LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26440/2019 proposto da:
R.M., C.F., R.S.F.D., T.C., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato CHIARA ADELE PERO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, RO.LU., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la decisione del CONSIGLIO NAZ. DEGLI INGEGNERI di ROMA, depositata il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso proposto da R.M., C.F., R.S.F.D., T.C., G.G. contro la decisione del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI di ROMA, depositata l’11 luglio 2019;
visto il controricorso con cui resiste il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA;
rilevato come siano rimasti intimati altresì RO.LU., + ALTRI OMESSI, ai quali il ricorso è stato notificato personalmente a mezzo PEC ad indirizzi risultanti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), pubblico elenco agli effetti del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, convertito in L. n. 221 del 2012;
viste le memorie presentate dalle parti;
rilevato che la pronuncia sul ricorso implica la soluzione della questione di diritto attinente al regime dell’elettorato passivo degli organi dei consigli degli ordini professionali, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 4 septies, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, in relazione al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, art. 2, comma 4, in caso di svolgimento di tre mandati consecutivi, ove per uno di essi sia intervenuto l’annullamento delle elezioni seguito dal commissariamento dell’organo consiliare;
ritenuto che la particolare rilevanza della questione di diritto rende perciò opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3;
rilevato altresì come il controricorrente abbia dedotto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., che sia intervenuta nel febbraio 2021 la scadenza del mandato elettorale (ma non anche la correlata rinnovazione del Consiglio provinciale dell’ordine, secondo quanto poi evidenziano i ricorrenti nella loro memoria), con conseguente ipotizzato venir meno dell’interesse alla decisione sulla legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione dell’organismo scaduto, e quindi cessazione della materia del contendere (al riguardo Cass. Sez. U., 04/08/2010, n. 18047; Cass. Sez. 3, 03/03/2011, n. 5112; Cass. Sez. U., 11/06/1998, n. 5804), dovendosi tuttavia fondare tale eventuale declaratoria su dati ritualmente acquisiti al processo, nel rispetto delle regole del contraddittorio, non essendo a questo fine sufficienti le mere deduzioni compiute nella memoria presentata in cancelleria in procedimento soggetto a rito camerale, e perciò in atto non notificato alla controparte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021