LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31676/2018 proposto da:
SOCIETA’ OFF SHORE DI N.G. E C. SNC, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO INFETTI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Porto Santo Stefano, Corso Unmberto I n. 37;
– ricorrente –
contro
U.L., QUALE CONCESSIONARIO DEL CREDITO VANTATO DALLA ESTINTA SOCIETA’ AIRON YACHTING SERVICE SAS e QUALE SOCIO DELL’ANZIDETTA SOCIETA’ ESTINTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G, SPONTINI 22, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO TUTTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
OFF SHORE INTERNATIONAL SNC DI S. E C., C.G., M.F., U.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1746/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con sentenza del 3 aprile 2013 il Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, accoglieva la domanda proposta da Airon Yachting Service s.a.s. nei confronti di Off Shore di N.G. & C., s.n.c., tesa a ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito del furto, verificatosi *****, del gommone di proprietà della stessa, di marca Solemar, modello Offshore 20.5 e del relativo rimorchio, che erano depositati per il rimessaggio e per la vendita presso il cantiere della convenuta, condannandola al pagamento della somma di Euro 28.387,25, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. Dichiarava, altresì, la carenza di legittimazione passiva della convenuta Off Shore International s.n.c.;
secondo il primo giudice la società attrice aveva dimostrato, mediante le dichiarazioni testimoniali, che nel dicembre 2004 era stato concluso un contratto di deposito del natante tra U.L., socio accomandatario della Airon Yachting Service s.a.s. e la società Off Shore di N.L. & C. s.n.c., terza chiamata in giudizio dalla convenuta Off Shore International s.n.c. Al contrario, la convenuta non aveva dimostrato che il furto del gommone e del rimorchio era avvenuto con modalità imprevedibili, tali da frustrare ogni possibile cautela, atteso che il cantiere recintato era risultato chiuso da una semplice catena con lucchetto e era privo di particolari misure di sicurezza e vigilanza;
avverso tale decisione proponeva appello Off Shore di N.G. & C s.n.c. (già Off Shore di N.L. & C s.n.c.) lamentando l’omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilità della chiamata del terzo (non richiesta nella prima udienza), l’errata valutazione delle risultanze processuali, oltre che la eccessiva quantificazione dei danni. Si costituiva U.L. nella qualità di cessionario del credito vantato da Airon Yachting Service s.a.s, chiedendo il rigetto della impugnazione;
la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 19 luglio 2018, rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Off Shore di N.G. & C. s.n.c. affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso U.L., quale cessionario del credito vantato da Airon Yachting Service s.a.s. e quale socio della estinta Airon Yachting Service s.a.s.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, l’inammissibilità dell’originaria domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente per difetto di capacità processuale dell’attrice. Si tratterebbe di una questione rilevabile d’ufficio. In data 26 gennaio 2007 la società attrice Airon Yachting Service s.a.s, era stata cancellata dal registro delle imprese e si era estinta. Per cui, al momento della notifica al terzo dell’atto di citazione, in data 15 giugno 2007, quella domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;
con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 183 c.p.c., comma 5 e 269 c.p.c., comma 3 e conseguente inammissibilità della richiesta di chiamata in causa del terzo, odierno parte ricorrente, per tardività dell’istanza. Davanti al Tribunale l’odierno ricorrente avrebbe formulato un’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa sulla quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi. In particolare, la chiamata in causa del terzo sarebbe stata determinata dal deposito della memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 e il provvedimento di chiamata sarebbe stato adottato alla seconda udienza, quella del 5 giugno 2007. Dopo la chiamata in causa, l’odierna ricorrente avrebbe eccepito, già con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, l’inammissibilità della richiesta. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, alla prima udienza del 13 febbraio 2007, Airon Yachting Service s.a.s. non chiese in alcun modo la concessione dei termini previsti dell’art. 183 c.p.c., comma 5, per chiamare in causa il terzo. In realtà, la difesa dell’attore prospettò la “necessità di predisporre la sua difesa per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 183 c.p.c., comma 5”. L’art. 183 c.p.c., non prevedeva la possibilità di richiedere un rinvio per valutare se svolgere le attività indicate nel comma 5 e cioè per chiamare in causa il terzo. L’art. 183 c.p.c., in definitiva, impone all’attore che voglia chiamare in causa il terzo di chiederlo in udienza, disponendo, in difetto, la decadenza prevista all’art. 269 c.p.c., comma 3. Ulteriore forzatura della Corte territoriale risiederebbe nel sostenere che il giudice avrebbe ordinato la chiamata ai sensi dell’art. 107 c.p.c., così rendendo inutile la previsione dell’onere per la parte di attivarsi nei tempi previsti dall’art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 269 c.p.c., comma 3;
