LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23918/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.V., (C.F. *****), rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dall’avv. Giovambattista Cucci, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 40;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/39/13 depositata il 7 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina; al quale è stato riunito il ricorso n. 23921/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.G., (C.F. *****), rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dall’avv. Giovambattista Cucci, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 40;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/39/13 depositata in data 7 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina; al quale è stato riunito il ricorso n. 24404/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
GI.VA. s.r.l., (C.F. *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dall’avv. Giovambattista Cucci, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 40;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/39/13 depositata in data 7 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 135/39/13, depositata il 7 marzo 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto parzialmente il ricorso della GI.VA. s.r.l. contro l’avviso con il quale veniva rettificato il reddito di impresa da Euro 44.179 ad Euro 5.077.438 per l’anno di imposta 2006. La CTP aveva infatti accolto in parte le argomentazioni del contribuente, ritenendo corrette la competenza fiscale e la deducibilità dei costi nell’anno 2006, con riferimento all’accettazione dei lavori consegnati dalla società subappaltatrice Ciemme, descritti nelle fatture indicate nell’avviso di accertamento, mentre dichiarava l’indeducibilità delle spese alberghiere e ristorazione e recuperava a tassazione le plusvalenze per l’alienazione di immobili e le plusvalenze patrimoniali.
Osservava la CTR che il primo motivo proposto dall’Ufficio era infondato: infatti le opere realizzate dall’impresa mediante i contratti di appalto rientravano tra le prestazioni di servizi, per le quali l’art. 109 Tuir, comma 2, lett. b), prevede che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, è rilevante il momento dell’ultimazione delle prestazioni; tale momento, nel caso in esame, andava individuato nell’anno 2006, a questa epoca risalendo le fatture emesse dalla società subappaltatrice ed attestanti l’accettazione dei lavori senza riserve.
Quanto poi al secondo motivo, concernente l’asserita violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, l’Ufficio non aveva riconosciuto, quale costo di competenza relativo all’esercizio 2006, quello relativo ad una consulenza tecnica prestata da uno studio associato: secondo la CTR, invece, poichè le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini Iva all’atto del pagamento del corrispettivo, nel caso in esame il progetto era stato portato a termine il 10 gennaio 2006, con fattura emessa in pari data, onde anche in tal caso il comportamento del contribuente era corretto nell’individuazione dell’anno di competenza.
Con due ulteriori sentenze pronunciate in pari data, la stessa CTR respingeva gli appelli proposti dall’Ufficio avverso le sentenze con le quali la Commissione tributaria provinciale di Latina, sul presupposto che gli atti impugnati dalle socie C.V. e C.G. costituivano la logica conseguenza dell’accertamento operato nei confronti della società GI.VA. s.r.l., adeguava le decisioni alla sentenza emessa nei confronti della società.
Avverso le tre sentenze l’Ufficio ha proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a cinque motivi. La GI.VA. s.r.l., C.V. e C.G. resistono, in relazione al ricorso proposto nei confronti di ciascuno, mediante controricorsi.
CONSIDERATO
che:
1. Appare opportuno, per evidenti ragioni di connessione, disporre la riunione dei tre procedimenti: quello rubricato al n.r.g. 24404/2013 riguarda, infatti, l’impugnativa dell’avviso di accertamento avente ad oggetto la rettifica del reddito di impresa prodotto da una società di capitali a base ristretta; gli altri due (n.r.g. 23918/2013 e n.r.g. 23921/2013) hanno ad oggetto gli avvisi emessi nei confronti delle socie per il maggior utile accertato nella misura di cui all’art. 47 Tuir. I cinque motivi posti a fondamento di ciascun ricorso sono analoghi ai corrispondenti motivi degli altri, sicchg è possibile procedere ad una trattazione unica per ognuno dei cinque mezzi.
