Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17962 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5308/2018 proposto da:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avvocato Giammaria Pierluigi, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati Cimetti Maurizio, e Parente Giuseppe;

– ricorrente –

contro

G.M., domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Gagliasso Andrea Gianmaria, e Risso Giulio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1609/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

con ricorso notificato il 08/02/2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiede, affidandosi a un solo, complesso, motivo, la cassazione della sentenza n. 1609 del 24/03/2017 del Tribunale di Torino, l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di Appello di Torino, indicata come resa il 21/12/2017, di accoglimento dell’opposizione di G.M., proposta con ricorso avverso cartella esattoriale notificata il 31/09/2009, incorporata nell’avviso di intimazione di pagamento notificatogli il 21/11/2016, per rilevata maturazione della prescrizione quinquennale dei crediti azionati;

resiste con controricorso G.M.;

il P.G. non ha presentato conclusioni;

per l’adunanza camerale del 04/02/2021 non vi è stato deposito di memorie;

considerato che:

la ricorrente articola un solo motivo di censura, con il quale deduce “violazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”: in particolare, ritenendo la gravata sentenza viziata per non avere applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dalla parte debitrice;

l’Agenzia erariale, premesso di ben conoscere la giurisprudenza di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (segnatamente: Sez. U. n. 23397 del 27/11/2016 Rv. 641632-01, il cui principio di diritto è così enunciato: La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, con v., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)), invoca comunque la prescrizione ordinaria decennale in base ad ordini di argomentazioni prospettati come ulteriori e diversi: benchè vada esclusa l’actio iudicati in ragione della letterale formulazione dell’art. 2953 c.c., la natura di titolo esecutivo del ruolo esattoriale comporterebbe, al momento della formazione del primo e col suo conseguente richiamo nella cartella, una novazione oggettiva e soggettiva delle singole obbligazioni in origine dovute a separate ragioni di credito in un nuovo ed unitario credito, per il quale sarebbe operativo un unitario termine prescrizionale allora da riportare alla generale previsione della sua durata decennale, conseguenza dell’irretrattabilità della ragione creditoria dovuta all’inerzia del debitore nell’impugnarla;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione argomenta poi ampiamente in base al D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 – qualificate come norme riferibili a tutte le esazioni e non solo a quelle dei crediti non tributari – per il caso di scoperta di sopravvenienze utilmente aggredibili in capo al debitore entro il termine prescrizionale decennale; ed invoca, altresì, come rispondente ad un criterio di efficacia, economicità e ragionevolezza l’uniformazione dei termini prescrizionali in dipendenza del carattere cumulativo ed unitario della riscossione nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo e dell’irrazionalità della pretesa dell’agente di riscossione di frazionare la azione avendo riguardo al regime di prescrizione dei singoli crediti: sicchè, divenuta irretrattabile la pretesa con la notifica della cartella di pagamento e la mancata reazione a quest’ultima, il termine di prescrizione sarebbe unico, riferibile al diritto alla riscossione, come unica è l’azione affidata all’agente della riscossione;

la complessa argomentazione non coglie nel segno e non è idonea a scalfire la conclusione, cui è pervenuta – in base a diverso percorso ermeneutico – la richiamata giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. 17/11/2016, n. 23397) dell’identità del termine prescrizionale dei crediti oggetto di riscossione a mezzo ruolo e di quello originario dei singoli crediti e ribadita in seguito da pronuncia di questa Corte (Cass. n. 08126 del 23/04/2020), con motivazione che in questa sede viene espressamente richiamata;

va, al riguardo, data continuità alla giurisprudenza di legittimità anche sul punto consolidatasi (Cass. n. 27876 del 30/10/2019; Cass. nn. 10797 e 10799 del 17/04/2019; Cass. n. 10595 del 16/04/2019; Cass. n. 09293 del 03/04/2019; Cass. n. 06888 del 08/03/2019; Cass. n. 31658 del 06/12/2018; Cass. n. 31352 del 04/12/2018), dalla quale non si scorge alcuna valida ragione di discostarsi;

infatti e in primo luogo, va esclusa qualunque novazione: non si individuano tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere l’estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo, poichè il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico, mentre il preteso effetto di novazione ex lege non rinviene alcun riscontro in una diretta, o comunque, inequivoca disposizione normativa;

e tanto meno potrebbe farsi discendere un effetto di novazione dell’obbligazione originaria dai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ragione acceleratoria specificamente sottesa alla fissazione originaria del termine breve di prescrizione;

in secondo luogo, neppure rilevano gli argomenti fondati sul D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” o su altre norme relative alla riscossione e di analogo tenore: infatti, anche a voler ammettere,non solo l’applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti non fiscali,ma pure la sua rilevanza esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. Sez. U. 23397 del 2016, in motivazione, punti 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento sì al termine di prescrizione decennale, ma con espressione ellittica, unicamente poichè trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcuna possibile relazione con l’art. 2935 c.c. e, a maggior ragione, senza alcun effetto innovativo o novativo derivante dall’iscrizione a ruolo dei crediti;

il motivo è, pertanto, inammissibile;

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese;

infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all’art. 13, comma 1 quater del T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; Sez. U. n. 24245 del 27/11/2015) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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