LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4371/2013 R.G. proposto da:
ALPICAR Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 15, presso lo studio dell’Avv. Massimo Coccia, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’Avv. Mario Monteverde, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NORD Spa, concessionaria del Servizio Riscossione Tributi Provincia di Novara;
– intimata –
avverso la sentenza n. 95/34/2011 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 27 dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 17247 in data 16.6.2009 questa Corte, investita dal ricorso della Alpicar s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte n. 50/36/06 – con la quale, nella controversia concernente la cartella di pagamento relativa ad omesso pagamento di IVA per l’anno 2.000, pari a lire 189.356.999 (Euro 97.749,00), in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verbania n. 1803/2010, che aveva rigettato il ricorso del contribuente per assenza di prova del preteso pagamento non avendo trovato alcun riscontro presso l’Ufficio Postale in cui sarebbe avvenuto, era stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, in quanto proposto nei confronti della Sestri s.p.a., concessionaria del Servizio di riscossione tributi della Provincia di Verbania, anzichè nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Domodossola, unico soggetto passivamente legittimato non concernendo il ricorso stesso vizi propri della cartella impugnata accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Questa Corte ritenne che, nel caso di impugnazione di cartella di pagamento non per vizi propri, la legittimazione passiva spettava all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, tuttavia, se fatto destinatario dell’impugnazione, incombeva l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non voleva rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, posto che l’avere il contribuente individuato nell’uno o nell’altro soggetto il legittimato passivo non poteva mai determinare l’inammissibilità della domanda.
La causa fu riassunta, nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sestri Spa, dalla società ALPICAR in liquidazione, che chiese, in riforma della sentenza di primo grado, l’annullamento della cartella di pagamento con riguardo all’IVA ed accessori poichè già pagata in data 30.6.2000.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 95/34/2011, depositata in data 27 dicembre 2011, confermò la sentenza di primo grado e compensò fra le parti le spese anche del giudizio di cassazione, rilevando che la delega all’Ufficio Postale di Milano, da parte della società ricorrente, non provava l’avvenuto versamento nelle casse dell’erario dell’importo dovuto, bensì al massimo l’incarico di ALPICAR a Poste Italiane di soddisfare la pretesa dell’erario; peraltro in causa non solo non vi era la prova dell’avvenuto versamento dell’IVA nelle casse dell’erario, ma vi era la prova contraria costituita dalla dichiarazione del competente Ufficio di Poste Italiane attestante che la delega in questione non era presente nei documenti dell’Ufficio Postale di *****.
Contro detta sentenza di appello, non notificata, la ALPICAR Srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, notificato in data ***** alla Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Nord Spa.
Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate, mentre il concessionario per la riscossione dei tributi non si è costituito neppure nel presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ALPICAR lamenta violazione degli artt. 2697,2700,2701 e 2702 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la delega di pagamento quietanzata con il timbro datario dell’Ufficio Postale di Milano, prodotta nel giudizio di primo grado, costituisse la prova dell’avvenuto pagamento dell’IVA nelle casse dell’erario, pur trattandosi di documento che, in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs n. 241 del 1997, art. 19, e successive modifiche, era dotato di fede pubblica che poteva essere messa in discussione solo attraverso la querela di falso, peraltro non presentata nella specie dalla Agenzia delle Entrate.
2. Con il secondo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19, comma 2, poichè il pagamento ad un ente convenzionato (Poste o banca) libera il debitore una volta che la delega sia quietanzata con il timbro a datario, anche ai sensi dell’art. 1188 c.c.
3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 1705,1706,1707 e 1708 c.c., in relazione agli obblighi e responsabilità del mandatario, poichè era l’Ente Poste, una volta assunta la figura del mandatario mediante la ricevuta della delega, a dovere rispondere dell’eventuale mancato riversamento all’Erario del denaro riscosso, non potendo essere ritenuto semplice ausiliario del debitore ex art. 1228 c.c.
