Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17959 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32020/2018 proposto da:

ACAM ACQUE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO FARNETANI, ed elettivamerme domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LEMBO, pec:

riccardo.farnetani.firenze.pecavvocati.it;

alessandrolembo.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

L.V., rappresentante e difesa dall’avvocato RINO TORTORELLI; ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CRUSCUMAGNA, pec tortorelli.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2018 del TRIBUNALE LA SPEZIA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta della Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado.

RITENUTO

che:

1. L.V., titolare di contratto di fornitura del servizio idrico relativo ad una utenza domestica, convenne in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di La Spezia la società Acam Acque SpA, chiedendo la restituzione di quanto le aveva addebitato, in una fattura del *****, oltre all’ordinario corrispettivo, per una voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011” dell’importo di Euro 53,05 in attuazione di una Delibera del 2014, illegittima in quanto applicata retroattivamente.

2. Acam Acque si costituì opponendosi alla domanda di ripetizione e sostenendo la legittimità del proprio operato. Giudice di Pace accolse la domanda ritenendo che il conguaglio applicato costituisse una rimodulazione, con effetti retroattivi della tariffa relativa al periodo 2009-2011, non ammessa da alcuna normativa di settore nè da previsioni contrattuali.

3. Il Tribunale di La Spezia, adito in appello dalla società Acam Acque SpA, con sentenza n. 284 del 17/4/2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la modalità di recupero posta in essere dalla società per compensare mancati ricavi relativi ad anni pregressi fosse contrastante con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia in quanto la società aveva applicato il conguaglio in proporzione ai consumi passati anzichè a quelli futuri, così facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014.

Avverso la sentenza la società Acam Acque SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La L. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, D.M. 1 agosto 1996, Det. AEEGSI n. 643 del 2013, art. 2 e degli artt. 3, 29, 31 e 32 del relativo Allegato in tema di partite pregresse; violazione e falsa applicazione dei principi del full recovery cost e di irretroattività tariffaria – la società ricorrente assume che il Tribunale, nel censurare l’operato di Acam, avrebbe omesse di fare applicazione dell’art. 31 della Det. AEEGSI n. 643 del 2013, che imponeva ad Acam di ripartire il conguaglio relativo agli anni anteriori al 2014 tra i consumi fatturati alla data del 31 dicembre 2012, confondendo la disciplina del conguaglio per il recupero delle partite pregresse con la revisione tariffaria in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154. L’errore sarebbe consistito nel non aver valutato che, proprio perchè trattavasi di partite pregresse, non fosse configurabile alcuna violazione del principio di irretroattività, dovendosi comunque assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

1.1 Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso indica – come oggetto di violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -disposizioni quali quelle contenute nella Det. AEEGSI n. 643 del 2013, che, in quanto aventi natura di provvedimento amministrativo, non hanno alcuna valenza normativa, e non possono contrastare quanto affermato nella motivazione della decisione impugnata in ordine alla violazione del principio di cui all’art. 11 preleggi. Del resto il motivo non si sofferma affatto sul profilo della irretroattività delle tariffe, risultando privo di correlazione con la motivazione della decisione impugnata. In particolare non dimostra come e perchè la Delibera si potesse occupare delle tariffe per il passato, e come tale è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 dell’11/1/2005 secondo il quale il motivo deve esplicitare in modo specifico l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è errata E da esse non può prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Il principio di diritto è stato ribadito da Cass., Sez. Un. n. 7074 del 2017.

Il ricorso è, in ogni caso, infondato. Come correttamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, l’Autorità indipendente divenuta Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico – ha definito le componenti di costo inserendo tra le componenti tariffarie anche le eventuali “partite pregresse” derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell’Autorità stessa. In particolare, ai sensi dell’art. 31 della richiamata Det., la spettanza delle cd. partite pregresse e definita dall’Autorità ma tale determinazione, adottata nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato, non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 preleggi. Ne consegue l’illegittimità del meccanismo recuperatorio per violazione del citato art. 11. Non entrano in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio di criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie ma l’attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattivo ed a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. E’ stata allora correttamente esclusa la retroattività della innovazione per contrasto con l’art. 11 preleggi, rispetto ai periodi in cui i rapporti individuali di utenza avevano già avuto esecuzione, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di un potere impositivo perchè disposta in palese violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., secondo cui le parti concorrono a determinare il contenuto del contratto nei soli limiti imposti dalla legge, nonchè in evidente violazione del principio di buona fede.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in Euro 500 (oltre Euro 200 per estorsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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