LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28174/2016 proposto da:
L.T.F., e L.T.R., in qualità di eredi di L.T.S., nonchè di T.V., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazzale delle Belle Arti n. 6, presso lo studio dell’avvocato professore Andrea Palazzolo, dal quale sono rappresentati e difesi;
– ricorrenti –
contro
C.R.A., e C.M.T., elettivamente domiciliate in ROMA, via Federico Cesi n. 30, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Mancuso, unitamente al loro difensore avvocato Rinaldo Occhipinti,del foro di Ragusa;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1323/2016 della Corte di appello di Catania, depositata il 13 settembre 2016 e notificata il 25 ottobre 2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto parziale, in ulteriore subordine il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avv.to Andrea Palazzolo, per parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2000 L.T.S. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modica, C.R.A., integrato il contraddittorio successivamente nei confronti di C.M.T. e T.V., proponendo querela di falso in via principale avverso il testamento olografo del defunto fratello L.T.G.V., pubblicato in data 25.02.1999 con atto del notaio M.S. n. ***** di repertorio e numero ***** della raccolta, affinchè ne venisse dichiarata la falsità.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute C., che eccepivano l’inammissibilità della querela per non essere stato l’atto di citazione sottoscritto dalla parte ovvero da procuratore speciale, nella contumacia della T., il giudice adito, con decisione n. 179/2011, espletata c.t.u., in conformità alle conclusioni dell’ausiliario, respinta la deduzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 221 c.p.c., dichiarava la falsità del testamento e della relativa sottoscrizione.
In virtù di rituale appello interposto dalle sorelle C., con il quale lamentavano la ritenuta ammissibilità della domanda, la Corte di appello di Catania, nella contumacia del L.T. e della T., con sentenza n. 1323 del 2016, in accoglimento del gravame, dichiarava l’inammissibilità della domanda, con rideterminazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza.
A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che l’esigenza che l’art. 221 c.p.c., comma 2, mirava a garantire – con la previsione della proposizione di querela di falso dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale – era quella di ricondurre con certezza alla sfera cognitiva e volitiva della parte la querela, mentre nella specie in atti vi era la sola procura ordinaria conferita dall’attore al difensore a margine della citazione che non consentiva alcun collegamento con il documento impugnato di falso. Aggiungeva che nella specie l’inammissibilità della querela derivava anche dalla mancata produzione del testamento olografo in originale.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso L.T.F. e R., in qualità di eredi di L.T.S., sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso le originarie convenute, neanche intimata la T..
Con ordinanza interlocutoria n. 9966 del 27 maggio 2020 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.V., adempimento che veniva assolto nei confronti di L.T.R. e F., quali eredi universali di T.V., deceduta il *****, che svolgevano difese anche in siffatta veste.
In prossimità della udienza pubblica parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti nel denunciare – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado, lamentano che l’atto di appello sia stato notificato al procuratore speciale della parte deceduta, L.T.S., e mai ai suoi eredi, notificata all’erede di L.T.S., L.T.R., solo la sentenza qui impugnata.
La censura non può trovare accoglimento alla luce della giurisprudenza nomofilattica.
La tesi dei ricorrenti è nel senso che essendo stato l’atto di appello notificato al procuratore speciale di L.T.S., deceduto nelle more fra la sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, anzichè ai sui eredi, l’intero procedimento di appello che ne è seguito, dichiarata la contumacia del loro dante causa, sarebbe nullo.
Senonchè è contrario convincimento – di cui si sono fatte espressione le Sezioni Unite con la sentenza 4 luglio 2014 n. 15295, mosse dalla necessità di mediare tra la tutela, da un lato, della giusta parte processuale, da identificarsi dopo l’evento interruttivo, nel soggetto a cui in base alle regole codicistiche spetta proseguire il giudizio, e la tutela, dall’altro, della buona fede della controparte cui l’evento non sia reso noto e che crede, a ragione, che il suo attuale interlocutore processuale sia effettivamente la giusta parte processuale – che occorra riconoscere piena e incondizionata efficacia al principio dell’ultrattività del mandato, di guisa che gli effetti di esso non si esauriscono in corrispondenza della definizione della fase processuale in cui ne avviene il conferimento, ma si espandono e si protraggono – ovviamente in ossequio ai limiti intrinseci del mandato per tutta la durata del giudizio poichè solo in tal modo, concludono le Sezioni Unite, è possibile pervenire ad un “effetto stabilizzante per il processo ed evitare equivoci, arditi distinguo, ricerca di rimedi di salvaguardia e sanatoria, accertamenti incidentali relativi a condotte e stati psicologici”.
Le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, infatti, affrontando la questione relativa al caso in cui: a) la parte, costituita in appello a mezzo di procuratore, muoia prima dell’udienza di discussione e risulti vittoriosa nel grado; b) l’evento non sia stato nè dichiarato in udienza, nè notificato alla controparte; c) quest’ultima proponga ricorso per cassazione contro la parte deceduta, notificandolo a colui che era stato suo procuratore nel precedente grado di giudizio, hanno riaffermato il principio della ultrattività del mandato (Cass. n. 15295/2014 cit.), da cui discende, tra l’altro, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.
Su detti principi giuridici si è attestata la Corte di legittimità, considerando quale giusta parte del processo quella che ha instaurato e quella contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia; parti che, seppur menomate nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del loro rappresentate eletto, al quale soltanto è conferito il potere di comunicare al giudice e alla controparte l’avvenuta verificazione di quella menomazione (v. Cass. n. 27663 del 2018, in motiv.; Cass. n. 24845 del 2018; Cass. n. 20964 del 2018; Cass. n. 20840 del 2018; Cass. n. 3009 del 2018; Cass. n. 21287 del 2015).
