Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17950 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24340/2018 proposto da:

RIMA B.R. & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato RICCARDO DIAMANTI;

– ricorrente –

contro

F.E., FA.EL., elettivamente domiciliate in Monza, VIA PARRAVICINI 30, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO CERRATO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 753/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista.

FATTI DI CAUSA

1. La società RI.MA. di B.R. & C. S.n.c. (d’ora in poi, società “RI.MA.”) ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza non definitiva n. 400/16, del 7 aprile 2016, e di quella definitiva n. 753/17, del 31 maggio 2017, della Corte di Appello di Genova, che – dopo avere, l’una, dapprima condannato F.E. ed El. al risarcimento del danno, in favore dell’odierna ricorrente, conseguente a mancata erogazione dalla cassa integrazione guadagni straordinaria dal 22 maggio 1994 al 14 luglio 1994, nonchè, l’altra, rigettato il gravame esperito dalla predetta società avverso la sentenza n. 362/10, del 4 maggio 2010, del Tribunale di Massa – respingevano la domanda risarcitoria proposta dalla società avverso le predette F.E. ed El..

2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che, a seguito di crisi aziendale verificatasi negli anni dal 1992 al 1994, essa acconsentì ad avviare la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 22 novembre 1993 al 22 novembre 1994, diviso in due semestri, rivolgendosi, per lo svolgimento delle pratiche, allo studio associato di cui erano titolari le F..

Riferisce, altresì, che le domande per i due semestri – che ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 2, avrebbero dovuto essere presentate, rispettivamente, il 25 dicembre 1993 e il 25 giugno 1994 – vennero entrambe ritenute tardive dal Ministero del lavoro. Ed esattamente, la prima, perchè – sebbene inviata il 23 dicembre 1993 – perveniva il successivo 28 dicembre, la seconda essendo stata, invece, presentata quasi un mese dopo la scadenza del relativo termine, ovvero il 22 luglio 1994. In conseguenza di ciò, essendo stati esclusi dalla cassa integrazione guadagni i periodi compresi tra il 22 novembre e il 20 dicembre 1993, nonchè quelli tra il 22 maggio e il 26 luglio 1994, la società odierna ricorrente si vedeva costretta – in ragione di una controversia di lavoro instaurata da dieci suoi dipendenti, i quali avevano conseguito, in corso di causa, un sequestro conservativo su beni della stessa società, per per crediti da retribuzioni non corrisposte ammontanti ad Euro 129.114,23 – ad una conciliazione con i medesimi, all’esito della quale la società sosteneva un esborso complessivo di Euro 28.405.13 (oltre Euro 10.329.13 per spese legali dei dipendenti, più Euro 9.994,89 per quelle proprie). Un ulteriore esborso, poi, di Euro 11.206,17 veniva sostenuto dalla RI.MA. nei confronti di altri suoi sette dipendenti, che avevano avanzato analoga richiesta, senza però instaurare alcuna causa di lavoro.

Ciò premesso, lamentando la società – in ragione del comportamento delle F. – un danno complessivo pari ad Euro 51.455.82 (visto che dalla sommatoria degli esborsi sopra ricordati erano da detrarre le somme poi erogate dall’INPS ai lavoratori, in virtù dell’accoglimento dei ricorsi amministrativi contro la mancata concessione del trattamento del 22 novembre al 21 dicembre 1993, e poi dal 15 al 26 luglio 1994), essa adiva il Tribunale di Massa per far valere la responsabilità delle due professioniste. per aver tardato nella presentazione delle domande.

Respinta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la Corte di Appello, in merito al gravame esperito dall’attrice soccombente, dopo aver inizialmente rinviato la causa a precisazione delle conclusioni, sul presupposto che in caso di accoglimento della domanda la liquidazione del danno potesse avvenire con un semplice calcolo senza la necessità del ricorso ad una CTU, con la sentenza non definitiva n. 400/16 – in relazione alla quale la società RI.MA. formulava riserva di gravame – condannava le F. a risarcire il danno per mancata erogazione della cassa integrazione guadagni, sebbene limitatamente al periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994 (danno, più esattamente, da commisurarsi agli importi che la società datrice di lavoro aveva dovuto corrispondere ai propri dipendenti a titolo di retribuzione).

La Corte genovese rimetteva, nel contempo, la causa in istruttoria, per determinare, tramite consulenza tecnica d’ufficio, l’esatto ammontare del danno.

