Codice Procedura Civile > Articolo 107 - Intervento per ordine del giudice

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472