Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.17993 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20328/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti principali –

SIRTI – SOCIETA’ PER AZIONI, (con socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di H.I.I.T. – HOLDING ITALIANA INVESTIMENTI TECNOLOGICI S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati MARIO MICELI, DANIELE MARIANI, GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 984/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2015 R.G.N. 13/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento ricorso principale, rigetto incidentale condizionato;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato DANIELE MARIANI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano confermando la sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione proposta dalla soc. Sirti avverso le cartelle aventi ad oggetto il pagamento all’Inps di contributi relativi ai trattamenti erogati dalla società, in base ad accordi aziendali del 2002, ai dipendenti per il cd “tempo di viaggio”. La Corte, riformata la sentenza del Tribunale secondo cui era inammissibile la pretesa dell’Inps stante la definitività del provvedimento del 15/10/2009 di annullamento del verbale ispettivo posto a base della cartella riguardando tale annullamento solo i contributi dei compensi per i trasfertisti e non i compensi forfettari per il tempo di viaggio, ha affermato che i compensi erano stati erogati in base ad accordi aziendali del 2002 che prevedevano compensi forfettari non commisurati al tempo di viaggio,ma diversificati secondo fasce chilometriche e che secondo l’Inps, in tal modo, vi era la violazione del minimale contributivo di cui alla L. n. 389 del 1989, per essere tali compensi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

Secondo la Corte, tuttavia, non era sufficiente la mancata erogazione di una voce e dei relativi contributi per integrare automaticamente la violazione del CCNL, essendo necessario procedere ad un calcolo della contribuzione complessivamente dovuta alla stregua del contratto collettivo cd leader che nella fattispecie non era emersa, con la dovuta certezza,che il trattamento aziendale fosse inferiore a quello previsto dal CCNL; che, infatti, non era contestato che, per effetto degli accordi aziendali integrativi, i dipendenti avessero trattamenti economici globalmente considerati maggiori rispetto a quelli del CCNL, così come indicato dalla Sirti e sulla base della documentazione allegata.

Ha osservato ancora che,comunque, la società aveva messo a disposizione degli ispettori i prospetti dove erano indicati per ciascun dipendente la tipologia di viaggio, la destinazione, ma dalla documentazione non era stato possibile stabilire il tempo di percorrenza dei singoli viaggi e che tale circostanza non aveva consentito di verificare in concreto se il compenso forfettario giornaliero previsto dagli accordi aziendali fosse comunque inferiore al compenso dovuto in base al CCNL.

La Corte ha, altresì, riferito che gli ispettori avevano considerato un tempo ipotetico di mezz’ora a viaggio e che tale metodo di calcolo non era corretto e comunque non poteva essere posto a carico della società fornire la prova della mancata violazione della normativa collettiva.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con tre motivi. Resiste la soc. Sirti che deposita controricorso con ricorso incidentale condizionato cui replica l’Inps con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989, interpretato autenticamente dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25 e dell’art. 2697 c.c..

Osserva che i compensi di viaggio forfettari erogati ai lavoratori per raggiungere il luogo di lavoro erano inferiori a quelli previsti dall’art. 27 del CCNL secondo cui le ore eccedenti il normale orario erano compensate con un importo pari all’85% della retribuzione oraria ordinaria; che invece l’accordo aziendale dell’8/5/2002 non ancorava il compenso al superamento dell’orario di lavoro, ma prevedeva compensi differenziati secondo fasce chilometriche.

Deduce che la Sirti non era stata in grado di provare per ciascuno lavoratore la distanza percorsa e i tempi di percorrenza; che aveva ammesso di non aver applicato l’art. 27 CCNL; che aveva allegato che per effetto degli accordi aziendali tutti i dipendenti avevano percepito complessivamente trattamenti migliorativi rispetto al CCNL e che,tuttavia, non aveva provato che per ogni singolo lavoratore l’importo della contribuzione versata sarebbe stata superiore se fosse stato applicato il CCNL, essendosi limitata al complesso di retribuzione erogata a tutti i lavoratori, mentre,invece, l’accertamento del rispetto della regola del minimale doveva essere fatta con riferimento al singolo lavoratore e la prova doveva gravare sul datore di lavoro.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, D.L. n. 338 del 1989, art. 1, con in L. n. 389 del 1989, interpretato autenticamente dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25 e dell’art. 2697 c.c..

Lamenta che non era stato compiuto per ogni singolo lavoratore,oggetto dell’accertamento ispettivo, una comparazione fra l’importo della contribuzione effettivamente versata e quella che avrebbe dovuto essere versata sulla base del CCNL.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, D.L. n. 338 del 1989, art. 1, con in L. n. 389 del 1989, interpretato autenticamente dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25 e dell’art. 2697 c.c..