Peraltro, nel corso delle operazioni peritali, l’ausiliario del giudice presentava istanza per l’acquisizione di documentazione necessaria a rispondere al quesito, istanza rigettata, tuttavia, dalla Corte territoriale. Il consulente d’ufficio, quindi, dopo aver trasmesso alle parti la bozza della propria relazione tecnica, depositava l’elaborato, nel quale affermava l’impossibilità di effettuare il conteggio richiesto senza i documenti dei quali era stata richiesta, invano, l’acquisizione. Veniva, infine, respinta dal giudice di appello pure l’istanza con cui parte appellante, ribadiva l’offerta – già tempestivamente indirizzata dal proprio consulente a quello d’ufficio, in occasione del deposito della bozza della relazione tecnica – di fornire ogni documento utile al calcolo delle retribuzioni corrisposte e, dunque, alla risposta dell’ausiliario del giudice al quesito formulato.

La Corte territoriale, dunque, con la sentenza definitiva rigettava la domanda risarcitoria, sul presupposto che il consulente d’ufficio avesse accertato l’impossibilità di rispondere al quesito, ciò che ostava pure alla liquidazione equitativa del danno, visto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendeva dall’impossibilità di provarlo, bensì dalla condotta processuale dell’attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso.

3. Avverso le due pronunce della Corte genovese ricorre per cassazione la società RI.MA., sulla base – come detto – di sei motivi, i primi due indirizzati avverso la sentenza non definitiva, gli altri quattro, invece, contro quella definitiva.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione degli artt. 1223,1225 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2.

Si censura la sentenza non definitiva nella parte in cui la Corte territoriale afferma come “la responsabilità delle odierne appellate emersa dalle risultanze processuali ma non abbia l’estensione prospettata dall’appellante, nè abbia prodotto le conseguenze dalla stessa ipotizzate”. Ci si duole, in particolare, del fatto che la sentenza non definitiva abbia circoscritto il danno astrattamente risarcibile, patito da essa ricorrente, negli “importi che la società datrice di lavoro ha dovuto risarcire ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni” dal 22 maggio al 14 luglio 1994, escludendo, invece, ogni altro versamento “correlato agli accordi transattivi stipulati con i dipendenti”, in quanto “non costituisce conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., dell’inadempimento”, e ciò perchè nel rapporto causale tra la condotta delle F. e il danno lamentato “hanno interferito fatti” – ovvero, “le iniziali decisioni del Ministero e l’autonoma valutazione ad opera dell’appellante della convenienza di un accordo transattivo in pendenza dei ricorsi” avverso di esse – che “non sono ad esse imputabili”.

Assume, per contro, la ricorrente che tutti gli esborsi da essa effettuati (come sopra ricostruiti) erano “non solo prevedibili, come richiesto dall’art. 1225 c.c., ma anche conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dello Studio F.”, e ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nella determinazione, ex art. 1223 c.c., dell’intero danno cagionato deve essere attribuito rilievo alle serie causali che, nel momento in cui si produce l’evento, “non appaiono del tutto inverosimili; come chiesto dalla c.d. teoria della causalità adeguata”. In particolare, il giudice di appello “avrebbe dovuto considerare quali effetti dell’inadempimento”, (ovvero, del ritardo nella presentazione delle domande), riscontrato a carico dello Studio F., “le conseguenze delle azioni legali avviate dai lavoratori”. Quanto, invece, all’accoglimento dei ricorsi amministrativi in relazione al diniego della cassa integrazione guadagni straordinaria (accoglimento integrale, per il primo semestre e parziale, invece, per il secondo), tale evenienza non avrebbe dovuto essere considerata idonea ad interrompere il nesso causale, ma solo a ridurre il danno, tanto che gli importi restituiti in accoglimento dei ricorsi “sono stati portati in detrazione nella richiesta risarcitoria”.

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe “incorsa anche nella violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2”, dal momento che non ha considerato che l’accordo transattivo, intervenuto con quei dipendenti che non avevano fatto causa, nonchè il successivo pagamento agli stessi di importi parametrati ai trattamenti di cassa integrazione non percepito, hanno consentito di ridurre il danno.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia nullità della sentenza non definitiva per “error in procedendo”, per violazione degli artt. 112 e 61 c.p.c..

