Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18009 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28305/2016 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati VALERIO AIRAUDO, e ROSA MATTIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in ROMA, V.le delle MILIZIE 1;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati OSCAR SPINELLO, e GIAMPAOLO MUSSANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maria Elena Ribaldone, in ROMA, P.zza del POPOLO 18;

– controricorrente, con ricorso incidentalecondizionato –

avverso la sentenza n. 795/2016 della CORTE d’APPELLO di TORINO, pubblicata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 26.4.2012 P.M. conveniva in giudizio T.M. esponendo di essere stato vittima del reato di usura in relazione ai rapporti economici intercorsi tra le parti tra il 1984 e il 2011 e chiedendo la declaratoria di nullità di alcune scritture di riconoscimento del debito per contrarietà a norme imperative di legge (in particolare, la nullità di un contratto preliminare di vendita del 2.2.2004 e dell’atto notarile di vendita del 4.6.2004, in quanto la cessione dell’immobile doveva ritenersi di natura usuraria). In subordine, chiedeva di pronunciare la rescissione del contratto di compravendita del 4.6.2004, deducendo la sussistenza di una lesione ultra dimidium e, in ogni caso, la condanna del convenuto a restituire le somme corrisposte a titolo di vantaggio usurario.

L’attore specificava di aver conosciuto il T. nel 1984 e di essere entrato con lui in confidenza al punto da averlo messo a parte delle difficoltà economiche che stava attraversando la società di cui era socio accomandatario; che il T. gli aveva dato in prestito la somma di Lire 40.000.000, poi restituita; che il P. si era rivolto nuovamente al T., che gli aveva prestato la somma di Lire 40.000.000, che l’attore avrebbe dovuto restituire entro un anno, con gli interessi, a mezzo di assegni post-datati per complessive Lire 60.000.000; che l’attore era riuscito a pagare un primo assegno di Lire 8.000.000, mentre non era riuscito a far fronte al pagamento degli ulteriori assegni, che il T. aveva rinunciato a mettere all’incasso, accettando un nuovo assegno di Lire 10.000.000, sicchè l’ammontare del prestito era salito a Lire 50.000.000; che verso la fine del 1985, l’attore era riuscito a corrispondere al convenuto la somma di Lire 58.600.000, oltre a onorare i premi di alcune polizze assicurative del T. per Lire 1.311.000; che in tale situazione, in cui risultava interamente restituito il capitale con gli interessi al tasso vigente, il T. aveva iniziato a chiedere ripetutamente somme di denaro e, alla fine del 1988, l’attore aveva corrisposto circa Lire 70.000.000; non ancora soddisfatto, il convenuto aveva preteso la sottoscrizione di una dichiarazione di debito (31.12.1988), nella quale l’attore si riconosceva debitore della somma di Lire 29.061.981, somma costituita dei soli interessi e che avrebbe dovuto essere maggiorata di ulteriori interessi calcolati nella misura del 25% annuo; che il 15.11.1996, l’attore si era visto costretto a sottoscrivere una nuova scrittura in cui si riconosceva debitore della somma di Lire 94.750.312, somma dovuta al maturare di nuovi interessi a partire dalla somma di Lire 29.061.981 della precedente dichiarazione di debito del 31.12.1988; che in data 7.5.1997, a seguito di ricorso del T., il Tribunale di Pinerolo aveva ingiunto all’attore il pagamento della somma di cui alla scrittura del 15.11.1996 e, non essendo stato opposto il decreto ingiuntivo, era stato notificato il precetto ed era iniziata una procedura esecutiva immobiliare; che, nel corso di tale procedura, l’attore e il T. erano giunti a una transazione, in forza della quale il P. cedeva l’appartamento di sua proprietà al T. e quest’ultimo rinunciava alla procedura esecutiva; che in data 2.2.2004 era stato stipulato un preliminare di vendita, con previsione per l’attore di riscattare il bene entro il 31.12.2005 mediante versamento della somma di Euro 103.290,00; che il T. aveva abbandonato la procedura esecutiva; che in data 4.6.2004 le parti avevano stipulato il rogito notarile di trasferimento della proprietà; che, in base a una perizia commissionata dall’attore, il solo appartamento, all’epoca della redazione dell’atto, aveva un valore commerciale di oltre Euro 200.000,00, per cui vi era sproporzione tra il valore del bene e il prezzo di vendita che giustificava la domanda di rescissione per lesione; che l’attore aveva querelato il T. e che, a seguito del procedimento penale, il convenuto era stato condannato per il reato di usura alla pena di due anni e due mesi di reclusione e al pagamento della somma di Euro 4.000,00 di multa.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le domande dell’attore e chiedendone il rigetto. Sollevava eccezione di prescrizione annuale con riferimento alla domanda di rescissione per lesione. Il T. sosteneva che la somma di Euro 29.061,981 si riferiva al capitale e non agli interessi; che tutte le eccezioni relative alla nullità della scrittura privata avrebbero dovute essere svolte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (non proposta) e sottolineava che la cessione dell’immobile con patto di riscatto era avvenuta in ragione del credito portato dal decreto ingiuntivo e non sulla base della scrittura di riconoscimento del debito.