Si duole che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, l’onere della prova gravava sulla Sirti che assumeva di dover corrispondere una contribuzione inferiore.

6. La soc. Sirti con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21 nonies e 21 quinquies e degli artt. 13621371 c.c., con riferimento all’interpretazione del provvedimento dell’Inps del 15/10/2009 n. 120076 e della sua successiva illegittima revoca.

Con il secondo motivo la controricorrente denuncia violazione degli artt. 342,434 c.p.c., circa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi, rigettata dalla Corte territoriale.

6. Il ricorso principale va accolto, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

7. In fatto risulta accertato dalla Corte d’appello che il cd “tempo viaggio” per raggiungere il luogo di lavoro è stato compensato ai trasfertisti in base ad accordi aziendali, tenendo conto della distanza chilometrica e non già sensi dell’art. 27 del CCNL che prevede,in caso di eccedenza dell’orario normale, un compenso dell’85% della retribuzione oraria.

Secondo l’Inps la Sirti, su cui gravava l’onere probatorio, non aveva provato se il compenso erogato in concreto fosse o meno migliorativo rispetto a quello del CCNL, atteso che non era stato possibile accertare la durata dei singoli viaggi e, dunque, se il compenso erogato in concreto fosse o meno inferiore a quello dovuto in base al CCNL, con la conseguenza che doveva ritenersi violata la regola del minimale retributivo,in assenza di prova da parte della Sirti di avere comunque,corrisposto per i singoli lavoratori importi superiori a quelli della contrattazione collettiva di settore.

8. Appare opportuno ricordare che, fin dalla sentenza n. 11199/2002,le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che “L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale; si tratta del cd “minimale contributivo” secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989".

Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che “Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria” (si tratta del c.d. contratto leader). La legge determina quindi un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore,e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell’obbligo contributivo minimo.

9. Ciò premesso nella fattispecie in esame l’Inps denuncia la violazione del minimale contributivo in quanto il cd tempo viaggio sarebbe stato retribuito non in applicazione dell’art. 27 c.c., ma in modo forfettario in base ad accordo aziendale e sarebbe stato onere del datore di lavoro provare che di fatto il compenso ricevuto fosse analogo o superiore a quello dovuto in base al CCNL.

9. Premesso che senza dubbio è onere del datore di lavoro fornire la prova dell’avvenuta corresponsione di contribuzione parametrata alla retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva di settore, va altresì affermato che ai fini dell’accertamento del rispetto di detto parametro “debba farsi riferimento all’insieme delle voci retributive ivi contemplate, e quindi alla retribuzione considerata nel suo complesso, quale in esso determinata, a prescindere dall’articolazione nelle singole, distinte voci. Non è, quindi, sufficiente la mancata erogazione di una voce e dei relativi contributi per integrare automaticamente la omissione, ma è necessario procedere ad un calcolo della contribuzione “complessivamente” dovuta alla stregua del contratto leader”. La sentenza impugnata si è espressa in questi termini, in conformità alla decisione di questa Corte n. 9169/2003, e detti principi vanno qui accolti e ribaditi.

10. Nella specie la Corte territoriale ha riferito che “non è contestato in causa che, per effetto degli accordi aziendali integrativi, nel periodo oggetto del controllo ispettivo, i dipendenti hanno ottenuto trattamenti economici (globalmente considerati e non riferiti esclusivamente all’elemento retributivo del compenso per il tempo viaggio) maggiori rispetto a quelli previsti dal CCNL come indicato dalla difesa Sirti e come risulta dalla documentazione allegata in primo grado, dove sono stati riepilogati e posti a confronti gli imponibili considerati dall’Inps nel verbale di accertamento suddivisi per categoria di dipendenti con quelli erogati da Sirti nello stesso periodo”.

Non risulta, dunque, alcun intento dell’azienda di sottrarsi agli obblighi contributivi avendo di fatto versato – sulla base di accordi aziendali e valutata anche la difficoltà di quantificazione della durata dei singoli trasferimenti – alle casse dell’Inps importi superiori rispetto a quelli che avrebbe dovuto in base al CCNL.

11. Sulla base di tale accertamento in fatto contenuto nella sentenza, e che cioè la Sirti riconosce ai lavoratori interessati all’accertamento ispettivo un trattamento economico complessivo più favorevole rispetto a quello previsto dal CCNL con conseguente corresponsione di una maggiore contribuzione per effetto dell’applicazione degli altri istituti negoziali previsti dai medesimi accordi aziendali più favorevoli rispetto al CCNL, la richiesta dell’Istituto, oggetto del presente giudizio, non risulta fondata.

12. Per le considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna l’Inps a pagare le spese di lite liquidate in Euro 38.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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