Si censura, nuovamente, la decisione della Corte ligure di commisurare il danno (solo) “agli importi che la società datrice di lavoro ha dovuto corrispondere a titolo di retribuzioni” nel periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994, giacchè il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione, visto che essa RI.MA. non ha mai chiesto quale voce di danno le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, non avendole erogate per i periodi dal 22 novembre al 20 dicembre 1993 e poi dal 22 maggio al 14 luglio 1994.

Inoltre, sarebbe stato violato l’art. 61 c.p.c., in quanto, ai fini della liquidazione del danno richiesto, come sopra individuato, sarebbe bastato – come del resto ritenuto, inizialmente, dalla stessa Corte territoriale – “un semplice calcolo matematico per la cui esecuzione non è richiesta l’assistenza di un consulente tecnico”.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce violazione dell’art. 115 c.p.c..

Si censura la sentenza definitiva, pronunciata dalla Corte genovese, nella parte in cui ha ritenuto di non poter prendere in considerazione il conteggio, proposto dall’odierna ricorrente per quantificare il danno commisurato alle retribuzioni non percepite dai dipendenti di essa RI.MA. dal 22 maggio al 14 luglio 1994, in quanto ritenuto non idoneo “ad accertare il danno effettivo ma solo la sua entità approssimativa”.

Si trattava, per contro, secondo la ricorrente, di un conteggio “effettuato utilizzando dati processualmente acquisiti” (ovvero, la misura delle retribuzioni che i dieci dipendenti avevano richiesto nella controversia di lavoro poi oggetto di conciliazione, nonchè, per gli altri sette dipendenti che non avevano adito l’autorità giudiziaria, i prospetti per il calcolo delle somme spettanti nel periodo di cassa integrazione non concessa), dati mai contestati dalla difesa delle F..

Di qui, pertanto, l’ipotizzata violazione dell’art. 115 Cost..

3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce “error in procedendo”, per violazione dell’art. 345 c.p.c..

La ricorrente censura la sentenza definitiva in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto – come già l’istanza di acquisizione documenti avanzata dal CTU – quella con cui la propria difesa aveva offerto la produzione, all’ausiliario del giudice, affinchè il medesimo procedesse al conteggio demandatogli, dei seguenti documenti: buste paga dei dipendenti nel periodo anteriore a quello oggetto di accertamento; fogli di presenza dei mesi da maggio a luglio 1994 attestanti l’assenza di ore lavorative; i conteggi sindacali prodotti dai dieci dipendenti che avevano incardinato la già più volte menzionata causa di lavoro e, infine, i prospetti relativi alle somme che avrebbero avuto diritto a percepire, a titolo di cassa integrazione guadagni, gli altri sette dipendenti.

Orbene, il giudice di appello avrebbe dovuto ammettere la produzione di tali documenti, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, “nel testo applicabile ratione temporis”, che ne subordina l’acquisizione alla sola condizione che gli stessi non furono prodotti dalla parte in primo grado per causa ad essa non imputabile”, giacchè, nella specie, l’esigenza dell’acquisizione si determinò solo dopo la formulazione del quesito al CTU, non risultando, inoltre, dipendente da carenze di allegazione e/o di produzione della parte.

3.5. Il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce “error in procedendo” per violazione dell’art. 194 c.p.c..

La mancata autorizzazione all’acquisizione dei documenti “de quibus” è contestata anche in relazione alla violazione dell’art. 194 c.p.c., che consente al CTU di acquisire d’ufficio la documentazione necessaria all’espletamento della propria indagine tecnica.

3.6. Infine, il sesto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione dell’art. 1226 c.c..

Si censura la sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto precluso il ricorso al potere di liquidazione equitativa del danno sul presupposto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendesse dall’impossibilità di provarlo, bensì dalla condotta processuale dell’attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso.

La ricorrente, nel rilevare che costituiva “fatto pacifico” – donde l’ipotizzata violazione dell’art. 115 c.p.c. – il mancato versamento della retribuzione nel periodo oggetto dell’indagine tecnica del consulente, per non avere i dipendenti lavorato, contesta l’affermazione suddetta, non potendo ritenersi che la mancata quantificazione del danno fosse dipesa dal proprio comportamento processuale.

Essendo, per contro, l’esistenza del danno certa, la sua quantificazione ben avrebbe potuto compiersi equitativamente, secondo il disposto dell’art. 1226 c.c..

4. Hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione le F., chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto.