Con sentenza n. 110/2014, depositata in data 30.4.2014, il Tribunale di Torino rigettava le domande dell’attore condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. In particolare, il Tribunale rilevava che la stima effettuata dal perito d’ufficio del Giudice penale (Euro 208.000,00) fosse condivisibile, ma che, per ritenere integrato il reato di usura reale, era necessaria la prova che colui che aveva dato o promesso versasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria al momento della dazione e cioè, nel caso, al 2.2.2004, mentre nessuna prova era stata dedotta sul punto dall’attore, per cui non poteva trovare accoglimento la domanda di nullità per violazione di norme imperative; nè sussistevano i presupposti per la pronuncia di rescissione per lesione in quanto, oltre all’insussistenza di una prova dello stato di bisogno dell’attore al momento della sottoscrizione della scrittura del 2.2.2004, le parti avevano previsto un meccanismo per ricondurre l’accordo a equità ex art. 1450 c.c., con possibilità di riscatto allo stesso prezzo dell’immobile.

Avverso detta sentenza proponeva appello P.M. chiedendo di dichiarare la nullità della scrittura privata 2.2.2004 e dell’atto notarile del 4.6.2004 per contrarietà a norma imperativa (art. 644 c.p.) e, in via subordinata, la rescissione dell’atto di compravendita, condannando il T. alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di vantaggio usurario quantomeno dal 2006 al 2010, pari ad Euro 6.000,00.

Si costituiva in giudizio l’appellato chiedendo, preliminarmente, la declaratoria d’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 795/2016, depositata in data 13.5.2016, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava la rescissione per lesione del contratto di compravendita del 4.6.2004. In particolare, il Giudice di secondo grado, rilevato che fosse pacifico sia che la procedura esecutiva immobiliare si fosse conclusa con una transazione, sia che le parti avessero stipulato un preliminare di compravendita, avente a oggetto la casa di abitazione dell’appellante, evidenziava che al punto 6) del suddetto preliminare era previsto che entro il 31.12.2005 il P. aveva la possibilità di cedere al T., in permuta dell’abitazione compravenduta e valutata in Euro 103.290,00 di comune accordo, un lotto di area edificabile, ma che qualora esso non fosse divenuto edificabile, era data al P. la facoltà di riacquistare l’immobile dietro versamento della suddetta somma di Euro 103.290,00. A tale preliminare (che realizzava un patto commissorio mascherato) faceva seguito il contratto definitivo del 4.6.2004, nel quale – oltre al fatto che il prezzo di compravendita era indicato in Euro 54.000,00, che le parti dichiaravano di aver già corrisposto e ricevuto – non vi era traccia della pattuizione di cui al punto 6) del preliminare. In tale contesto, era palesemente erronea la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto integrato dalla pattuizione del suddetto punto 6) del preliminare il meccanismo per ricondurre il contratto ad equità ex art. 1450 c.c.. La lesione ultra dimidium era dimostrata dalle risultanze della CTU espletata nel processo penale, che aveva determinato il valore dell’immobile in Euro 208.000,00, del tutto attendibili in quanto trovavano conferma nella circostanza che il T. aveva messo in vendita l’immobile al prezzo di Euro 220.000,00. Quanto allo stato di bisogno richiesto dall’art. 1448 c.c., la Corte d’Appello osservava che tale nozione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è integrata solo dalla coincidenza con uno stato di assoluta indigenza, ma può anche consistere in un’obiettiva difficoltà economica o da una contingente situazione di carenza di liquidità (Cass. n. 4630 del 1990; Cass. n. 9374 del 1991), purchè sia risultata determinante della volizione negoziale e della disponibilità ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla situazione (Cass. n. 19138 del 2004; Cass. n. 5133 del 2007). Quanto all’approfittamento dello stato di bisogno, si osservava che esso consiste nella consapevolezza dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dallo stato di bisogno altrui di cui si ha parimenti conoscenza (Cass. n. 19138 del 2004; Cass. n. 140 del 2007). Tali presupposti ricorrevano entrambi nel caso di specie. Infatti, quanto allo stato di bisogno, si evidenziava come la situazione economica dell’appellante fosse andata degenerando con il passare degli anni: arrivato alla procedura esecutiva immobiliare, il P. si era visto costretto ad aderire ai suddetti contratti, segno evidente che non aveva mezzi economici, neppure per provvedere a pagamenti parziali volti a dilazionare la vendita della casa in cui viveva. Quanto poi alla conoscenza dello stato di bisogno, si sottolineava che la lunga frequentazione tra le parti non poteva non aver reso il T. perfettamente consapevole del continuo peggioramento della situazione economica del P. e che tale consapevolezza era ancor più sussistente al momento degli accordi che portavano al trasferimento della proprietà della casa. Di tale stato di bisogno era evidente che l’appellato avesse approfittato, inducendo la controparte a firmare un accordo che sapeva per sè stesso vantaggioso (dalla documentazione sequestrata in sede penale risulta che nel “registro incassi” il T., alla data del 4.6.2004, aveva annotato “casa/ P.”, valore Euro 200.000,00) e svantaggioso per l’appellante. Del resto, la mancata riproduzione nel contratto definitivo della clausola dell’art. 6) del preliminare confermava che l’appellato fosse a conoscenza del fatto che le condizioni economiche dell’appellante non avrebbero permesso a quest’ultimo di riacquistare il bene.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione T.M. sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste P.M. con controricorso, illustrato da memoria, e ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1448 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” poichè la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che il rogito di compravendita del 4.6.2004 fosse slegato dalla transazione ex art. 1965 c.c., stipulata con scrittura privata del 2.2.2004, mentre lo stesso è parte integrante di quest’ultima e da considerarsi, anche per il suo valore ai fini della valutazione di una possibile lesione ultra dimidium, nel complesso degli obblighi reciproci assunti con la transazione, con conseguente errata applicazione dell’art. 1448 c.c..

