LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19300/2015 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LO SASSO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 679/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 03/02/2015 R.G.N. 687/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MAURO DE LUCA PICCIONE, per delega verbale Avvocato GIOVANNI LO SASSO;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Potenza,in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato l’Inps a pagare a M.S. Euro 13.166,00 quale risarcimento per non avere potuto beneficiare, all’aprirsi della prima finestra utile per il pensionamento, del bonus L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 12, rimanendo alle dipendenze dell’originario datore di lavoro, e ciò a causa del tardivo riconoscimento da parte dell’Inps del beneficio derivante dall’esposizione all’amianto. La Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente era fondata dovendo l’Inps agire con correttezza ed in buona fede riconoscendo tempestivamente il beneficio derivante dall’esposizione all’amianto.
Ha osservato, infatti, che,pur essendo la sentenza del Tribunale di Potenza del 6/11/2006 di riconoscimento di detto beneficio di mero accertamento e pur sottoposta ad impugnazione,era comunque dotata della vincolatività propria di ogni provvedimento giurisdizionale imponendo alle parti di adeguarsi, soprattutto per la P.A. con la conseguenza che il mancato tempestivo spontaneo adeguamento alla sentenza del Tribunale era sanzionabile con diritto del M. al risarcimento.
La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha invece rigettato la domanda del M. volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale nella misura dei ratei di pensione che l’assicurato avrebbe potuto percepire dal momento del raggiungimento del requisito contributivo – previa rivalutazione dei contributi per effetto del beneficio amianto – per difetto di allegazione; che era incontestato che il M. aveva continuato a lavorare ed a percepire lo stipendio fino al 30/4/2009, non aveva allegato il nesso causale tra l’inadempimento dell’Inps e il danno, cioè la concreta probabilità di avviare un’attività autonoma o di intraprendere un nuovo lavoro subordinato,dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Infine, la Corte ha anche rigettato la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale per mancato godimento della quiescenza rilevando che detto danno non seguiva automaticamente all’inadempimento dell’Inps, ma imponeva un onere di allegazione cui non aveva adempiuto il M..
2. Avverso la sentenza ricorre il M. con quattro motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ” violazione e falsa applicazione di norme di diritto “(art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisiva della controversia”, (art. 360 c.p.c., n. 5); riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale di accesso alla pensione per raggiunti limiti di anzianità contributiva.
Il ricorrente si duole che la Corte non aveva valutato l’acquiescenza che l’Inps avrebbe prestato alla sentenza di primo grado avendo l’Istituto, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale, accolto la domanda di pensione presentata il 24/11/2006 con liquidazione fino al 30/4/2009 dei ratei, con ciò compiendo atti incompatibili con la volontà di impugnare.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente indicato dove aveva sollevato l’eccezione, nè provveduto a trascrivere la lettera dell’Inps da cui desumere l’acquiescenza al fine di escludere, tra l’altro, come precisato dall’Istituto, che il pagamento era avvenuto stante la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale senza alcuna acquiescenza,avendo infatti presentato appello.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
Osserva che non si era mai lamentato di aver perso le retribuzioni conseguibili dal reperimento di una nuova occupazione. Denuncia che il danno consisteva nella mancata percezione dei ratei di pensione dei quali avrebbe usufruito ove l’Inps avesse riconosciuto tempestivamente il beneficio amianto.
5 Con il terzo motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale (art. 360 c.p.c., n. 5).
6. I due motivi,congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
i giudici di merito hanno, infatti, ritenuto che il denunciato pregiudizio patrimoniale, non avesse formato oggetto di compiuta allegazione e prova: tale affermazione appare corretta, prima ancora che incontestabile in questa sede di legittimità. Come già rilevato da questa Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 2927/2020, n. 27931/2020) indipendentemente dalle considerazioni svolte dalla Corte territoriale circa l’impossibilità di cumulare la pensione di anzianità con la retribuzione da lavoro dipendente, ciò che rileva in specie è che i giudici di merito abbiano ritenuto che il pregiudizio patrimoniale lamentato in giudizio non avesse formato oggetto di compiuta allegazione e prova.
Va, infatti, osservato che il ricorrente, anche da quanto fatto valere nel presente giudizio di cassazione, sostiene che il danno patrimoniale, nel caso di specie, sarebbe in qualche modo da considerarsi in re ipsa, discendendo dal mancato godimento della pensione, e dal non aver potuto eventualmente svolgere un’altra attività.
A riguardo va rilevato che questa Corte ha sempre escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; giova solo ricordare che la nozione di danno in re ipsa perviene surrettiziamente ad identificare il danno con l’evento ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost. (così da ult. Cass. n. 2927/2020 cit., nonchè, Cass. n. 31233 del 2018, ove si riviene il richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del 2008 e 16601 del 2017).
Alla luce delle su esposte argomentazioni, anche il profilo relativo al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, non può trovare accoglimento. Con riguardo a tale danno la Corte territoriale ha sottolineato la necessità di una specifica allegazione e prova che nella specie ha ritenuto insussistente,non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta del debitore.
7. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021