2. Il primo motivo riguarda la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR omesso di esaminare l’effettiva contestazione svolta dall’Ufficio, contestazione che non riguardava la violazione del principio di competenza, ma la stessa certezza e determinabilità del costo portato in deduzione ai fini delle imposte dirette e in detrazione ai fini Iva. Il costo in oggetto (riconosciuto dalla CTP) riguardava alcune fatture riportanti una dicitura (“acconto lavori svolti nel vs. cantiere di via *****” “Integrazione della fattura *****”) non solo assolutamente generica, tale da non permettere di verificare l’inerenza del costo rispetto alla specifica attività dell’impresa, ma anche priva del supporto di ulteriore documentazione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La CTR ha riferito delle due ragioni poste a fondamento del ricorso proposto dall’Ufficio, indentificandole, la prima, nella determinazione dell’esercizio di competenza della prestazione di servizi svolta dal subappaltatore; la seconda nell’individuazione dell’esercizio di competenza al quale imputare la prestazione di servizio svolta dallo studio tecnico Ci..
2.3. L’ufficio però invoca, ritrascrivendo nel corpo del ricorso per cassazione una parte dell’atto di appello, l’esistenza di una terza ed ulteriore ragione di doglianza che non è stata presa dalla CTR in considerazione alcuna: si tratta della questione relativa all’eccessiva genericità delle fatture riguardanti proprio il rapporto di subappalto, integrante un profilo ben diverso da quello della competenza, specificamente affrontato dalla CTR.
2.4. L’ufficio aveva infatti censurato, sia nell’avviso di accertamento, sia nell’atto di appello, l’eccessiva genericità della descrizione del servizio riportata nelle fatture, in una all’assenza di documenti giustificativi, circostanza, questa, che aveva indotto gli accertatori a disconoscere i costi portati in detrazione dall’impresa, ma tali aspetti sono stati del tutto trascurati dalla CTR.
3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo, proposti dall’Ufficio in via subordinata.
4. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 Tuir e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed attiene alla questione relativa alle prestazioni svolte dallo studio tecnico Ci.: secondo l’Ufficio, la CTR avrebbe individuato l’esercizio di competenza nell’anno 2006 applicando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, secondo il quale la prestazione di servizi si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, norma che individua solo il momento in cui l’Iva diviene esigibile. Al contrario il costo, indipendentemente dalla data di emissione e del pagamento della fattura, doveva essere contabilizzato nell’anno in cui era maturato.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. In effetti la questione affrontata dalla CTR non attiene alla detrazione dell’Iva, ma al costo sostenuto per lo svolgimento dell’incarico professionale e dunque per la prestazione di un servizio.
4.3. Nel caso di specie trova pertanto applicazione l’art. 109 Tuir, nella parte in cui prevede che “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.
4.4. Ne consegue pertanto l’irrilevanza del momento dell’emissione della fattura: “In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (ora art. 109), comma 2, lett. b), di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento” (tra le altre, v. Cass. 23/12/2014, n. 27296).
4.5. La CTR non ha fatto buon governo di tali principi. In primo luogo, infatti, ha richiamato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, che, solo ai fini dell’Iva, prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”. In secondo luogo la CTR, affermando che “il servizio è stato portato a termine in data ***** con relativa fattura emessa in data *****”, ha individuato il momento rilevante per la conclusione del servizio in quello in cui la fattura è stata emessa, finendo per dare rilevanza a quest’ultima senza accertare specificamente il momento della conclusione della prestazione.
5. Anche il quinto motivo, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato.
5.1. Il giudice di primo grado, nel condividere uno dei motivi di impugnazione del contribuente, aveva ritenuto che alcuni importi erano stati riportati correttamente in aumento nel quadro RF della dichiarazione; la CTR ha però del tutto omesso di prendere in esame la censura svolta dall’Ufficio che aveva evidenziato, tra i motivi di gravame, che il primo giudice aveva del tutto omesso di precisare in base a quali documenti quelle variazioni in aumento fossero state ricondotte alle voci contestate in sede di accertamento.
6. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento dei ricorsi, sicchè le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021