con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2967 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, la Corte non avrebbe spiegato la ragione per la quale, in una fattispecie come quella in esame, la presenza di un gommone e relativo carrello, avrebbe dovuto essere custodita con misure di controllo ulteriori rispetto alla esistenza di una recinzione “chiusa da un cancello, a sua volta dotato di catenella e lucchetto, anch’esso chiuso” e adottare, invece, ulteriori e più onerose misure, senza tenere conto che non era un bene di lusso (come nella sentenza n. 5736 del 2009 richiamata dalla Corte territoriale) e non si trattava del capannone ove si eseguiva il rimessaggio delle barche, ma di un piazzale all’aperto;
con il quarto motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto del precedente motivo con riferimento alla valutazione di maggiore attendibilità della dichiarazione testimoniale di U.F., padre dell’attore, rispetto agli altri elementi. Inoltre la presunta esistenza di un accordo sul compenso conseguente alla vendita del natante (5%), non spiegherebbe quale sarebbe il compenso della società nel caso di mancata vendita del gommone. Sotto tale profilo la motivazione sarebbe contraddittoria ed insufficiente;
con il quinto motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni, oltre che dell’art. 2495 e di una serie di decisioni della Corte di legittimità. Nel caso di specie la cancellazione della società dal registro delle imprese deve considerarsi una condotta equivalente ad una rinunzia al credito, per cui i soci non potrebbero agire per la liquidazione di tale credito e neppure la società potrebbe cedere il credito al quale ha rinunziato. Pertanto la qualità rivestita da U.L. non avrebbe potuto consentirli di agire in giudizio, nè come socio della società estinta, nè quale cessionario del credito. Si tratterebbe di pretese non indicate nel bilancio di liquidazione atteso che, in caso contrario, il liquidatore non avrebbe chiesto la cancellazione della società. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, il fenomeno successorio, tra società e soci, non trova applicazione nel caso di diritti di credito contestati e, quindi, noti ai soci, che avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio finale di liquidazione e che, invece, si è scelto di non richiedere, a seguito della cancellazione della società;
il primo motivo è infondato perchè, ai fini dell’interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 300 c.p.c., produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l’evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l’evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell’effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore (Cass., sez. II civ., sentenza n. 10048 del 24.04.2018). Nel caso di specie, l’atto di citazione del giudizio risale al 10 ottobre 2006, mentre la cancellazione e l’estinzione di Airon Yachting Service s.a.s. si riferisce alla data del 26 gennaio 2007, nelle more del giudizio di primo grado. Tale profilo non produce effetti sino al momento della comunicazione formale ad opera del procuratore (e tale circostanza non è neppure menzionata dalla ricorrente) e, successivamente, determina la prosecuzione del giudizio da parte dei soci, così come si è verificato nel giudizio di appello (Cass., 4 agosto 2017, n. 19580);
il secondo motivo è inammissibile perchè, nei termini in cui è stato dedotto, avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente rilevato che, alla prima udienza del 17 febbraio 2007, la società Airon Yachting Service aveva richiesto la concessione dei termini previsti dal (previgente) dell’art. 183 c.p.c., comma 5, per la chiamata in causa del terzo. Al contrario, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe percepito una richiesta diversa da quella effettivamente formulata dalla difesa dell’attore, che, nell’occasione, a seguito della costituzione in udienza della società convenuta, Offshore International, avrebbe formulato una istanza avente un tenore differente, cioè una richiesta interlocutoria di un termine per valutare se formulare una richiesta ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5;