4. Con il quarto motivo sostiene l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la sentenza impugnata, attraverso la affermazione per cui “esiste addirittura la prova contraria, costituita dalla dichiarazione del competente Ufficio di Poste Italiane attestante che la delega in questione non risulta presente nei documenti contabili dell’Ufficio Posta di *****” illegittimamente introdotto una testimonianza vietata nel processo tributario, oltretutto da parte di un terzo che aveva interesse in causa ed era perciò incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c..
5. Con il quinto motivo, con riguardo agli ulteriori argomenti portati dalla sentenza di primo grado confermata da quella impugnata, deduce violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19, con riguardo alla affermazione della sentenza di primo grado per cui “la ricevuta prodotta non ha alcuna firma di quietanza”, poichè la attestazione rilasciata dall’ente poste F24 non richiede che la delega rilasciata sia firmata da un operatore ed il modello approvato con D.M. Finanze 15 dicembre 1998 non richiede ugualmente alcuna firma di quietanza da parte dell’ente di riscossione.
6. Infine, con il sesto motivo si duole di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “con riguardo alle argomentazioni difensive della contribuente svolte nei precedenti gradi del giudizio” con riferimento al valore degli estratti contabili delle scritture della contribuente, prodotti dalla stessa in giudizio, al significato del versamento a Milano anzichè a Domodossola di cui al ricorso in riassunzione ed alla irrilevanza della firma di quietanza da parte del dipendente delle Poste.
7. La Agenzia controricorrente oppone che mancava qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento da parte della ricorrente poichè la pretesa delega dell’operatore postale mancava di sottoscrizione, Poste Italiane aveva disconosciuto la quietanza e negato di avere ricevuto il pagamento, la pretesa quietanza di pagamento, disconosciuta da Poste Italiane, era priva degli elementi per essere qualificata tale e la interrogazione dell’Anagrafe Tributaria dimostrava che non stato eseguito nè in data 30.6.2000 nè successivamente il versamento di IVA in contestazione.
8. I primi tre motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, poichè in sostanza con essi si deduce che la delega rilasciata a Poste Italiane, pur se non sottoscritta dall’Agente Postale, posto che la sottoscrizione non sarebbe stata prevista dalla normativa vigente, costituiva la prova del pagamento fino a querela di falso e comunque la contribuente aveva estinto il pagamento con la delega a Poste Italiane anche se l’erario non aveva ricevuto il pagamento, spettando a Poste Italiane, che aveva la responsabilità del mandatario, rispondere dell’eventuale mancato riversamento all’Erario del denaro riscosso – sono infondati.
8.1. Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1148 del 2000, pur decidendo in tema di giurisdizione, hanno in effetti affermato che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell’imposta sui redditi prevista, ai sensi della L. n. 576 del 1975, art. 17, e successive integrazioni, dalla L. n. 751 del 1976, art. 13, e dalla L. n. 657 del 1986, art. 5, al pari dell’analoga delega per l’imposta sul valore aggiunto di cui alla L. n. 751 del 1976, art. 12, è modalità di pagamento e pertanto libera il delegante, estinguendo il debito d’imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un’obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta, sempre che ovviamente non sia contestata l’esistenza e la validità della delega di pagamento all’istituto di credito o ad altro soggetto cui può essere conferita la delega. Analogamente ha deciso Cass. sez. un. 1148 del 2000 rv. 540422 e pure la Sez. 5 (v. Sentenza n. 9514 del 22/04/2009 Rv. 607947 – 01) in occasioni analoghe ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla natura dell’obbligazione gravante sugli istituti di credito delegati dai contribuenti per il versamento all’Erario delle imposte, statuendo che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell’imposta sui redditi, ai sensi della L. n. 576 del 1975, art. 17 integrato dal D.L. 4 marzo 1976, n. 30, art. 4 (convertito con modificazioni nella L. 2 maggio 1976, n. 160), dalla L. n. 751 del 1976, ad. 13 e dalla L. 4 ottobre 1986, n. 657, art. 5, al pari dell’analoga delega per l’imposta sul valore aggiunto di cui alla detta L. n. 751 del 1976, art. 12, è modalità di pagamento e, dunque, libera il delegante, estinguendo il debito d’imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un’obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta in caso d’imposte dirette o all’Ufficio I.V.A. nell’ipotesi di versamento della relativa imposta che, pur non essendo di natura tributaria, ha natura pubblica in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione dell’interesse della P.A., creditrice, alla pronta e sicura esazione delle obbligazioni civili, il che comporta che la controversia sull'”an” e sul “quantum” della medesima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento (cfr., Cass. civ. SS.UU. sent. n. 5303 del 1995 e 1148 del 2000). Da ultimo (v. sentenza n. 9811 del 2017 rv 645857 -01), sempre la V Sezione ha ribadito che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell’imposta sui redditi, ai sensi delle disposizioni sopra citate, è modalità di pagamento e, dunque, libera il delegante, estinguendo il debito d’imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un’obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta.
