Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18025 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6769/2014 proposto da:

P.M. rappresentato e difeso dall’avv.ti Totti Alessandro e Smurro Antonio elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Scaringella Massimiliano, via Costantino Morin n. 1 Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 64/15/13depositata il 7 ottobre 2013 Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 4/11/2020.

RILEVATO

Che:

P.M., titolare della ditta individuale SAP, ricorre per la cassazione della CTR Emilia-Romagna n. 64/15/13 depositata il 7 ottobre 2013 La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento, uno per, 2006 e l’altro per il 2007, per maggior volume d’affari e maggior reddito ai fini dell’IRPEF e avendo ritenuto l’Ufficio indetraibili ai fini IVA le operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Il contribuente assume essere state, invece, veritiere le prestazioni rese dalla società “Adria Service”, emittente delle fatture in questione. Ha pertanto opposto gli atti impositivi, con esito sfavorevole in entrambi i gradi di merito.

Pone a base del ricorso tre motivi.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è da ritenere infondato per le ragioni che seguono.

Il contribuente, con il primo motivo, lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727,2729 e 1823 c.c..

In particolare deduce d’aver assolto all’onere di provare i presupposti che legittimano l’esposizione in dichiarazione della componente negativa relativa all’attività in oggetto, mediante la produzione delle fattura relative alla prestazione ricevuta e al costo sostenuto. E richiama gli elementi documentali a suffragio dell’avvenuto pagamento.

In particolare, assume che la prova della prestazione discenderebbe dal fatto che le fatture prodotte non sono state censurate sotto il profilo della loro regolarità formale, con ciò assolvendo alla loro funzione probatoria.

Ora, questa Corte ha più volte affermato che “Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicchè, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020).

Pertanto, la regolarità delle fatture prodotte dal contribuente, se sufficientemente esplicative, sono, alla stregua del richiamato principio, effettivamente idonee “a rappresentare il costo” e determina l’onere per l’amministrazione di dimostrare la fittizietà dell’operazione, ma se (come è da ritenere avvenuto nel caso in esame) tale onere è assolto dall’Ufficio, avrebbe dovuto, il contribuente, fornire a sua volta la prova contraria della effettività dell’operazione medesima.

Ora, in tale schema dialettico, l’onere dell’Ufficio è da ritenersi assolto posto che l’inesistenza oggettiva delle operazioni può essere fornita dall’Amministrazione, anche valorizzando, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione resa dal fatturante, l’assenza in capo all’apparente ditta appaltatrice, della minima dotazione personale e strumentale, adeguata alla predetta esecuzione, con ciò inducendo la presunzione di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica. In tal senso Sez. 5 -, Sentenza n. 5339 del 27/02/2020, Nel caso di specie, l’accertamento della G.di F., a carico di Adria Service aveva, appunto, evidenziato che la stessa si fosse avvale, nel periodo in esame, di una sola dipendente per la durata di soli 12 giorni; che numerose fatture da essa emesse avevano la stessa numerazione, ma erano riferite a date, clienti e importi diversi, a riprova della loro inattendibilità. L’Ufficio aveva poi inoltrato al ricorrente Prioli un questionario proprio a chiarimenti delle fatture emesse a suo favore dalla Adria Service, ma la richiesta rimaneva inevasa. Circostanze queste non contraddette da elementi di segno contrario. Nè la parte ha provato che gli assegni, indicati come prova del pagamento della prestazione di cui aveva fruito, fossero stati effettivamente riscossi o negoziati dalla società “Adria”.

Sussiste, quindi, un solido quadro indiziario a sostegno dell’accertamento.

Il primo motivo di ricorso, per violazione dell’art. 2697 c.c. è perciò infondato.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., il contribuente censura l’omessa enunciazione dei criteri di valutazione sia delle prove offerte dall’Amministrazione che di quelle offerte dalla parte, nel senso che queste ultime sarebbero state ignorate.

La doglianza appare priva di pregio perchè la sentenza ha esplicitato le ragioni per le quali la CTR aveva ritenuto maggiormente significativi gli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio ed ha precisato, per converso, le ragioni per le quali non ha ritenuto probanti le matrici degli assegni prodotte, in quanto non chiarivano a quale causale facesse riferimento la generica indicazione di “saldo” che su di essi compariva. Non consentivano, inoltre, di individuare chi fosse il destinatario dei titoli, laconicamente indicato come “Sandro”, nè era possibile dare per certo che gli assegni, a cui facevano riferimento le matrici prodotte, fossero stati effettivamente incassati dalla società Adria.

L’Ufficio aveva cioè assolto all’onere di motivazione in quanto, come questa Corte ha più volte affermato, “Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti … incompatibili con la decisione adottata” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021).

Nel caso in esame il giudicante ha reso palese, non solo implicitamente, le ragioni del suo convincimento e l’incompatibilità logica con quelle della parte ricorrente.

Infine, è da ritenere inammissibile il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), con cui il ricorrente censura il mancato esame degli estratti conto prodotta: Infatti, l’omesso esame, di cui si duole il ricorrente, non riguarda un fatto qualificabile “decisivo” per il giudizio, cioè tale che, per la sua elevata valenza probatoria, se valutato, avrebbe di certo indotto una decisione diversa da quella adottata. Tale caratteristica non è ravvisabile in concreto posto che l’estratto conto documenta solo che un’operazione bancaria era stata effettuata sul conto del ricorrente, ma non prova che l’assegno emesso era stato poi realmente riscosso dalla Adria.

Il ricorso va perciò rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese ed al versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.600,00 e di quelle prenotate a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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