Codice Procedura Civile > Articolo 214 - Disconoscimento della scrittura privata

Codice Procedura Civile

Vigente al

Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e' tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7340 del 07/03/2022

Il disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 c.p.c. e art. 215 c.p.c., comma 2, dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all’originale, dall’onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un “quid novi” nell’acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza. La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.

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