8.2. Analogo valore e funzione ha la delega a Poste Italiane poichè il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19, nel testo vigente ratione temporis, concernente “Modalità di versamento mediante delega” delle imposte e altro, dopo avere previsto che “I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5 e che la banca rilascia al contribuente un’attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell’ordine di pagamento, nonchè l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante”, ha disposto poi, al comma 5, che “Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all’art. 13 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonchè le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche” ed, al comma 6, che “Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all’ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All’Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto”.
8.3. E’ quindi indubbio che la delega al pagamento delle imposte, una volta ricevuta ed attestata dalla banca autorizzata o da Poste Italiane libera il debitore, però, come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, al fine dell’ottenimento di tale effetto è necessario che la delega sia esistente e non contestata, mentre nel caso in esame la stessa ricorrente riconosce che la Agenzia delle Entrate ha sempre contestato la esistenza della delega e che già la sentenza di primo grado (pag. 5 del ricorso), poi confermata dalla sentenza della CTR in sede di rinvio, aveva ritenuto che la ricevuta prodotta non aveva alcuna firma di quietanza, che la società non aveva prodotto alcuna idonea giustificazione contabile per la rilevante somma asseritamente versata e che infine sussistevano seri indizi contrari rispetto alla effettuazione del pagamento asseritamente effettuato dalla ricorrente, tra l’altro, alle Poste di Milano, pur essendo la società di Domodossola.
8.4. Quanto sopra rende quindi irrilevante l’esame della questione relativa alla responsabilità del mandatario, mentre la questione si sposta sul tema dell’onere della prova, considerato che la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l’esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall’onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l’estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l’eccezione si fonda (v., per tutte, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19333 del 03/08/2017 Rv. 646012 – 01); e ciò vale anche per le imposte che spetta al contribuente dimostrare di avere pagato attraverso la delega di pagamento.
8.5. Incontestato che l’IVA fosse dovuta e che il pagamento non è pervenuto alla Amministrazione Finanziaria, la questione si incentra quindi sulla prova della esistenza della delega di pagamento che deve essere fornita dal contribuente. In proposito il contribuente sostiene di avere fornito la prova mediante la produzione in primo grado della delega a Poste Italiane e che, in presenza di tale delega, non essendo necessaria alcuna sottoscrizione di ricevuta da parte dell’agente postale, sarebbe provato il pagamento, cosicchè sarebbe spettato alla Agenzia impugnare eventualmente la delega, pur priva di sottoscrizione, in quanto non prevista dalla normativa vigente, con querela di falso.
8.6. Tuttavia è la stessa ricorrente a richiamare la Convenzione fra il Ministero delle Finanze e l’ABI che prevede che per ciascuna delega di pagamento accolta la banca restituisce al delegante la copia quale attestazione del pagamento e che lo stesso vale per Poste Italiane, per cui non vale sostenere che è sufficiente la produzione della delega (e cioè del documento predisposto del delegante secondo il modello del Ministero delle Finanze approvato con decreto del 2 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n. 295 del 1998, quanto a Poste Italiane) occorrendo la prova della attestazione del ricevimento della delega da parte del delegato e della sua restituzione al delegante.