In particolare, le controricorrenti sottolineano la correttezza della decisione adottata di escludere il risarcimento dei danni, evidenziando la propria assenza di responsabilità nonchè la necessità, affinchè il CTU potesse espletare il proprio incarico, di conoscere le retribuzioni dei dipendenti della società RI.MA..

Difatti, ai sensi della L. 22 febbraio 1968, n. 115, art. 2, l’integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, mentre, nella specie, sarebbe risultato che parte attrice non ha mai prodotto, in nessun stato del giudizio, i contratti di lavoro e le buste paga dei dipendenti, impedendo di ricostruire l’ammontare delle loro retribuzioni mensili.

Quanto, poi, all’asserita violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, le controricorrenti sottolineano come, ai sensi del testo attualmente vigente di detta norma, sia venuto meno il presupposto della “indispensabilità” della prova, sicchè l’unica condizione alla quale è subordinata la “nuova” prova in appello è quella, nella specie non sodisfatta, che la precedente produzione non fosse stata possibile per caso fortuito o forza maggiore.

5. Ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito meglio precisati, ovvero in relazione al suo sesto motivo.

6.1. Il primo ed il secondo motivo – che hanno carattere pregiudiziale, indirizzandosi avverso la sentenza non definitiva della Corte genovese, già oggetto di riserva di impugnazione sono inammissibili, per varie ragioni.

6.1.1. In relazione, in particolare, al primo motivo di ricorso, deve osservarsi come tale esito discenda, innanzitutto, dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Invero, la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe considerato – ai fini della dimostrazione del danno da essa subito in conseguenza dell’inadempimento delle F. – una serie di “esborsi effettivi”, indicati, in ricorso, a pag. 9, in fine, ed a pag. 10, all’inizio. Essi, tuttavia, sono individuati attraverso il richiamo di non meglio precisati “cap.” contenuti in alcune pagine dell’atto di citazione, della comparsa conclusionale primo grado, della citazione in appello e della prima comparsa conclusionale di appello, senza, però, che si proceda ad una riproduzione diretta del contenuto evocato e senza nemmeno una riproduzione indiretta, per cui a questa Corte viene, nella sostanza, demandato di cercare nei suddetti “cap” (o nelle pagine degli scritti defensionali richiamati) quanto dovrebbe corrispondere all’assunto – peraltro, esso stesso alquanto generico – della ricorrente.

Giova, sul punto, rammentare che, nel giudizio di legittimità, “sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01; in senso analogo, sempre con riferimento alla giurisprudenza del Supremo collegio, Cass. Sez. sent. 3 novembre 2011, n. 22726).

D’altra parte, verso l’esito dell’inammissibilità del presente motivo – che ipotizza violazione degli artt. 1223,1225 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2 – converge la contestazione che quello prospettato non è neppure astrattamente riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), se è vero che esso “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340; Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un. 26 febbraio 2021, n. 5442) evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, l’apprezzamento di una serie di “esborsi effettivi” che dimostrerebbero l’esistenza del danno lamentato.

D’altra parte, a conferma che la censura formulata si colloca fuori del perimetro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), non sembra inutile rammentare che, in tema di responsabilità per inadempimento del contratto d’opera professionale, per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica “non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (tra le più recenti, in tema di responsabilità degli esercenti la professione legale, ma con affermazione dotata di valenza generale Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 6464S1-01; Cass. Sez. 3. orci. 6 mannin 2020. n. R516; Rv. 657777-01).

Ciò premesso, la sentenza impugnata non ha disatteso tale principio, nè la sua violazione è contestata da parte della ricorrente, che si duole, piuttosto, della decisione della Corte territoriale di delimitare, in astratto, il danno subito dalla ricorrente alle somme che essa società RI.MA. ha dovuto corrispondere (o meglio, avrebbe dovuto corrispondere) ai propri dipendenti, in ragione della tardiva presentazione della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria. La doglianza, dunque, investe l’individuazione delle conseguenze risarcibili, ciò che comporta l’applicazione del principio secondo cui, mentre “l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di ledittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, resta, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576-01).

Fermo, dunque, quanto si rileverà in relazione al sesto motivo di ricorso, la censura formulata con il primo motivo si palesa, come detto. inammissibile.

6.1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso.

