Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18016 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 101/2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caccini 1, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Villata, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Andreina Degli Esposti;

– ricorrente –

contro

Anas Azienda Nazionale Autonoma Strade s.p.a., Comedile Costruzioni Generali s.p.a, in liquidazione in concordato preventivo;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18554/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.V. convenne in giudizio ANAS s.p.a. e c.c. Edile Costruzioni Generali s.p.a. dinanzi al Tribunale di Mila chiedendo la condanna in solido delle due parti convenute risarcimento del danno conseguente all’irreversibile trasformazio di un terreno di sua proprietà sito nel Comune di *****, superficie pari a circa 1.100 mq., illegittimamente occupato al fine di realizzarvi il Centro Compartimentale Anas, e dedusse che l’occupazione urgente ed indifferibile del predetto terreno, disposta con decreto del Prefetto della Provincia di Sondrio del 31/12/1990, si era protratta ben oltre il periodo indicato di 1500 giorni, comportando, per effetto dell’accessione invertita, l’acquisizione del fondo della ricorrente a favore dell’Amministrazione, con contestuale estinzione del suo diritto di proprietà.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30/1/2003, rigettò la domanda proposta nei confronti della Com. Edile e dichiarò responsabile in via esclusiva l’Anas, che di conseguenza condannò al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 56.562,36, oltre alle spese processuali.

2. Con la sentenza del 14/2/2007 la Corte di appello di Milano rigettò l’appello principale proposto da M.V. e l’appello incidentale dell’Anas e osservò che anche se alla Comedile era stato delegato il compito di compiere gli atti afferenti al procedimento espropriativo non erano emersi “esatti e precisi profili volti ad accertare la configurabilità dell’illecito aquiliano a carico del delegato”.

Secondo la Corte di appello, inoltre, le contrapposte censure mosse dalle parti in merito alla quantificazione del danno non erano fondate alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritenute corrette e aderenti ai principi della materia.

3. Per la cassazione di tale decisione M.V. propose ricorso, affidato a tre motivi, a cui l’Anas e la Com-Edile resistettero con controricorso.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e sostenne l’erroneità dell’esclusione della responsabilità solidale di Com.Edile, la quale, in quanto a tanto delegata, era tenuta a promuovere correttamente e tempestivamente il compimento dell’attività amministrativa, ed aveva tenuto, quindi, una colpevole condotta omissiva.

3.2. Con il secondo mezzo la ricorrente denunciò omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis e dell’art. 2043 c.c., dolendosi che la Corte territoriale avesse aderito alla stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, ritenuta inadeguata per difetto, e avesse applicato i criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007.

3.3. Con la terza censura relativa all’indennità di occupazione, la ricorrente lamentò la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omissione di pronuncia sul punto, aggiungendo che l’indennità avrebbe dovuto essere calcolata sulla base di quella, virtuale, di espropriazione, determinata alla stregua del valore di mercato dell’area.

3.4. Con la sentenza n. 18554 del 21/9/2015 la Corte di cassazione dichiarò inammissibili il primo ed il terzo motivo ed accolse il secondo con riferimento al suo secondo profilo, incentrato sull’inapplicabilità dei criteri riduttivi ormai abrogati, ritenuto fondato alla luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007, nel frattempo intervenuta.

Venne pertanto precisato che l’ammontare della somma dovuta a titolo di risarcimento per la irreversibile trasformazione del bene doveva essere calcolata con riferimento al valore pieno del terreno irreversibilmente trasformato, secondo la previsione della L. n. 2359 del 1865, ai sensi del richiamato art. 39.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

4. Avverso la predetta sentenza con atto notificato il 19/12/2015 M.V. ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, svolgendo un motivo di revocazione.

4.1. La ricorrente osserva che la Corte aveva dichiarato inammissibile il suo terzo motivo di ricorso – ut supra volto a denunciare omissione di pronuncia – per due distinte ragioni, ossia perchè:

(a) era stato ritenuto incompleto il relativo quesito di diritto;

(b) non era stato indicato l’atto del giudizio di merito con cui era stata proposta la domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione.

Tali affermazioni, secondo la ricorrente, sono frutto di un errore nell’esame del ricorso introduttivo.

4.2. La ricorrente osserva che il terzo motivo di ricorso si componeva di due censure, la prima relativa all’omessa pronuncia, la seconda relativa al criterio di determinazione dell’indennità pretermessa (interessi legali sull’indennità di esproprio).

La Corte aveva esaminato solo il primo quesito, ritenendolo incompleto, perchè “formulato in termini di mero interpello” e non il secondo, contenuto alla pagina 30 del ricorso, incorrendo così in errore di fatto che l’ha indotta a ritenere incompleto il quesito.

4.2. Aggiunge la ricorrente che la Corte era incorsa anche in un secondo errore, non avendo individuato l’atto da cui risultava la proposizione della domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima, che invece ella aveva puntualmente indicato sia a pagina 8 della parte narrativa in sede di esposizione del giudizio di secondo grado, sia alle pagine 11-12 della parte narrativa in sede di esposizione delle conclusioni definitive del giudizio di secondo grado, sia, ancora, a pagina 12 del ricorso, sia, infine, a pagina 27 in sede di trattazione del terzo motivo di ricorso.

In tali passaggi – prosegue la ricorrente – era stato precisato che la domanda in questione (indennità per occupazione legittima) era stata proposta con l’atto di impugnazione della sentenza di primo grado in tema di risarcimento del danno da occupazione invertita alla Corte di appello, giudice funzionalmente competente in unico grado.

4.3. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

Il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni.

5. Il Collegio, esaminati gli atti di causa e visto l’art. 391 bis c.p.c., comma 3, ritiene opportuno rinviare l’esame del ricorso alla pubblica udienza della prima sezione civile.

P.Q.M.

La Corte;

rinvia la causa alla pubblica udienza della Prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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