimenti allegato e notificato alla controparte).
6. In tale contesto, va ribadito quanto già affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 4531 del 25/02/2009; Sez. 5, Sentenza n. 19850 del 12/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 15/02/2000) secondo cui, nell’ipotesi di più coobbligati solidali d’imposta, l’avvenuto pagamento da parte di uno di essi determina l’estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri.
7. Le spese della presente fase del processo possono essere integralmente compensate tra le parti, laddove la tipologia di definizione esonera dal provvedere in tema di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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