In disparte, invero, il rilievo che non è dato neppure esattamente comprendere in cosa sarebbe consistito, nel caso di specie, il denunciato vizio di extrapetizione (non essendo chiaro se la ricorrente lamenti che il danno riconosciuto dalla Corte territoriale sia diverso da quello da essa prospettato, ovvero che per il suo accertamento essa abbia ritenuto di dover dare corso ad una CTU, come parrebbe evincersi dalla contestuale censura di violazione dell’art. 61 c.p.c.), anche tale motivo risulta formulato in difformità da quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), essendo state evocate una serie di circostanze fattuali, senza procedere all’identificazione della sede processuale di emersione delle stesse.

In ogni caso, il motivo si palesa comunque non fondato.

Poichè, come si è già detto, la determinazione del danno risarcibile (o meglio, delle conseguenze dannose risarcibili) costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, non integra vizio di “extrapetizione” l’assolvimento, da parte del medesimo, del compito di selezionare quali siano le conseguenze “immediate e dirette” dell’altrui inadempimento. Difatti, se è vero che “il risarcimento per l’inadempimento dell’obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra inadempimento e danno (art. 1223 c.c.)” e poichè, “su un piano naturalistico, ogi evento è legato ad ogni altro (“pregresso”) evento (in un’indefinita estensione “temporale” e “spaziale”), la limitazione normativamente prevista è fondata sulla necessità di limitare questa estensione, ed è diretta ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell’inadempimento che non sia diretta ed immediata”, essendo “funzione del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 aprile 2006, n. 9374, Rv. 588482-01; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 settembre 2013, n. 21348, Rv. 6279802-01).

Nè, d’altra parte, è ipotizzabile alcuna violazione dell’art. 61 c.p.c., se è vero che “il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sen. 2 marzo 2015, n. 4185, Rv. 634577-01), e ciò in quanto “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione (leali elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito” (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2019, n. 3717, Rv. 652736-01).

6.2. Passando ad esaminare, invece, i motivi di ricorso che investono la sentenza definitiva della Corte genovese, va esaminato, con precedenza rispetto agli altri, il sesto motivo, che è fondato.

6.2.1. Invero, coglie nel segno la censura secondo cui “l’esistenza del danno era certa in quanto riconosciuta dalla sentenza non definitiva”, sicchè nella prosecuzione del giudizio “si trattava solo di stabilirne l’ammontare”, operazione che avrebbe potuto compiersi si “sensi dell’art. 1226 c.c.”.

Sul punto, infatti, va richiamato il principio secondo cui la “sentenza non definitiva che accerti l’esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità”, sicchè, “a fronte della difficoltà di prova del danno, il giudice, non vincolato agli esiti della consulenza tecnica, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 5 ottobre 2020, n. 21258, Rv. 659315-01).

Altrettanto pacificamente, poi, “il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento”, potendo tale facoltà “essere esercitata d’ufficio pure dal giudice di appello” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2020, n. 1636, Rv. 656592-02), ed inoltre, “non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa” (Cass. Sez. 3, ord. 4 aprile 2019, n. 9339, Rv. 653421-01).

All’accoglimento del presente motivo segue la cassazione, in relazione, della sentenza definitiva impugnata, con assorbimento dei motivi terzo, quarto e quinto: restando inteso che il giudice del rinvio, nell’esercizio del potere di liquidazione equitativa, dovrà attenersi al criterio affermato da questa Corte, che esige che l’accertamento scaturisca “da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. Sez. 2, sent. 15 gennaio 2000, n. 409, Rv. 532875-01; in senso conferme Sez. 2, sent. 23 aprile 2002, n. 5920; Rv. 553968- 01; Cass. Sez. 2, sent. 12 febbraio 2004, n. 2706, Rv. 570072-01), dando così rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base la Corte territoriale ha già affermato l’esistenza dell’inadempimento delle F. ed ha ritenuto provato il danno ad esso conseguente.

7. L’accoglimento del sesto motivo comporta, dunque, la cassazione, in relazione, della sentenza n. 753/17, del 31 maggio 2017, dalla Corte di Appello di Genova ed il rinvio della causa a diversa sezione della medesima Corte di Appello di Genova, affinchè la stessa sia decisa nel merito, nel rispetto dei principi di cui al p. 6.2.1.

Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, ad una rinnovata regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il sesto e dichiara assorbiti i restanti, e, per l’effetto, cassa in relazione la sentenza n. 753/17, del 31 maggio 2017, della Corte di Appello di Genova, rinviando alla medesima Corte di Appello in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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