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1448,1965 e 1970 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che il rogito di compravendita non fosse parte integrante e clausola di una transazione, così violando il divieto di impugnazione per lesione di una transazione sancito dall’art. 1970 c.c., applicabile al caso di specie.

2. – Stante la loro stretta connessione logico-giuridica, tali motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono entrambi inammissibili.

2.2. – In primo luogo, va rilevata l’assoluta novità dell’argomentazione giuridica e del motivo di impugnazione, mai fatto valere nei precedenti gradi di giudizio, rilevandone l’inammissibilità. Infatti, nel giudizio, non risulta esser mai stato argomento di discussione la natura giuridica di transazione della scrittura del 2.2.2004, nè dell’atto notarile del 4.6.2004; e mai è stata eccepita la non rescindibilità dell’atto notarile suddetto in quanto avente natura giuridica di transazione. Del resto, la Corte d’Appello non affrontava minimamente la questione, ritenendo pacifico e documentale che le parti avessero stipulato un preliminare di compravendita avente a oggetto la casa di abitazione del P., cui seguiva il contratto definitivo del 4.6.2004. Laddove, peraltro, la Corte territoriale qualificava il preliminare quale patto commissorio mascherato.

2.3. – Costituisce principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

2.4. – A ciò si aggiunge l’ulteriore affermazione secondo cui “Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio” (Cass. n. 20712 del 2018; conf. Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 17041 del 2013).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1448 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, avendo errato, la Corte distrettuale, nell’applicazione dell’art. 1448 c.c., riguardante le regole per la quantificazione della lesione ultra dimidium; ed avendo omesso di valutare la presenza dei correttivi di valore previsti dalla scrittura privata e il conteggio degli interessi maturati e indicati dalle CTU, che erano stati oggetto di discussione tra le parti. La Corte di merito avrebbe altresì errato nella valutazione sulle prove dello stato bisogno, non avendone la controparte provato la sussistenza.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – In tema di ricorso per cassazione, non è infatti consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

3.3. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.

3.4. – Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

4. – Costituisce infine principio consolidato che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

A seguito della riforma del 2012 è scomparso pertanto, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, rimanendo il controllo circa la esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e la coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Detto controllo concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

4.1. – Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente (nella specie) avrebbe dunque dovuto anche specificamente e contestualmente indicare con precisione, oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è idonea e spcifica indicazione.

4.2. – Infine, rilevato che la Corte d’Appello faceva proprie le risultanze della CTU espletata nel procedimento penale, il motivo risultava, come gli altri, palesemente inammissibile, posto che come i motivi precedenti non era stato oggetto di trattazione nel precedente grado di giudizio, nè nella sentenza impugnata.

5. – In considerazione della dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso principale, va assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal controricorrente.

6 – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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