LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14636/2016 proposto da:
A.A., F.G., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO TULUI;
– ricorrenti –
contro
AT.MA.TE. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IGNAZIA LICHERI;
– controricorrenti –
e contro
AM.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 593/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da A.A., A.R., F.G., in qualità di eredi di Am.Ag. nei confronti di At.Ma.Te. S.r.l. volta ottenere l’esatta individuazione del confine della loro proprietà e il conseguente rilascio delle aree illegittimamente occupate dai convenuti previa demolizione di quanto ivi edificato nonchè il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale riteneva che gli attori non avessero dimostrato in alcun modo di essere proprietari del fondo rivendicato, posseduto dalla parte convenuta.
2. A.A., A.R., F.G. proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
3. La Corte d’Appello rigettava il gravame. In particolare, ribadiva quanto affermato dal primo giudice secondo cui ogni qualvolta la parte convenuta abbia affermato di possedere il bene rivendicato da un tempo utile al compimento della usucapione, spetta a chi agisce in rivendica di fornire la rigorosa prova del suo diritto di proprietà. Tale prova nel caso di specie non era stata in alcun modo fornita in quanto neanche un teste era stato in grado di fornire notizie a fondamento della prospettazione attorea. Neanche la consulenza tecnica d’ufficio aveva potuto supplire a tale mancanza di prova in quanto seppure il consulente avesse accertato la continuità delle trascrizioni degli atti di proprietà del bene rivendicato, il possesso della parte appellata era iniziato ben prima della stipula dell’atto con cui gli attori avevano acquistato la proprietà dei beni.
In ogni caso i danti causa degli appellanti avevano acquistato il bene poi venduto soltanto due mesi prima della stipula dell’atto con gli appellanti senza che potesse risalirsi ai precedenti danti causa. In mancanza di qualsiasi prova a supporto della sussistenza del diritto di proprietà in capo agli appellanti la Corte d’Appello rigettava il gravame e confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari.
4. A.A., A.R., F.G. due motivi e in prossimità dell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
5. La società At.Ma.Te. S.r.l. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,948 e 1146 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
A parere del ricorrente sarebbe stato violato l’art. 2697 c.c. che pone a carico di chi vuoi far valere in giudizio un diritto l’onere di provarne i fatti che ne sono a fondamento. Nel proprio atto di appello i ricorrenti avevano lamentato che erroneamente era stato affermato che non avevano assolto l’onere probatorio che doveva ritenersi attenuato e si erano altresì doluti del fatto che avendo parte convenuta proposto domanda di usucapione sarebbe spettato alla stessa provarne il fondamento. La Corte d’Appello aveva invece sostenuto che l’onere della prova spettasse agli attori e che tale onere non era neanche attenuato in tal modo violando la norma citata in quanto la convenuta non aveva mai provato di aver posseduto per il tempo necessario alla maturazione della prescrizione acquisitiva da data anteriore all’acquisto della proprietà da parte degli attori.
Il giudice d’appello, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto delle risultanze della prova per testi addotta della stessa parte convenuta, essendo pacifico che questa aveva iniziato a possedere solo dopo il 1978 data di acquisizione della proprietà da parte degli attori. Infatti, in epoca precedente il terreno era posseduto da S.A., che lo aveva posseduto fino al 1980.
La società convenuta, peraltro, non poteva cumulare il proprio possesso con quello di un soggetto estraneo che vantava sul terreno una situazione di fatto relativa al possesso addirittura antitetica ed in conflitto con quello della convenuta. Infatti, nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 1146 c.c., posto che il citato S.A. non aveva con la società convenuta alcun rapporto tale da consentire la successione del possesso. Se, dunque, sino al 1980 come allegato dalla stessa parte convenuta quest’ultima non aveva posseduto la porzione di terreno in contestazione ne deriverebbe che alla data del 1978, momento incontestato di acquisto per atto notarile da parte degli attori della proprietà del terreno, non era nemmeno iniziato il possesso del medesimo terreno da parte della convenuta. Di conseguenza secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio gravante sugli attori doveva ritenersi attenuato giacchè la società convenuta aveva allegato anche nella propria deduzione di prova un acquisto per usucapione il cui dies a quo era successivo a quello del proprio titolo di acquisto. La sentenza impugnata sarebbe errata perchè violando gli artt. 2967 e 948 c.c., avrebbe posto a carico degli attori un onere probatorio pieno invece che attenuato.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo in relazione art. 360 c.p.c., n. 5.