in effetti, dall’esame del contenuto della sentenza di appello (pagina cinque) emerge che, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, davanti al giudice di primo grado “la società attrice aveva tempestivamente chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 5 (“l’attore può proporre domande delle eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto” e “chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 e art. 269, comma 3, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto”) per chiamare in causa il N., risultato poi titolare della Offshore di N.L. snc, svolgente attività di rimessaggio di imbarcazioni”. Sulla base della percezione di tale dato, risultante dai verbali di causa, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di ordinare ai sensi dell’art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della snc Offshore. Secondo la Corte territoriale, attraverso questo escamotage processuale il Tribunale avrebbe rimediato all’iniziale errore commesso dal giudice istruttore, il quale – all’udienza del 13 febbraio 2007 – non aveva accolto la richiesta della Airon Yachting di chiamata in causa del terzo ai sensi del comma 5 del testo (applicabile ratione temporis) dell’art. 183 c.p.c., concedendo, invece, il termine previsto dal comma 6 del medesimo art. 183 c.p.c., destinato a differenti attività processuali (definizione del thema decidendum e formulazione definitiva dei mezzi di prova);
pertanto, integra l’ipotesi di errore revocatorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 07/03/2006, Rv. 588939 – 01), con conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione l’erronea percezione da parte del giudice di merito del contenuto della richiesta formulata dalla parte a verbale (percepita dalla Corte territoriale come richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, al tempo vigente, in luogo – secondo la ricorrente – della richiesta di un termine per la “necessità di predisporre la sua difesa per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 183 c.p.c., comma 5”);
quanto al terzo motivo, il mancato esame di un fatto decisivo sarebbe rappresentato dalla questione giuridica della omessa spiegazione della ragione per la quale, nonostante l’esistenza di una recinzione con cancello chiuso, a sua volta dotato di catenella e di lucchetto chiuso a chiave, tali precauzioni sarebbero insufficienti. La censura è inammissibile, sia perchè non rientra in alcun modo nel perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che si riferisce all’omessa considerazione di un fatto storico e non alla congruità della motivazione ovvero alla non adeguata considerazione di una questione fattuale, che coinvolge il profilo della diligenza, quale aspetto giuridico, sia, soprattutto, perchè in presenza di una doppia conforme, tale censura è inibita dall’art. 348 ter, comma 5, in difetto di deduzione da parte del ricorrente che la decisione di appello si fonderebbe su fatti diversi da quelli valutati dal giudice di primo grado. Per il resto si tratta di una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio nonostante l’apparente riferimento alla violazione l’art. 2967 c.c.;
nello stesso modo il quarto motivo è inammissibile perchè si censura la qualificazione giuridica del contratto da parte della Corte territoriale prospettando una ricostruzione alternativa e più appagante ed evidenziando, sostanzialmente, profili di inadeguatezza della motivazione, non consentiti dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza – peraltro – indicare quale sarebbe il fatto storico decisivo non considerato dal giudice di appello;
inoltre, parte ricorrente omette del tutto di confrontarsi con la seconda e autonoma motivazione della Corte territoriale secondo la quale, anche nell’ipotesi di deposito di mera cortesia, il depositarlo risponderebbe per i danni subiti dal natante, ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
opera il principio secondo cui quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata – come nel caso di specie – su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che l’impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309) o per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017);
il quinto motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova della quale la Corte territoriale non si occupa e perchè è dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento a tutti gli elementi fattuali e documentali dedotti (iscrizione nel bilancio finale di liquidazione, rinuncia implicita al credito, vicende contabili e societarie ecc.) a fronte di una specifica contestazione del controricorrente;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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