8.7. Sotto tale profilo non è imputabile alla sentenza impugnata alcuna violazione di legge poichè, pur essendosi soffermata anche sulla questione del mancato ricevimento della somma da parte dell’Erario, accertato tramite l’Anagrafe Tributaria ed incontestato in causa, ha nella sostanza sostenuto la inesistenza della delega che non risultava pervenuta all’Ufficio Postale, con ciò saldandosi con la motivazione della sentenza di primo grado, di cui era confermativa e trascritta dalla ricorrente nel ricorso per cui la delega prodotta dalla ricorrente era un mero modello predisposto dalla contribuente, privo di quietanza e quindi non dimostrativo della effettiva sussistenza della delega e della giustificazione della rilevante somma che il contribuente avrebbe versato.
8.8. E’ opportuno aggiungere che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata. Non rientra, invece, nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v. per tutte Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 Rv. 652398 – 01), come nel caso in esame in cui la ricorrente contesta nella sostanza le affermazioni delle sentenze di merito sulla inesistenza di qualsiasi valida quietanza e sulla inesistenza di una delega priva dei requisiti per essere valutata come tale, nonchè sulla sua mancata presentazione all’Ufficio Postale e cioè sulla ricostruzione dei fatti che non è sindacabile in sede di legittimità.
8.9. La questione della mancata presentazione della querela di falso nei confronti della delega di pagamento è in tale ambito, dal suo canto, priva di pertinenza trattandosi di un documento che la sentenza impugnata ha ritenuto, con giudizio di fatto, non esistente.
9. Il quarto motivo è infondato poichè la sentenza impugnata non ha ammesso una prova testimoniale in contrasto con la disposizione procedurale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, bensì ha preso in esame la dichiarazione di Poste Italiane come documento che nel giudizio tributario è sempre ammesso con valore di indizio. E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il documento contenente la dichiarazione di un terzo non è escluso come fonte di prova, non ostandovi il divieto di prova testimoniale di cui al citato D.Lgs. n. 546, art. 7, comma 4, trattandosi di fonte di prova documentale, diversa da quella testimoniale sia in sè (in quanto “res” cartacea), sia per il diverso regime processuale, circoscritto al rispetto del principio del contraddittorio per la sua produzione (v., per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7714 del 27/03/2013 Rv. 626219 – 01).
10. Il quinto motivo, che censura la decisione di primo grado, nella parte in cui è stata fatta propria dalla sentenza di appello confermativa di quella di primo grado con riguardo alla affermazione che “la ricevuta prodotta non ha alcuna firma”, resta assorbito con riguardo a quanto già affermato in relazione ai primi tre motivi di ricorso.
11. Infine, il sesto motivo è inammissibile.
11.1. Infatti, la pretesa violazione di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – pur tenuto conto del fatto che non è applicabile nella specie, ratione temporis, la nuova formulazione risultante dalla modifica di cui al D.L. n. 13 del 2012, convertito dalla L. n. 43 del 2012 – si pone in contrasto con l’indirizzo di questa Corte (Cass. n. 21152/14), secondo cui tale disposizione, già nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.
11.2. In ogni caso il motivo presenta ampi profili di inammissibilità anche sotto l’aspetto della esposizione degli atti di causa, poichè si limita a riportare alcune valutazioni che la ricorrente avrebbe formulato nel giudizio di merito, omettendo però di trascrivere la parte del ricorso introduttivo o degli scritti difensivi con cui sarebbero state proposte, cosicchè non adempie neppure all’obbligo di specificità e di autosufficienza oltre che di esposizione sommaria dei fatti di causa con la irrinunciabile opera di rielaborazione e rimeditazione della vicenda processuale nell’ottica del giudizio di legittimità.
12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e – ferma restando la già disposta compensazione delle spese del giudizio di merito e del precedente giudizio di cassazione, disposta dalla Commissione Tributaria Regionale – la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono l’presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 1 febbraio 2013.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controparte costituita che liquida in Euro 5.600,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
Codice Civile > Articolo 1188 - Destinatario del pagamento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1228 - Responsabilita' per fatto degli ausiliari | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1705 - Mandato senza rappresentanza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1706 - Acquisti del mandatario | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1707 - Creditori del mandatario | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1708 - Contenuto del mandato | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2700 - Efficacia dell'atto pubblico | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2701 - Conversione dell'atto pubblico | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2702 - Efficacia della scrittura privata | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 246 - Incapacita' a testimoniare | Codice Procedura Civile