Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17940 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Paolo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01262/2015 R.G. proposto da V.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Ara Coeli n. 1, presso lo studio dell’avvocato Molinaro Angelo, rappresentata e difesa dall’avvocato Moroni Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2569/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti da V.M.C. aventi a oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. ***** e n. *****, contenenti recupero a tassazione di maggior reddito a fini Irpef determinato sinteticamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008.

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, che l’unica deduzione difensiva della contribuente, relativa all’acquisto di un immobile in *****, non poteva trovare accoglimento, giacchè non era stata fornita alcuna valida giustificazione in relazione al relativo acquisto, atteso che: a) in risposta al questionario, la contribuente aveva imputato la somma utilizzata per l’acquisto a disponibilità proprie e del coniuge; b) in primo grado aveva, invece, dedotto il mancato incasso dell’assegno contenente il pagamento del prezzo; c) in appello, per la prima volta, aveva, invece, dedotto la natura simulata della compravendita, siccome asseritamente finalizzata a sottrarre il bene immobile all’imminente fallimento del padre.

3. Per la cassazione della citata sentenza V.M.C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver preso in esame tutte le prove fornite dalla contribuente, sia in fase amministrativa che giurisdizionale (mancato incasso dell’assegno di pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile; movimentazione dei conti correnti bancari, istanza di revoca dell’atto di vendita formulata in sede fallimentare, provvedimento di sequestro conservativo del tribunale), dimostrative della legittima provenienza delle disponibilità finanziarie dedotte a sostegno della capacità contributiva della contribuente.

b. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, deducendo l’erronea ripartizione dell’onere della prova, posto che esso incombeva nella fattispecie sull’amministrazione finanziaria e non già come, affermato dalla sentenza impugnata, sulla contribuente.

2. L’Agenzia delle Entrate ha argomentato nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui ha chiesto, comunque, il rigetto nel merito.

3. In via preliminare, rileva la Corte che il controricorso è inammissibile in quanto tardivo, poichè notificato solo in data 15/16 aprile 2015, essendo pacifico nel caso di specie che il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate in data 12 gennaio 2015; invero, dal controllo degli atti processuali, risulta che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una prima notificazione a mezzo del servizio postale, di cui però non ha prodotto prova di buon esito, e ha poi proceduto, sua sponte, a una “2 notifica”, come si evince dalla stampigliatura a mani sulla prima facciata del controricorso, perfezionatasi solo in data 15-16 aprile 2015, senza, tuttavia, chiedere a questa Corte di essere previamente rimessa in termini per l’incombente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7361 del 13/04/2015) e senza nemmeno esplicitare i motivi della tardività della seconda notificazione, come doveroso per evitare la declaratoria in questione (Cass., Sez. U., n. 14594 del 2016).

4. Il ricorso va respinto.

5. Il primo motivo è inammissibile. Anche se privo di alcun riferimento ai motivi di ricorso indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, esso è univocamente qualificabile come relativo al n. 3) del citato articolo, atteso che fa espresso riferimento alla violazione o falsa applicazione di legge. Così inquadrata, la censura è, tuttavia, inammissibile poichè, nel suo contenuto sostanziale, essa contesta non già i criteri intrepretativi astrattamente previsti per l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, bensì l’interpretazione che delle prove fornite ha dato il giudice del merito, ciò che in questa fase di legittimità non è consentito. Peraltro, l’inammissibilità deriva anche dal mancato confronto con la motivazione impugnata, laddove la CTR ha rilevato la complessiva inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla contribuente, siccome derivanti da una reiterata modifica delle argomentazioni giustificative inerenti alla provenienza del denaro necessario all’acquisto dell’immobile. La censura, del tutto ignorando tale rilievo, si limita a proporre a questa Corte una diversa interpretazione del materiale probatorio, asseritamente depositato in atti, ancora una volta inammissibilmente omettendo di indicare come, dove e quando tali documenti siano tati prodotti e quando le relative allegazioni difensive siano tate formulate nel corso del giudizio.

6. Il secondo motivo è infondato, posto che la CTR ha correttamente onerato la contribuente della prova della legittima provenienza delle disponibilità economiche contestate, ciò che corrisponde all’interpretazione che sul punto questa Corte ha costantemente fornito (in tema di simulazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25414 del 11/11/2020; in generale, ex multis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 6770 del 08/03/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7389 del 23/03/2018).

7. L’inammissibilità del controricorso esonera la Corte dal provvedere sulle spese di lite.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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