In conclusione, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato, che, il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace, con la conseguenza che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1.
Il motivo deve, quindi, essere disatteso, dovendosi ritenere che l’impugnazione per l’appello della decisione di primo grado sia stata dalle C. ritualmente notificata al difensore costituito del defunto L.T.S., avvocato Vanda Contarini, la quale aveva curato anche la notifica alle odierne resistenti della sentenza n. 179 del 2011 del Tribunale di Modica per il decorso del c.d. termine breve.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., per non avere il giudice distrettuale considerato che la procura risultava regolarmente autenticata dal difensore ed apposta a margine dell’atto di citazione che presentava la querela di falso in via principale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell’atto, perchè la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell’oggetto dell’atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem, e tale volontà deve ritenersi sussistente allorchè la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, dato che non può – in virtù del principio della inscindibilità della procura dall’atto in calce o a margine del quale è apposta – sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. (principio di conservazione del negozio) (Cass. n. 20415 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 2773 del 1997; più di recente, Cass. n. 21941 del 2013 e Cass. n. 16919 del 2015).
Da tale principio di diritto, cui occorre dare continuità, la sentenza impugnata si è discostata senza una consapevole motivazione di contrasto, non avendo considerato che la proposizione in via principale della querela di falso, l’esclusività di tale oggetto del giudizio e il collegamento testuale tra l’atto di citazione e la procura estesavi a margine (v. pag. 3 della sentenza impugnata), non lasciano adito a dubbi di sorta sulla specialità della procura stessa e, soprattutto, sul fatto che essa cumula di necessità due funzioni, una di natura processuale (id est, di procura ad litem) e una di natura sostanziale (vale a dire di procura alla proposizione della querela di falso).
Con il terzo mezzo i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: ad avviso dei L.T. la corte territoriale avrebbe errato anche nel ritenere inammissibile la domanda per la mancata produzione del documento in originale, dal momento che il consulente tecnico di ufficio ha concluso per la falsità del testamento olografo a seguito dell’esame del documento in originale, depositato e conservato presso il notaio, come emergeva dalle argomentazioni della medesima sentenza di primo grado.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 224 c.p.c., per non avere considerato la corte di appello che la copia del testamento olografo depositato non era stata disconosciuta dalla controparte, per cui aveva la medesima efficacia probatoria dell’originale.
I due ultimi motivi di ricorso vanno esaminati unitariamente giacchè entrambi aggrediscono la seconda ratio decidendi. Essi sono fondati.
Va premesso che questa Corte, risolvendo a Sezioni Unite (sentenza 15 giugno 2015 n. 12307) la questione circa lo strumento processuale da seguire per far accertare la falsità del testamento olografo, ha affermato che la parte che contesti l’autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Le Sezioni Unite nel concludere per la terza via hanno rilevato che la necessità di una siffatta azione per quaestio nullitatis consente di rispondere: – da un canto, all’esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private; – dall’altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe “di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”, non potendosi esse “relegare nel novero delle prove atipiche”; – dall’altro, di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa; – dall’altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa; infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all’oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita “risorsa non illimitata” (conformi, di seguito, Cass. 2 febbraio 2016 n. 1995; Cass. 4 gennaio 2017 n. 109; Cass. 12 luglio 2018 n. 18363).
Orbene, alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite di cui si è dato sinora conto, diversamente da quanto affermato dalle controricorrenti nella memoria illustrativa, risulta evidente la fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali si intende censurare la statuizione del giudice distrettuale che ha ritenuto l’inammissibilità della querela di falso (anche) per non essere stato prodotto l’originale del testamento olografo, e dunque sul presupposto che non fosse stata proposta una valida prova documentale per la specifica dimostrazione della sua falsità, quale causa di nullità ex art. 606 c.c., dimostrazione della quale sarebbe onerata la parte che intende contestarne la validità, e quindi gli odierni ricorrenti.
In tal senso, effettivamente, l’impostazione della controversia doveva essere ricondotta nella previsione di cui agli artt. 214 c.p.c. e segg.: invero l’art. 2719 c.c. – che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche – è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione e nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde”.
Peraltro, avendo il Tribunale di Modica, con la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di appello, accertato in concreto la falsità del testamento impugnato, facendo propri i rilievi dell’ausiliario di ufficio, il quale nello svolgimento dell’incarico ha esaminato il testamento olografo in originale depositato presso il notaio, per cui non poteva essere ritenuta la verifica inconferente.
D’altro canto per risalente orientamento di questa Corte (Cass. 15 novembre 1971 n. 3260), in tema di querela di falso, i provvedimenti previsti negli artt. 223 e 224 c.p.c., relativi al deposito del documento impugnato di falso ed al sequestro del documento stesso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice istruttore, che deve adottarli in relazione alla peculiarità del caso sottoposto al suo esame ed al modo di proposizione della querela, così da garantire la custodia del documento di cui va accertata la dedotta falsità ovvero l’autenticità, con la conseguenza che nessuna nullità è comminata dalle suddette norme per il mancato puntuale adempimento degli incombenti in esse previsti, che sono evidentemente posti in funzione dell’attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia.
Conclusivamente, vanno accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto su enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
PQM
La Corte, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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