Nell’atto di appello gli attori si erano doluti della sentenza di primo grado perchè non aveva considerato che la società convenuta non aveva dimostrato l’usucapione nemmeno sotto il profilo dell’animus possidendi, infatti, era stato provato documentalmente come la società avesse chiesto al Comune di Sestu delle concessioni per opere sopra il terreno abusivamente occupato e in detto atto aveva riconosciuto la proprietà degli attori sui terreni interessati nella lite. Dunque, la convenuta riconosceva espressamente la proprietà degli attori riferendosi ad un contratto di compravendita con i proprietari effettivi. Su tale punto vi sarebbe un’omessa pronuncia da parte della Corte su di un fatto decisivo, attenendo esso al requisito costitutivo del possesso e suscettibile di definire il giudizio con l’accoglimento dell’appello.
2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’Appello ha ritenuto di confermare la statuizione del giudice di primo grado sulla mancanza di prova in ordine alla titolarità in capo ai ricorrenti del diritto di proprietà sul bene in contestazione rappresentato dai terreni distinti in catasto al foglio *****, mappale *****. Il giudice del gravame ha altresì ritenuto che poichè la parte convenuta aveva affermato di possedere il bene rivendicato da un tempo utile al compimento dell’usucapione spettasse ai ricorrenti che agivano in rivendica di fornire la prova rigorosa del diritto di proprietà. Peraltro, il possesso della società At.Ma.Te. era cominciato ben prima della stipula dell’atto con il quale i ricorrenti avevano acquistato la proprietà dei predetti beni. Nella specie, inoltre, non poteva affermarsi neanche la continuità delle trascrizioni in quanto risultava dalla consulenza che i danti causa dei ricorrenti avessero acquistato il bene solo due mesi prima di rivenderlo a questi ultimi senza alcun riferimento ai precedenti danti causa e, dunque, in mancanza della continuità delle trascrizioni.
La sentenza della Corte d’Appello è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui: “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, salvo che quest’ultima non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. Solo in questo caso l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, ed alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 694 del 2016 Sez. 2, Sent. n. 22598 del 2010 Sez. 2, Sent. n. 9303 del 2009).
Nella specie, da un lato deve evidenziarsi che il momento iniziale del possesso che i ricorrenti contestano possa risalire ad una data antecedente al loro acquisto è un profilo che implica un accertamento in fatto precluso a questa Corte, e dall’altro, che, in ogni caso, non vi è stato alcun riconoscimento dell’appartenenza dei terreni in esame ad un comune dante causa presupposto necessario per ritenere attenuato l’onere probatorio a carico del proprietario che agisce in rivendica. Ne consegue che è infondata la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., non essendoci stata alcuna inversione dell’onere probatorio.
Infatti, la parte convenuta nei casi sopra descritti non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Sez. 3, Ord. n. 14734 del 2018). Come si è detto solo nel caso in cui il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, ed alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.
2.2 Anche la censura circa l’omesso esame del riconoscimento della proprietà degli attori da parte della convenuta, fatto che sarebbe stato provato documentalmente, è infondata. Il documento citato dal ricorrente non è riferibile alla società controricorrente ma solo a At.Te.Ma. personalmente, sicchè non può assumere alcuna rilevanza, restando interamente a carico del ricorrente il particolare onere probatorio spettante al proprietario che agisce in rivendica che, secondo la Corte d’Appello di Cagliari non è stato soddisfatto, mancando la continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4300 più 200 per esborsi;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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